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Assicurazione carrello portamoto: quando è obbligatoria
di Fabrizio Comerci | 13-07-2026 | News Assicurazione Moto, News AssicurazioniDal 2023 l'obbligo assicurativo copre anche i rimorchi non agganciati al veicolo trainante. Ecco cosa prevede la normativa vigente, la differenza tra rischio statico e dinamico e i costi indicativi.

Il carrello portamoto, come qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo a motore, è oggi soggetto all’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, indipendentemente dal fatto che risulti agganciato al veicolo trainante oppure no. Si tratta di una novità significativa rispetto all’impostazione precedente, che per anni aveva distinto nettamente tra i danni causati dal rimorchio in movimento e quelli causati a rimorchio fermo o sganciato.
Sommario
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Cosa prevedeva la normativa prima del 2023
Fino all’entrata in vigore delle nuove regole, il riferimento principale per l’assicurazione dei rimorchi era la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 13200 del 26 luglio 2012. La pronuncia distingueva tra due situazioni:
- il rischio statico, cioè il pericolo che il rimorchio causasse danni a terzi quando fermo, parcheggiato o manovrato a mano;
- il rischio dinamico, relativo ai danni causati dal rimorchio quando agganciato al veicolo trainante e in movimento, coperto in questo caso dall’assicurazione RC Auto della motrice.
Sulla base di questa distinzione, per anni si è ritenuto che il carrello portamoto dovesse essere assicurato separatamente solo per il rischio statico, mentre per il rischio dinamico bastava la polizza del veicolo trainante.
L’obbligo assicurativo esteso dal D.Lgs. 184/2023
Il quadro normativo è cambiato con il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184, in vigore dal 23 dicembre 2023, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2021/2118. Il decreto ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), estendendo la definizione di veicolo soggetto all’obbligo assicurativo anche ai rimorchi, a prescindere dal fatto che siano agganciati o meno a un veicolo trainante.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 4054 dell’8 febbraio 2024 ha chiarito operativamente questo punto, confermando che l’obbligo di copertura assicurativa per i rimorchi sussiste sempre, anche quando il mezzo non è agganciato ad altro veicolo — il cosiddetto rischio statico. Ai fini della circolazione, resta invece valido il principio per cui un rimorchio agganciato a un veicolo trainante dotato di regolare polizza RC Auto risulta coperto nell’ambito di tale copertura.
Un ulteriore effetto della riforma riguarda l’ambito di applicazione territoriale dell’obbligo: con il nuovo articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private, la copertura assicurativa non è più legata alla circolazione su strade pubbliche, ma alla funzione del veicolo come mezzo di trasporto al momento dell’evento, indipendentemente dal fatto che si trovi su suolo pubblico o privato, fermo o in movimento.
Rimorchio o carrello appendice: una distinzione rilevante
Ai fini pratici, è utile distinguere tra due categorie di mezzi trainati:
- il rimorchio vero e proprio, dotato di targa propria, carta di circolazione autonoma e soggetto a revisione periodica: in quanto veicolo a sé stante, richiede una copertura assicurativa propria, valida anche quando non è agganciato alla motrice;
- il carrello appendice, un rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli o attrezzi, privo di targa propria (espone la targa ripetitrice del veicolo trainante) e utilizzabile solo in abbinamento a quel veicolo. Pur essendo considerato parte integrante del mezzo trainante, anche il carrello appendice rientra nell’obbligo assicurativo introdotto dalla normativa più recente.
Sanzioni per la circolazione senza assicurazione
Il D.Lgs. 184/2023 ha aggiornato anche l’impianto sanzionatorio previsto dall’articolo 193 del Codice della Strada per la circolazione con un veicolo privo di copertura assicurativa. La sanzione amministrativa va da 866 euro a 3.464 euro, ridotta a 606,20 euro in caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica. Alla sanzione pecuniaria si aggiungono la decurtazione di 5 punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.
Se il rimorchio viene utilizzato in un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto, oppure con un’assicurazione sospesa, la sanzione è aumentata della metà, arrivando a 1.299 euro (ridotta a 909,30 euro in caso di pagamento entro cinque giorni).
Quanto costa assicurare un carrello portamoto
Il costo della polizza dipende dalla tipologia di mezzo trainato (rimorchio o carrello appendice), dalla compagnia assicurativa, dai massimali richiesti e dalle eventuali garanzie accessorie. Per una copertura di base, gli importi indicativi si collocano generalmente nell’ordine di poche decine di euro all’anno, ma la cifra esatta va sempre verificata tramite un preventivo aggiornato presso la propria compagnia, poiché varia in base al profilo di rischio e alle condizioni contrattuali specifiche.
Chi possiede già una polizza RC Auto per il veicolo trainante dovrebbe in ogni caso contattare la propria compagnia per verificare che il rimorchio risulti correttamente coperto, sia quando è agganciato sia quando è fermo o custodito in un’area privata, poiché la normativa vigente non prevede più eccezioni per i mezzi non in circolazione su strade pubbliche.
Domande frequenti
Il carrello porta moto va assicurato?
Sì. Dal 23 dicembre 2023, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 184/2023, l’obbligo di assicurazione RC riguarda il carrello portamoto indipendentemente dal fatto che sia agganciato al veicolo trainante o fermo in un’area privata.
I carrelli devono essere assicurati anche se restano parcheggiati in garage o cortili privati?
Sì. La normativa attuale lega l’obbligo assicurativo alla funzione del veicolo come mezzo di trasporto, non più alla circolazione su suolo pubblico: il rimorchio deve risultare coperto anche quando sosta in un’area privata non aperta al pubblico.
Il carrello rimorchio va assicurato separatamente dall’auto che lo traina?
Se si tratta di un rimorchio vero e proprio, dotato di targa e carta di circolazione autonoma, è necessaria una polizza specifica per quel mezzo. Se invece è un carrello appendice privo di targa propria, occorre comunque verificare con la propria compagnia che la copertura sia coerente con la normativa vigente, anche se il mezzo è considerato parte integrante del veicolo trainante.
Qual è la differenza tra rischio statico e rischio dinamico per un rimorchio?
Il rischio statico riguarda i danni causati dal rimorchio quando è fermo, parcheggiato o manovrato a mano; il rischio dinamico riguarda i danni causati quando il rimorchio è agganciato al veicolo trainante ed è in movimento. Prima della riforma del 2023, solo il rischio statico richiedeva una copertura autonoma; oggi l’obbligo assicurativo copre entrambe le situazioni.
Cosa rischia chi circola con un rimorchio privo di assicurazione?
Una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro, ridotta a 606,20 euro se pagata entro cinque giorni, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione.
In conclusione
L’estensione dell’obbligo assicurativo ai rimorchi non agganciati, introdotta dal recepimento della Direttiva UE 2021/2118, ha ridotto in modo sostanziale i margini di incertezza che per anni avevano caratterizzato la materia. Resta da vedere se i futuri decreti attuativi, in particolare quelli relativi ai veicoli elettrici leggeri richiamati dallo stesso D.Lgs. 184/2023, chiariranno ulteriormente il perimetro applicativo della normativa anche per le categorie di mezzi non ancora espressamente disciplinate.
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