Assicurazione auto: risarcimento passeggero in caso di sinistro

di | 28-05-2020 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

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Assicurazione auto: risarcimento passeggero in caso di sinistro

Capire a chi spetta l’onere del risarcimento passeggero in caso di sinistro stradale rientra tra i punti essenziali di una polizza auto. In caso di incidente chi è che paga i danni causati al passeggero? Come si fa una richiesta di indennizzo? Come si calcola l’importo del risarcimento? Sono tutte domande che un assicurato deve porsi prima di stipulare un’assicurazione auto. Conoscere quali sono i diritti e gli obblighi di un assicurato è molto importante, sia per capire come bisogna comportarsi in caso di sinistro stradale, sia per evitare di ritrovarsi magari nei guai nell’eventualità di un incidente. Come abbiamo visto più volte, il mondo delle assicurazioni auto è regolato dalla legge. Anche in questo caso, quindi, esiste una disciplina specifica che stabilisce quali sono le norme da seguire nell’ipotesi in cui il passeggero subisca dei danni in caso di sinistro. Ma procediamo con ordine e vediamo, nella guida che segue, cos’è e come funziona il risarcimento passeggero in caso di incidente stradale.

Sommario

Risarcimento passeggero in caso di sinistro: cosa dice la legge?

A regolare il risarcimento passeggero in caso di incidente stradale troviamo il Codice delle Assicurazioni Private. Per la precisione l’art. 141 comma 1 della normativa, dal titolo “Risarcimento del terzo trasportato”, recita:

”[…] il  danno  subito  dal  terzo  trasportato  è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro   il   massimale   minimo   di   legge […] a prescindere  dall’accertamento  della  responsabilità  dei  conducenti  dei  veicoli  coinvolti  nel sinistro […]”.

Il terzo trasportato, ossia il passeggero inteso come colui che non guida, ha diritto al risarcimento in ogni caso, a prescindere dalla responsabilità del conducente del veicolo sul quale si trovava. Il risarcimento dei danni, sia materiali che fisici, andranno quindi chiesti alla compagnia di assicurazione della vettura su cui il passeggero viaggiava al momento dell’incidente. Come si fa una richiesta di risarcimento passeggero? Quali documenti vanno presentati alla compagnia di assicurazione? E chi deve farla? Vediamolo insieme.

Come si fa una richiesta risarcimento passeggero?

La domanda di risarcimento va fatta alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale il passeggero stava viaggiando. Ma chi è che deve fare la richiesta di indennizzo? Quali sono i documenti da presentare all’assicurazione? Il comma 2 dell’art. 141 che regola il risarcimento danni dei terzi trasportati recita:

“[…] Per  ottenere  il  risarcimento  il terzo  trasportato  promuove  nei  confronti  dell’impresa  di assicurazione  del  veicolo  sul  quale  era  a  bordo  al  momento  del  sinistro  la  procedura  di risarcimento [..]”.

A dover fare la richiesta di risarcimento è quindi il passeggero stesso, seguendo la normale procedura di richiesta indennizzo. Il danneggiato dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia di assicurazione contenente le seguenti informazioni:

  • i propri dati anagrafici ossia nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
  • il luogo, i giorni e gli orari in cui è disponibile per la perizia tecnica che accerterà l’entità del danno;
  • una descrizione dei danni materiali o fisici subiti;
  • le circostanze in cui è avvenuto il sinistro;
  • la documentazione medica in caso di danni biologici.

Tempi per il  risarcimento passeggero

Per ottenere il risarcimento danni, generalmente, ci vogliono dai 30 ai 120 giorni. Dopo aver ricevuto la richiesta, la compagnia è obbligata a fare una proposta di rimborso entro 60 giorni se il passeggero ha subito solo dei danni materiali, 90 giorni nel caso in cui invece siano presenti delle lesioni fisiche. Nel caso di danni biologici, la proposta di risarcimento è preceduta sempre da una visita medico legale ad opera di un perito di fiducia incaricato dalla compagnia di assicurazione. Una volta fatta la perizia, l’assicurazione formula un’offerta o, in caso contrario, rifiuta la richiesta di risarcimento. Se la documentazione relativa ai danni subiti dal terzo trasportato è incompleta, la compagnia di assicurazione è obbligata a chiedere al passeggero i documenti mancanti entro 30 giorno. In tal caso il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata. Dopo aver ricevuto l’offerta il danneggiato ha quindi 15 giorni di tempo per accettare l’indennizzo o rifiutarlo.

Come si calcola il risarcimento danni lesioni fisiche del passeggero?

Le lesioni fisiche possono essere di due tipi: l’inabilità temporanea e quella permanente. L’inabilità temporanea viene calcolata sulla base del numero dei giorni in cui il danneggiato non può recarsi a lavoro. L’inabilità permanente, invece, si verifica quando il danneggiato subisce una lesione fisica permanente che ne compromette per sempre la possibilità di condurre una vita uguale a quella precedente il sinistro. In entrambi i casi il calcolo viene fatto in base ad alcune percentuali. Se il medico legale riscontra un’invalidità permanente compresa tra 1% e 9% si applicano le c.d. tabelle micropermanenti. Se, invece, l’invalidità permanente è compresa tra 10% e 100%, si applicano le tabelle del Tribunale di Milano. Ad oggi, l’importo corrispondente ad ogni giorno di inabilità temporanea ammonta ad € 46,88 nel caso in cui si applicano le tabelle c.d. micropermanenti e tra € 96,00 ed € 145,00 nel caso in cui si applicano le tabelle del Tribunale di Milano.

Risarcimento ridotto

Cosa succede se la compagnia di assicurazione scopre che il passeggero viaggiava senza indossare le cinture di sicurezza? In caso di sinistro stradale il risarcimento danni avverrà lo stesso ma con un importo ridotto. E’ bene sapere inoltre che la riduzione del risarcimento si applica anche quando il terzo trasportato è seduto nei sedili posteriori. L’obbligo di viaggiare con la cintura di sicurezza allacciata vale infatti per tutti i passeggeri indistintamente, anche per coloro che siedono sui sedili posteriori. Se il passeggero viaggia senza cintura di sicurezza viene considerato corresponsabile dei danni subiti. Per questo motivo gli spetta un risarcimento ridotto dal 30% al 50%. La decisione prende spunto dal ricorso presentato da un passeggero che si è visto recapitare un’offerta di indennizzo ridotta del 30% proprio perché non indossava la cintura di sicurezza mentre viaggiava seduto sul sedile posteriore.

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