5 casi in cui l’assicurazione auto non paga

di | 28-01-2019 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto, News Noleggio

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5 casi in cui l’assicurazione auto non paga

In Italia assicurare l’auto è obbligatorio per legge. Lo dice l’art. 193 comma 1 del Codice della strada: “I veicoli a motore […] non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”. Stiamo parlando della cosiddetta polizza RCA, sigla che sta per Responsabilità Civile Autoveicoli, una copertura assicurativa che ha lo scopo di garantire il risarcimento dei danni provocati alle cose e alle persone dalla circolazione del proprio veicolo. Chi guida senza assicurazione auto rischia una multa che può arrivare fino a € 3.396 e, per i recidivi, anche fino a € 6.792. Tuttavia esistono dei casi in cui, nonostante si abbia una polizza auto attiva, l’assicurazione non paga i danni. Casi che è consigliabile conoscere per non ritrovarsi poi a dover pagare di tasca propria magari migliaia di euro solo averli ignorati. Vediamo insieme quali sono le circostanze più comuni in cui l’assicurazione auto non paga.

Sommario

Quando l’assicurazione auto non paga? I 5 casi più comuni

Il primo e più frequente caso in cui l’assicurazione auto non paga è quello in cui si verificano lesioni anche lievi al conducente responsabile del sinistro stradale o danni materiali al suo veicolo. Come abbiamo detto, sebbene l’assicurazione auto sia obbligatoria questa non è tenuta a risarcire nessun tipo di danno alla persona responsabile dell’incidente. Tuttavia, se ci si vuole tutelare contro questa eventualità, è sempre possibile stipulare una polizza auto con una garanzia accessoria come ad esempio la polizza kasko o l’assicurazione infortuni. Un’altra circostanza in cui l’assicurazione non paga i danni è quella in cui il sinistro stradale avviene quando la polizza auto è scaduta. Se l’incidente avviene entro i primi 15 giorni dalla scadenza della polizza, il conducente ha diritto al risarcimento. Se il sinistro si verifica dal 16° giorno in poi, l’assicurazione non è più tenuta a pagare nessun risarcimento e, in tal caso, il danneggiato potrà rivolgersi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Successivamente però, il Fondo farà valere il suo diritto di rivalsa sul responsabile dell’incidente chiedendo il rimborso delle spese sostenute per risarcire la vittima. Il terzo caso più comune in cui l’assicurazione non è obbligata a risarcire i danni alle cose ma solo quelli alle persone, è quello in cui il sinistro stradale si verifica tra parenti fino al terzo grado. La regola vale però soltanto se i parenti sono conviventi o a carico. Il grado di parentela si calcola contando le persone incontrate nella linea genealogica che va dal parente più giovane a quello più anziano, sottraendo poi un’unità. Un esempio è il tamponamento tra padre e figlio oppure tra marito e moglie o tra nonno/nonna e nipote. Un’altra circostanza in cui l’assicurazione auto non paga è quella in cui, in caso di incidente con feriti anche lievi, non è disponibile il verbale dell’incidente da parte delle Forze dell’Ordine. Senza questo documento, che fa parte integrante della documentazione necessaria all’assicurazione per pagare il danno, l’impresa assicuratrice potrebbe rifiutare la richiesta di risarcimento o decidere di pagare solo il 50% della somma dovuta alla vittima. Per questo motivo, in caso di sinistro con feriti, è consigliabile chiamare sempre la Polizia o i Carabinieri anche quando si compila la constatazione amichevole tra le parti. Quinto caso in cui l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di pagare, è quello in cui l’incidente avviene tra un auto aziendale e quella di uno dei soci responsabili

Cosa fare quando l’assicurazione auto non paga: le garanzie accessorie

Come abbiamo detto, l’assicurazione auto è obbligatoria per legge e serve a risarcire i danni alle persone e alle cose provocati dalla circolazione di un veicolo sulle strade pubbliche. Tuttavia la copertura assicurativa obbligatoria riguarda soltanto i danni causati a terzi in caso di incidenti stradali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in caso di danni causati da altre tipologie di eventi quali un incendio, un furto o un terremoto, l’assicurazione auto non paga il proprietario dell’automobile a meno che questi non abbia sottoscritto una garanzia accessoria. Le garanzie accessorie non sono obbligatorie per legge e, di conseguenza, se si vuole essere risarciti nel caso di eventi e situazioni particolari occorre richiederlo espressamente alla propria assicurazione e sottoscrivere una polizza “rischi diversi”. Tra le garanzie accessorie più comuni troviamo la polizza auto contro il furto che risarcisce l’automobilista nel caso in cui questi venga derubato del proprio veicolo; la polizza cristalli, che risarcisce i danni causati ai finestrini, al parabrezza e al lunotto del veicolo in caso di sinistro stradale provocato da terzi;  la polizza kasko, che copre i danni causati al veicolo quando il responsabile dell’incidente è il proprietario stesso dell’auto. Oltre a queste ci sono poi l’assicurazione antincendio; la polizza tutela legale che risarcisce le spese legali nel caso in cui il conducente debba affrontare un processo civile o penale; l’assicurazione contro i danni provocati da eventi atmosferici come un terremoto, un’inondazione, una tempesta; la polizza atti vandalici; l’assicurazione contro gli infortuni del conducente che offre copertura nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente subisca lesioni fisiche come ad esempio un colpo di frusta.

Quando l’assicurazione paga ma si rivale sul conducente

Oltre ai casi in cui l’assicurazione non paga, ce ne sono altri in cui l’assicurazione risarcisce i danni a terzi ma si rivale poi sul conducente responsabile dell’incidente chiedendo a quest’ultimo il rimborso dell’importo liquidato alla vittima, totalmente o in parte a seconda delle condizioni contrattuali. I casi in cui le assicurazioni possono avvalersi del diritto di rivalsa sono molteplici e tutte riguardano per lo più la condotta del conducente responsabile del sinistro. Tra i casi più comuni ricordiamo la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; la guida con la patente scaduta e quella senza patente; la guida di un veicolo non revisionato; il trasporto di un numero passeggeri superiore a quanto indicato nel libretto di circolazione. Come comportarsi quindi quando si stipula una polizza auto? Il nostro consiglio è quello di acquistare un’ulteriore garanzia accessoria dedicata conosciuta come  rinuncia alla rivalsa che permette, dietro il pagamento di un piccolo premio in più, di evitare l’azione di rivalsa dell’assicurazione sul conducente nel caso in cui si verificasse un sinistro stradale con le caratteristiche appena descritte.

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