Assicurazione gancio traino: obblighi, coperture e costi

di | 07-05-2026 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

Il gancio da traino non richiede una polizza autonoma dedicata: la copertura rientra nella RC Auto del veicolo trainante, a condizione che il dispositivo sia omologato e annotato sulla carta di circolazione. Questa guida illustra la normativa di riferimento, la distinzione tra rischio dinamico e statico, cosa copre la polizza, come funziona l'omologazione e quanto costa assicurare un rimorchio.

Assicurazione gancio traino: obblighi, coperture e costi

Le automobili di grandi dimensioni, ad esempio station wagon, SUV, fuoristrada, sono senza dubbio l’ideale per viaggiare in comodità per lunghi periodi o per spostare una grande quantità di bagagli. Non tutti però possono permettersi di acquistare un veicolo di questo tipo. Che cosa fare in questi casi? Un’alternativa potrebbe essere l’acquisto di un gancio da traino che, una volta unito alla vettura, permette di risolvere molti problemi legati al trasporto di carichi pesanti. Al gancio traino, infatti, possono essere collegati sia una roulotte che un carrello e, in questo modo, trasportare carichi ingombranti (nel rispetto dei limiti tecnici e di legge).

Questo dispositivo, infatti, non richiede una polizza autonoma, ma rientra nella copertura RC Auto del veicolo se regolarmente installato e annotato a libretto. La copertura assicurativa “specifica”, invece, riguarda il rimorchio. Vediamo insieme, nella guida che segue, cos’è, cosa copre e come funziona l’assicurazione legata al gancio da traino.

Sommario

Cosa dice la legge sul gancio da traino

La normativa di riferimento è il Codice della Strada, in particolare l’articolo 78 che disciplina le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione. Il comma 3 stabilisce che circolare con un veicolo modificato rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione espone a una sanzione amministrativa da 422 a 1.697 euro.

L’installazione successiva di un gancio da traino costituisce una modifica del veicolo che deve essere comunicata alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento della carta di circolazione e alla compagnia assicurativa per mantenere la polizza allineata alle caratteristiche reali del mezzo. Se invece il gancio era già presente al momento della stipula del contratto, è automaticamente incluso nella copertura RC Auto senza comunicazioni aggiuntive.

L’obbligo assicurativo si applica anche da fermo

Un aspetto frequentemente sottovalutato riguarda l’estensione dell’obbligo assicurativo. Ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), l’obbligo di copertura RC si applica a qualsiasi veicolo a motore e ai rimorchi a esso collegabili, indipendentemente dal fatto che siano in circolazione o fermi e a prescindere dal luogo — strada pubblica o area privata — salvo specifiche eccezioni di legge. Un rimorchio parcheggiato nel cortile privato è quindi soggetto all’obbligo assicurativo esattamente come uno in circolazione su strada.

Rischio dinamico e rischio statico: la distinzione fondamentale

Per comprendere la copertura assicurativa del gancio da traino occorre distinguere due categorie di rischio con implicazioni assicurative diverse.

Rischio dinamico

Il rischio dinamico riguarda i danni causati durante la circolazione del complesso veicolo + rimorchio. La copertura opera attraverso la RC Auto della motrice: i danni causati a terzi durante il trasporto sono inclusi nella polizza del veicolo trainante, che si estende automaticamente al rimorchio agganciato indipendentemente dalla tipologia — carrello, roulotte, carrello portabarca, carrello portamoto o qualsiasi altro rimorchio immatricolato.

Rischio statico

Il rischio statico riguarda i danni che il rimorchio può causare quando è staccato dalla motrice — parcheggiato, in deposito o durante manovre a mano. In questa condizione la polizza della motrice non opera e il rimorchio deve essere coperto da una propria polizza RC specifica, stipulata direttamente per il rimorchio. L’obbligo di assicurare il rimorchio anche da fermo è previsto dalla normativa europea recepita in Italia: un carrello portabarca parcheggiato che si sgancia spontaneamente e colpisce un pedone deve essere coperto assicurativamente.

Cosa copre e cosa non copre la RC Auto

La RC Auto copre esclusivamente i danni causati a terzi. Non rientrano nella copertura obbligatoria:

  • I danni subiti dal proprio veicolo in caso di incidente
  • I danni al gancio da traino stesso
  • I danni al rimorchio di proprietà
  • Il furto del rimorchio o degli accessori
  • I danni al carico trasportato
  • I danni causati dal rimorchio quando è staccato dalla motrice

Per coprire queste voci sono necessarie garanzie accessorie da valutare in base al valore del rimorchio e alla frequenza d’uso. Le principali compagnie RC Auto propongono queste estensioni come aggiunte alla polizza principale.

Riepilogo coperture per situazione

SituazioneDanni copertiPolizza necessaria
Rimorchio agganciato in circolazioneDanni a terziRC Auto della motrice
Rimorchio staccato (fermo ovunque)Danni a terziRC del rimorchio (rischio statico)
Danni subiti dal proprio rimorchioNon coperti da RCPolizza kasko/accessoria
Furto del rimorchioNon coperto da RCPolizza furto specifica
Danni al caricoNon coperti da RCPolizza merci trasportate

Come funziona l’omologazione del gancio da traino

L’iter di omologazione è stato semplificato dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno recepito le semplificazioni introdotte dalla normativa europea per determinate categorie di veicoli.

