Assicurazione motore marino: norme da rispettare, come scegliere

di | 28-08-2019 | News Assicurazioni

Assicurazione motore marino: norme da rispettare, come scegliere

Ogni possessore di una moto o un’auto sa bene come sia fondamentale, a norma di legge, sottoscrivere una polizza assicuratvia per poter essere tutelati qualora si dovesse essere coinvolti in un incidente. Forse non tutti lo sanno, ma lo stesso obbligo di stipulare un’assicurazione è valido anche per il motore marino, detto anche motore marino amovibile o fuoribordo. La motivazione non è difficile da trovare: si tratta infatti di mezzi che comportano attività pericolose da svolgere in mare e, come tali, richiedono la massima cautela per non dover subire conseguenze spiacevoli qualora si dovessero incontrare altre imbarcazioni. A livello prescrittivo molti provvedimenti da tenere presenti in questo caso sono pressoché simili a quelli previsti per i veicoli a motore.

Sommario

Associazione motore marino – Un obbligo da rispettare

Possedere un’imbarcazione da utilizzare per le vacanze o semplicemente per trascorrere qualche momento di relax lontano dalla routine e dallo stress quotidiano può essere certamente affascinante, ma comporta obblighi importanti per chi ne è proprietario. Le spese da sostenere, infatti, non si limitano al momento dell’acquisto, ma prevedono anche la necessità di stipulare una polizza assicurativa per il motore.

Questo principio è valido oltre che per le navi, anche per le imbarcazioni e i natanti da diporto a motore: tutti questi mezzi sono tenuti ad avere una RC di base a cui possono essere aggiunte, al pari di quanto accade per le auto, anche alcune garanzie accessorie pensate per coprire l’utente in alcune situazioni ben determinate. È bene comunque ricordare come tutto questo non nasca dall’intento di incrementare i costi di gestione, ma proprio come una tutela per gli utilizzatori del veicolo: le attività di navigazione che è possibile compiere sono infatti considerate potenzialmente pericolose, quindi diventa fondamentale poter contare su una protezione accurata.

Tutte le unità da diporto, in base a quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, devono essere assicurate in modo tale da poter rispondere prontamente nel caso in cui dovessero essere generati danni a terzi. In questo ambito è però valida una regola ben precisa: il massimale, infatti, deve avere un valore minimo di 2 milioni 500.000 euro. L’unica eccezione da questa direttiva riguarda le barche a remi e le barche a vela che non sono dotate di alcun motore ausiliario.

Assicurazione motore fuoribordo – Obblighi per il proprietario

A livello giuridico gli obblighi che il proprietario di un mezzo per la navigazione hanno qualche legame con quelli previsti per la circolazione stradale, pur con la consapevolezza di come spostarsi in mare sia decisamente differente (il primo elemento di disparità che viene in mente, come è ovvio, è l’assenza dei segnali stradali e della segnaletica stradale).

Ogni dubbio in merito viene chiarito dal decreto legislativo n. 209/2005 (noto come codice delle assicurazioni). L’elemento distintivo su un tema di cruciale importanza è presente all’interno del comma 4, art. 12. Qui si sottolinea che “alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.

In questo ambito è bene ricordare un altro aspetto di collegamento con le norme in vigore per chi è in possesso di un’auto. Così come è obbligatorio pagare regolarmente l’assicurazione anche per una vettura che resta ferma (lo stabilisce la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-80/17 del 4 settembre 2018), lo stesso è necessario fare anche per le imbarcazioni e i natanti che restano ormeggiati, almeno per quanto riguarda la responsabilità civile.

Un’ulteriore conferma è arrivata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 497/2000. Qui i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che l’obbligo è valido “in quanto l’ormeggio è un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati”.

L’obbligo deve ritenersi valido anche per il motore marino amovibile.

Una volta pagato regolarmente l’importo stabilito per il premio assicurativo, è fondamentale ricordarsi di avere sempre con sé a bordo il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno. Questo è valido per tutte le unità da diporto, oltre che l’assicurazione al motore marino. In caso di controllo non verrà invece richiesta copia del contratto: questo è infatti un elemento che può essere scelto in maniera libera da parte del proprietario, quindi non di interesse delle autorità competenti.

Assicurazione motori fuoribordo – Guida alla scelta

La polizza assicurativa non è altro che la stipula di un contratto: l’utente che decide di sottoscriverla ha diversi diritti, a partire dalla possibilità di sentirsi protetto qualora dovesse essere coinvolto in un incidente, ma allo stesso tempo importanti doveri. Pagare con regolarità ogni anno il premio è certamente importante, ma lo è altrettanto valutare con attenzione tutti gli aspetti inseriti nell’accordo.

Al pari delle auto, anche per le imbarcazioni è obbligatoria la responsabilità civile, che garantisce nei confronti di terzi. Il prezzo da pagare non è ovviamente univoco, ma stante le differenze che possono esserci tra una compagnia e l’altra c’è un fattore che finisce per condizionare le proposte: il numero di cavalli fiscali del motore o dei kW e del massimale del contratto.

In caso di mezzo in leasing, diventa obbligatoria la polizza “Corpi Yacht”, che può comprendere aspetti differenti a seconda dell’interesse. La soluzione base è in grado di proteggere l’utente in caso di perdita totale dello yacht, copertura delle spese di salvataggio e di perdita totale. Attenzione, però, a cosa si intende per “perdita totale”: questa può essere effettiva se si è verificato affondamento, furto totale, sparizione dell’imbarcazione, mentre diventa costruttiva se i costi di riparazione siano superiori al valore commerciale della barca assicurata.

Mai dimenticarsi poi la clausola della “stima accettata“: la compagnia effettua una valutazione del natante, che sarà inserita all’interno del contratto di assicurazione che darà la misura dell’indennizzo a cui si avrà diritto in caso di perdita totale.

Si invita il lettore a verificare che le eventuali offerte descritte nel post siano ancora attivabili e vengano proposte alle stesse condizioni economiche

Compila il modulo!

Sarai contattato gratuitamente da un nostro operatore per una consulenza sulle migliori offerte

  • Servizio Gratuito Nessuna commissione
  • Nessun obbligo Nessun impegno
  • Le migliori offerte Prezzi bassi

Richiedi Proseguendo si accettano i Termini e Condizioni di servizio che includono la possibilità di essere richiamati per il servizio di consulenza

Newsletter - Informativa sulla privacy

La Newsletter di comparasemplice.it è pubblicata sul sito Internet istituzionale distribuita via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina.

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella possibilità da parte degli utenti interessati di ricevere di comunicazioni promozionali relative a prodotti e/o servizi di Cloud Care srl. o di terzi mediante impiego del telefono con operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (es. email, sms, fax mms, autorisponditori) e/o posta cartacea.

Il titolare del trattamento è CLOUD CARE SpA , con sede in Corso della Vittoria, 31/A, Novara; PEC: cloudcare@legalmail.it.

I dati saranno trattati esclusivamente secondo le finalità di cui al punto 3 e punto 6 dell’informativa generale di Cloud Care srl presente sul sito www.comparasemplice.it.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Cloud Care SpA, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) inviando una email all’indirizzo cloudcare@legalmail.it.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Si può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal nostro database scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@comparasemplice.it.