Assicurazione carrello portamoto: è obbligatoria?

di | 27-04-2026 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

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Assicurazione carrello portamoto: è obbligatoria?

Avete acquistato di recente un rimorchio per trasportare la vostra moto e ora vi state chiedendo se è obbligatorio stipulare un’assicurazione carrello portamoto? L’assicurazione carrello portamoto – meglio conosciuta come assicurazione rimorchio o assicurazione rischio statico rimorchio – è un prodotto assicurativo molto particolare che richiede una certa attenzione, soprattutto alla luce delle novità normative entrate in vigore negli ultimi anni. Per questo motivo abbiamo preparato una guida pratica che vi aiuterà a capire meglio quando è obbligatoria la polizza per il carrello portamoto, cosa copre, qual è la differenza tra rischio statico e rischio dinamico e quali sono i costi indicativi.

Sommario

Assicurazione carrello portamoto obbligatoria? Cosa dice la legge?

Sì, oggi l’assicurazione per il carrello portamoto è obbligatoria anche quando il rimorchio non è agganciato e non è in circolazione.

La normativa di riferimento, per capire se l’assicurazione carrello portamoto è obbligatoria o meno, è stata per anni rappresentata da una sentenza della Corte di Cassazione Civile del 26 luglio 2012. Per la precisione si tratta della sentenza n. 13200 la quale riporta:

”L’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di rimorchi sussiste solo per quanto riguarda il cd. rischio statico (e cioè il pericolo che il rimorchio causi danni a terzi quando fermo o manovrato a mano), poiché quando il rimorchio è agganciato a una motrice la responsabilità per i danni da questo eventualmente causati (cd. rischio dinamico) è coperta dall’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice”.

Secondo l’impostazione tradizionale, quindi, i proprietari di un carrello portamoto dovevano preoccuparsi soprattutto della copertura per i danni causati dal carrello quando questo era staccato dall’auto, fermo, parcheggiato o manovrato a mano. Nel caso in cui il carrello portamoto provocasse un incidente mentre era agganciato e trainato dall’auto, i danni rientravano invece nella copertura RCA del veicolo trainante.

Questo principio resta utile per capire la differenza tra rischio statico e rischio dinamico, ma oggi deve essere riletto alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, che ha recepito la Direttiva UE 2021/2118. Con le nuove regole, l’obbligo di copertura assicurativa riguarda anche i rimorchi, siano essi agganciati o meno al veicolo trainante. In pratica, il rimorchio deve risultare coperto da una valida garanzia di responsabilità civile, tramite polizza dedicata o estensione assicurativa, anche quando è fermo, non utilizzato o staziona in un’area privata.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 4054 dell’8 febbraio 2024 ha chiarito proprio questo punto: per i rimorchi l’obbligo di assicurazione è sempre previsto anche quando non sono agganciati ad altro veicolo. Di conseguenza, oggi non è più corretto dire che il carrello portamoto debba essere assicurato solo se parcheggiato su suolo pubblico e sganciato dall’auto.

Polizza rischio statico e polizza rischio dinamico: differenze

Come dovete comportarvi, quindi, quando acquistate un carrello portamoto? La prima cosa da fare è avvisare subito la vostra compagnia di assicurazione e verificare che il carrello sia coperto correttamente, sia quando è staccato dal veicolo sia quando viene trainato:

  • rischio statico è il termine che si usa comunemente per indicare la copertura dei danni provocati dal carrello portamoto quando questo non è agganciato all’auto: ad esempio quando è fermo, parcheggiato o custodito. Come visto, anche in questa situazione il rimorchio deve risultare coperto da responsabilità civile;
  • rischio dinamico riguarda invece i danni causati dal carrello portamoto quando è agganciato all’auto e il complesso veicolare è in movimento. In questo caso, di norma, la responsabilità civile verso terzi è coperta dalla polizza RCA del veicolo trainante. Alcune compagnie possono comunque prevedere estensioni specifiche per il gancio traino o per l’uso del rimorchio, quindi è sempre consigliabile verificare le condizioni del vostro contratto.

In sintesi: il rischio statico riguarda il carrello fermo o sganciato; il rischio dinamico riguarda il carrello agganciato e trainato. La differenza resta importante, ma oggi il punto essenziale è che il rimorchio deve essere sempre coperto da una garanzia RC valida.

Quanto costa un’assicurazione carrello portamoto?

Una distinzione importante da fare quando parliamo di carrello portamoto è quella tra carrello appendice e rimorchio:

  • il rimorchio, come si può dedurre dall’espressione stessa, va considerato come un mezzo a sé stante. È dotato di una propria targa, di una propria carta di circolazione, è soggetto a revisione e può essere agganciato a veicoli compatibili. Proprio perché è un veicolo autonomo, deve avere una copertura assicurativa propria anche quando non è agganciato alla motrice;
  • il carrello appendice, invece, è un rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e viene considerato parte integrante del veicolo che lo traina, purché rientri nei limiti di sagoma e massa previsti dalla legge. Non ha una targa propria, ma deve esporre la targa ripetitrice del veicolo trainante e può essere utilizzato solo con il veicolo a cui è abbinato. Anche se è considerato parte del veicolo, la normativa più recente ha chiarito che non è escluso dall’obbligo assicurativo.

Come abbiamo già precisato, se il carrello è in movimento ed è agganciato al veicolo trainante, la copertura dei danni a terzi rientra normalmente nell’RCA del veicolo. Se invece è fermo o sganciato, deve comunque risultare coperto da una garanzia di responsabilità civile.

Nel caso in cui si tratti di un rimorchio vero e proprio, è necessario stipulare una polizza specifica per quel mezzo. Nel caso di carrello appendice, è fondamentale verificare con la vostra compagnia assicurativa che la copertura sia coerente con la normativa vigente e con l’uso effettivo del mezzo.

In generale, il costo dell’assicurazione carrello portamoto può variare in base alla tipologia del rimorchio, alla compagnia, ai massimali e alle garanzie richieste. Per una copertura base si trovano spesso importi contenuti, indicativamente nell’ordine di poche decine di euro all’anno, ma è sempre necessario richiedere un preventivo aggiornato.

Polizza rischio statico: le migliori offerte

Come sempre, su ComparaSemplice.it è possibile confrontare alcune delle migliori offerte assicurazioni auto, cercando la soluzione più adatta al vostro carrello portamoto offerta dei nostri partner. Quando richiedete un preventivo, verificate soprattutto che la polizza copra il rimorchio in modo conforme alla normativa vigente, che i massimali siano adeguati e che l’eventuale uso con gancio traino sia compatibile con la RCA del veicolo trainante.Se utilizzate spesso il carrello o lo lasciate parcheggiato in garage, cortili o rimessaggi, questa verifica è ancora più. Vuoi conoscere le offerte disponibili? Compilando il form online di comparazione polizze e in pochi click otterrai una lista delle migliori offerte RCA basate sulle tue esigenze.

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