Assicurazione auto: risarcimento diretto e indiretto, differenze

di | 28-06-2022 | News Assicurazione Moto, News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

Quali sono le differenza tra il risarcimento diretto e quello indiretto? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Assicurazione auto: risarcimento diretto e indiretto, differenze

Avete mai sentito parlare, in tema assicurazioni auto, di indennizzo diretto ed indennizzo indiretto? Cosa cambia? Quali sono le differenze tra le due? E’ importante sapere cosa cambia tra le due. Perché? Perché anche se tendenzialmente se ne occupa il vostro assicuratore in caso di sinistro, bisogna essere informati. Questo per sapere quali scelte compiere, valutando così la migliore soluzione in base alle circostanze. Cerchiamo dunque di capire la differenza tra l’indennizzo diretto e l’indennizzo indiretto.

Sommario

L’indennizzo diretto nell’assicurazione RCA

Iniziamo parlando dell’indennizzo diretto, capendo prima cos’è e come si applica. In caso di sinistro, la prima cosa da fare è informare la nostra assicurazione o la compagnia assicurativa della controparte. Nel caso del risarcimento diretto, si informa la prima. La procedura è disciplinata dal dpr 254/2006, ed è consentita solo in caso di incidenti che coinvolgono non più di due autovetture responsabili. Oltre a questo, non devono assolutamente esserci stati danni alla persona dall’ammontare superiore a 9 punti di invalidità.

Si applica dunque in tutti i casi di danni ai mezzi, ed ai danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, oltre che a lesioni di piccola entità al conducente. Ricordiamo che qualora siano coinvolti terzi trasportati, il risarcimento di quest’ultimo è regolato dall’art. 141 c.d.A.. I mezzi, devono in ogni caso essere immatricolati in Italia o nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, a patto che siano assicurati con compagnie con sede legale nello Stato italiano (devono poi aver aderito al risarcimento diretto). Va da sé che l’incidente deve essersi verificato in Italia, oltre al fatto che i soggetti coinvolti nel sinistro devono avere residenza nel Bel Paese.

Come presentare la richiesta di risarcimento diretto?

Vediamo ora come deve essere presentata la richiesta di risarcimento diretto. Basta una semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento. All’interno, dovremo inserire i nomi degli assicurati, le targhe dei mezzi coinvolti, la denominazione delle rispettive imprese e la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro. In caso, andremo poi ad inserire le generalità di eventuali testimoni e l’indicazione dell’eventuale intervento delle Forze dell’Ordine. Deve poi esserci il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia.

Qualora ci siano delle ipotesi di lesioni, dovremo inserire nel documento anche l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato, oltre alle entità delle lesioni subite. Ci sarà poi la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. L’attestazione medica (comprovante la guarigione, con o senza postumi permanenti) e l’eventuale consulenza medico-legale di parte. Per quest’ultima, andremo poi ad inserire l’indicazione del compenso spettante al professionista stesso.

A questo punto, l’assicurazione dovrà fornire immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro. Dovrà dunque fornire le informazioni necessarie alla verifica della copertura assicurativa e all’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.

Le tempistiche del risarcimento diretto

Quali sono le tempistiche del risarcimento diretto? La cosa è regolata dall’art. 145 c.d.a., che stabilisce che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, da quanto il danneggiato ha chiesto alla propria assicurazione il risarcimento del danno. Se il danneggiato accetta la somma offerta, l’assicurazione dovrà provvedere al pagamento entro quindici giorni. In caso di rifiuto da parte del danneggiato, l’assicurazione entro quindici giorni andrà a corrispondere lo stesso la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. Se la persona danneggiata non vuole accettare la proposta di risarcimento, è possibile dare avvio ad un procedimento giudiziario. Sarà il giudice a decidere sulle avverse pretese e, in particolare, sull’entità del risarcimento da liquidare al danneggiato.

L’indennizzo indiretto nell’assicurazione RCA

Passiamo ora all’indennizzo indiretto, che interessa gli incidenti con danni a cose o lesioni gravi alla persona. Si deve provvedere ad informare l’assicurazione del danneggiante. Per i danni alle cose, la richiesta dovrà indicare gli aventi diritto al risarcimento, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili. Qualora ci siano delle lesioni personali o il decesso, la richiesta dovrà essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto. All’interno, dovrà essere indicato il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, nonché la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. Naturalmente anche in questo caso dovranno esserci i dati personali del danneggiato, nonché i dati sul reddito e l’entità delle lesioni.

Le tempistiche del risarcimento indiretto

Come da art. 148 c.d.A. entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, nel caso di lesioni materiali, le assicurazioni devono formulare l’offerta di risarcimento o indicarne i motivi per i quali ritengono di non doverlo fare. Se la denuncia del sinistro è stata sottoscritta dai conducenti coinvolti nel sinistro, i tempi passano a 30 giorni. In caso di lesioni personali, invece, le Compagnie sono tenute a provvedere entro 90 giorni.

Chiaramente, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti da parte dell’assicurazione, indispensabili alla valutazione del danno alle cose o del danno alla persona. In caso di rifiuto, infatti, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta, sono sospesi. Se poi la richiesta è incompleta, l’impresa di assicurazione richiederà al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Siamo dunque alla fase finale. Se il danneggiato accetta la somma offertagli, l’assicurazione provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Sempre entro 15 giorni l’impresa andrà a corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma proposta.

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