Veicoli M1 e N1

Per i veicoli delle categorie M1 (autovetture fino a 8 posti oltre al conducente, la grande maggioranza delle auto private) e N1 (veicoli commerciali leggeri con massa massima fino a 3,5 tonnellate), non è più necessaria la “visita e prova” presso la Motorizzazione Civile. La procedura prevede:

  1. Installazione da parte di un’officina abilitata con rilascio dell’attestazione di conformità
  2. Aggiornamento della carta di circolazione entro 30 giorni dalla fine dei lavori, presentando la documentazione tecnica allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA)
  3. Comunicazione alla compagnia assicurativa per aggiornare la polizza alle nuove caratteristiche del veicolo
  4. Non utilizzo per il traino fino al completamento dell’aggiornamento documentale

Altri veicoli

Per veicoli di categoria diversa — autocarri pesanti, veicoli speciali, mezzi d’opera — la procedura può richiedere una visita tecnica presso la Motorizzazione Civile. In questi casi è consigliabile verificare preventivamente i requisiti con il rivenditore del dispositivo o con uno sportello della Motorizzazione.

Carrelli appendice: un caso a parte

I carrelli appendice — i piccoli carrelli agganciabili sprovvisti di immatricolazione propria — sono considerati parte integrante del veicolo trainante e seguono regole differenti rispetto ai rimorchi veri e propri. Sotto il profilo documentale non richiedono una propria carta di circolazione; sotto il profilo assicurativo, in molti casi la copertura del rischio statico rientra direttamente nella polizza della motrice, ma è comunque opportuno verificare le condizioni specifiche del proprio contratto assicurativo.

Casi pratici: roulotte, carrello portabarca, carrello portamoto

Le domande più frequenti in materia di assicurazione gancio traino riguardano situazioni concrete d’uso. Ecco come si applica la normativa nei casi più comuni.

Roulotte

La roulotte è un rimorchio immatricolato che richiede una propria polizza RC per il rischio statico. Durante il traino in viaggio, la copertura opera attraverso la RC Auto della motrice. La roulotte parcheggiata nel campeggio o in deposito deve essere coperta dalla propria polizza. Alcune compagnie propongono polizze specifiche per roulotte che combinano la copertura RC con garanzie accessorie (furto, incendio, danni da agenti atmosferici).

Carrello portabarca

Il carrello portabarca, se immatricolato come rimorchio, segue le stesse regole della roulotte: RC della motrice durante il traino, polizza propria da fermo. Se si tratta di un carrello appendice non immatricolato, la situazione assicurativa va verificata con la propria compagnia.

Carrello portamoto

Il carrello portamoto è nella maggior parte dei casi un rimorchio immatricolato. Oltre alla copertura RC obbligatoria, è consigliabile valutare una polizza accessoria che copra i danni al mezzo trasportato (la moto) in caso di incidente durante il traino, poiché questa voce non rientra nella RC Auto standard.

Quanto costa l’assicurazione per il rimorchio

Il costo della copertura assicurativa varia in funzione di diversi parametri:

  • Tipologia del rimorchio: roulotte, carrello portabarca, carrello portamoto, rimorchio agricolo hanno profili di rischio diversi
  • Valore del rimorchio: incide sulla determinazione del premio per le coperture accessorie (kasko, furto)
  • Uso: saltuario (es. qualche uscita estiva) o continuativo (attività professionale)
  • Compagnia assicurativa: i premi possono variare significativamente tra operatori

Per la sola copertura RC del rischio statico di un rimorchio di uso privato (es. carrello portabarca o roulotte di valore medio), i premi annui si collocano indicativamente in una fascia compresa tra 30 e 100 euro a seconda della compagnia e delle caratteristiche del rimorchio. Le coperture accessorie (furto, incendio, danni accidentali) aumentano il costo in funzione del valore assicurato.

Il consiglio dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è di confrontare più preventivi prima della stipula, verificando non solo il premio ma anche i massimali di copertura, le franchigie e le clausole di esclusione. Il confronto tra preventivi di più compagnie è lo strumento più efficace per trovare la soluzione assicurativa più adatta al proprio profilo d’uso a un costo ottimale.

Le sanzioni per chi circola senza copertura

Circolare senza la necessaria copertura assicurativa — sia per la motrice che per il rimorchio — espone a sanzioni severe. Ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada, la mancanza di copertura RC comporta:

  • Sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro
  • Sequestro del veicolo ai fini della confisca, salvo che il proprietario dimostri di aver provveduto alla copertura assicurativa
  • Ritiro della carta di circolazione

Le stesse sanzioni si applicano in caso di rimorchio privo di copertura per il rischio statico quando è staccato dalla motrice.

Il gancio da traino, se installato e annotato regolarmente sulla carta di circolazione, è coperto dalla RC Auto del veicolo trainante per i danni causati a terzi durante la circolazione. Il rimorchio richiede invece una propria copertura assicurativa per il rischio statico — i danni causati quando è staccato dalla motrice — indipendentemente dal luogo e dallo stato di movimento. Le garanzie accessorie (furto, kasko, danni al carico) non rientrano nella copertura obbligatoria e vanno valutate separatamente in base al valore del rimorchio e all’intensità d’uso. L’omologazione del gancio per veicoli M1 e N1 non richiede più la visita alla Motorizzazione, ma l’aggiornamento della carta di circolazione entro 30 giorni dall’installazione rimane obbligatorio.

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