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Assicurazione auto e moto ferma in garage: è obbligatoria?
di Fabio Caliendo | 16-08-2025 | News Assicurazione Moto, News Assicurazioni, News Assicurazioni AutoSe la nostra auto o moto che sia è ferma in garage, deve essere assicurata? Ecco cosa c'è da sapere

Se pensate che la vostra auto o moto, ferma in garage, non debba essere assicurata… beh, sbagliate di grosso! Anche per il 2025 l’assicurazione RC auto per le quattro e le due ruote ferme e parcheggiate in aree private è obbligatoria. Questa è una misura ormai consolidata e deriva da una norma europea del 2022, recepita con decreto legislativo 184 del 22 novembre 2023. Insomma, c’è poco da inventarsi.
Rispetto alla precedente normativa, tale obbligo sussisteva solo ed esclusivamente quando il mezzo era fermo e posteggiato su suolo pubblico. Pensiamo dunque a una strada o a un parcheggio (supermercato o parking sotterraneo che fosse, tanto per capirci). Perché questo? La spiegazione è logica. Una vettura può provocare danni anche solo per un movimento accidentale (rottura del freno a mano?) o una banale perdita di benzina. Da diversi mesi, la regola dell’obbligo di sottoscrivere una polizza di assicurazione RC auto è valida anche per le vetture in sosta in aree private come cortili o box di casa.
Ovviamente questa variazione ha creato non pochi grattacapi. È un vero e proprio impegno economico, soprattutto per quelle imprese che possiedono veicoli che non utilizzano, ma che risultano in ogni caso iscritti al Pra. Mezzi fermi, parcheggiati in garage, box o aree aziendali. Come ogni norma di legge, è piuttosto chiara. Sì, perché devono essere assicurati con RC Auto i “veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, di velocità massima superiore a 25 km/h o massa superiore a 25 kg e velocità massima oltre i 14 km/h”. I rimorchi, indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno al veicolo, sono quindi compresi nella normativa.
Deroghe all’obbligo di RC auto
Sono poi previste alcune deroghe dalla legge, che interessano veicoli non idonei all’utilizzo. Pensiamo all’esenzione per i mezzi ritirati dalla circolazione. Sono veicoli per i quali occorre la cancellazione dal Pra per demolizione, esportazione o revoca/annullamento della carta di circolazione. Possono inoltre non pagare i proprietari di veicoli il cui uso è vietato, temporaneamente o permanentemente (il divieto deve arrivare dall’autorità: sequestro, confisca, fermo amministrativo). Terza e ultima deroga, riguarda i proprietari di veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto. Pensiamo a un veicolo senza motore o ridotto a rottame.
La sospensione della copertura assicurativa
Veniamo alla quarta deroga alla norma UE recepita nel nostro Paese. Parliamo infatti dei veicoli il cui utilizzo è sospeso in seguito a una comunicazione formale alla propria compagnia di assicurazione. La legge prevede la possibilità di sospendere la polizza fino a 10 mesi con un preavviso di almeno 10 giorni. Per i veicoli di interesse storico c’è una sorta di “deroga nella deroga”, visto che la sospensione può superare gli 11 mesi con 5 giorni di preavviso. Citiamo poi le vetture prive di motore, che sono esposte in musei, saloni o altre strutture.
Contravvenzioni
Fa un po’ sorridere, infine, il fatto che al momento non sia ancora stata definita con certezza la tipologia di sanzione e il suo ammontare. Come riferimento, per chi circola senza assicurazione può esserci una contravvenzione compresa tra 866 e 3.464 euro. Oltre alla multa, anche 5 punti decurtabili sulla patente di guida. Tutto questo però è ancora da vedere e dimostrare…
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