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Azione di rivalsa: quando l’assicurazione fa valere i suoi diritti
di Ilaria Macchi | 22-08-2019 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto[""}

L’assicurazione auto non deve essere intesa come una spesa da sostenere a norma di legge, ma soprattutto come un modo per sentirsi tutelato nel caso in cui si dovesse essere coinvolti in un incidente, soprattutto se questo dovesse avvenire per responsabilità dell’intestatario e comportare quindi un incremento del premio da pagare (clicca qui di seguito per avere un’idea di quanto potrebbe aumentare). Anche la compagnia a cui si decide di affidarsi, però, ha la necessità di cautelarsi qualora dovesse verificarsi un comportamento improprio da parte del cliente, ovvero far valere la cosiddetta “azione di rivalsa” quando ad avere torto è l’assicurato e chiedere così a lui un risarcimento.
Sommario
Azione di rivalsa: attenzione a ogni dettaglio del contratto
La polizza assicurativa che si decide di stipulare per la propria auto riscuote un’importanza fondamentale perché consente all’automobilista di sentirsi tutelato in ogni frangente, compresa la spiacevole situazione in cui dovesse verificarsi un incidente. Come per ogni contratto, è bene però prestare la massima cautela in fase di stipula: ogni utente è infatti chiamato a norma di legge a sottoscrivere una RC di base, a cui può eventualmente aggiungere, se lo desidera, altre garanzie accessorie che potranno garantirgli di essere coperto in alcune determinate situazioni a sua scelta.
Inevitabilmente, però, l’accordo sottoscritto comprende anche una serie di clausole che non devono mai essere trascurate per non andare incontro in una fase successiva a brutte sorprese. Tra gli aspetti a cui è bene prestare massima attenzione sono le situazioni che possono consentire alla compagnia assicurativa di far valere il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.
Ma cosa si intende per azione di rivalsa? Questo termine sta a indicare una situazione che può consentire alla società con cui si è stabilito l’accordo di far valere le proprie ragioni e cautelarsi in caso di situazioni particolari commesse da un cliente. Qualora fosse accaduto un incidente, infatti, l’azienda dovrà risarcire l’intestatario, ma in situazioni ben determinate (indicate comunque in fase di adesione) potrebbe richiedere a sua volta un indennizzo se il modo di agire dell’assicurato non sia stato del tutto ligio alla normativa e a quanto pattuito inizialmente.
Azione di rivalsa assicurazione: una tutela per la compagnia
Quando si stipula un contratto di assicurazione, compreso quello per la propria auto, la fiducia deve essere reciproca. Il cliente ha infatti la necessità, in virtù del premio che versa annualmente, di sentirsi tutelato, ma lo stesso deve valere anche per la compagnia che ha la necessità che il comportamento del cliente sia il più possibile trasparente.
Qualora si verifichi qualche scorrettezza da parte dell’assicurato entra in gioco il cosiddetto “diritto di rivalsa”. La società ha infatti la possibilità di richiedere un risarcimento all’utente nel caso in cui abbia già liquidato un sinistro ma questo sia avvenuto da parte di un comportamento non del tutto conforme alle norme da parte di chi si trovava al volante della vettura.
Il caso più eclatante è un sinistro che si è verificato dopo avere accertato che il conducente aveva abusato di alcool o droghe, sostanze che inevitabilmente ne alterano la lucidità. L’entità dell’indennizzo a favore dell’assicurazione varia in base a quanto indicato nell’accordo stabilito (a volte può essere richiesta solo una parte del danno procurato), a cui ovviamente devono essere aggiunti anche i problemi con la giustizia che ne scaturiscono.
Attenzione ai documenti e agli accordi stabiliti
È poi altrettanto fondamentale verificare che la licenza di guida in possesso di chi si mette al volante sia in regola. Le conseguenze potrebbero infatti essere tutt’altro che leggere se si dovesse essere coinvolti in un incidente a patente scaduta. La situazione a cui si può andare incontro non è però univoca: in alcuni casi se la decorrenza è trascorsa solo da pochi giorni la compagnia “potrebbe chiudere un occhio”, mentre in altri potrebbe esserci maggiore intransigenza.
Non si deve poi mai dimenticare di tenere a mente quale sia il tipo di polizza che è stato sottoscritto. Molti, infatti, scelgono di inserire come clausola la “guida esperta” per abbassare i costi del premio annuale, ma questo può diventare un problema se uno dei figli dovesse avere preso la patente. In questo caso, infatti, non rientra certamente un neopatentato (ricordiamo che con questo termine rientrano tutte le persone che hanno preso la patente da meno di tre anni). La rivalsa potrebbe quindi essere richiesta in caso di sinistro con un giovane alla guida.
La compagnia assicurativa può inoltre svolgere opportune verifiche anche sull’abilitazione alla guida del conducente. È il caso, ad esempio, di una persona che ha subito la sospensione o il ritiro della licenza.
In alcuni casi è possibile inserire nella convenzione sottoscritta la cosiddetta “Rinuncia alla rivalsa”, ovvero il pagamento di un sovrapprezzo per evitare che la compagnia possa rivalersi sul cliente. Per stabilire se sia davvero il caso di aderire è necessario però valutare quale sia la cifra richiesta, spesso non del tutto indifferente.
Azione di rivalsa prescrizione – La tempistica per far valere il diritto
Ma c’è una tempistica massima entro cui la compagnia possa agire?
A darci importanti informazioni in merito è la sentenza 13600/19 emessa dalla Corte di Cassazione depositata il 21 maggio 2014.
I giudici della Suprema Corte in questo caso avevano preso in esame un incidente che aveva visto coinvolti in un uomo e una donna dalle conseguenze tragiche: lui infatti era rimasto ferito, mentre lei era deceduta (alla guida era l’uomo). AXA Assicurazioni, la compagnia a cui si era affidata la coppia aveva dato un risarcimento per una cifra pari a 27 mila euro, ma successivamente aveva deciso di mettere in atto l’azione di rivalsa sostenendo che l’assicurato fosse in stato di ebbrezza, oltre che per trasporto difforme rispetto alle previsioni di legge e della carta di circolazione. In quell’occasione, infatti, all’interno della vettura erano presenti ben sette persone, oltre al conducente, di cui due sul sedile anteriore destro.
Il Tribunale di Pescara aveva accolto la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione. La richiesta del conducente era stata poi respinta anche dalla Corte d’Appello de L’Aquila.
Per sostenere come il termine annuale oltre il quale debba scattare la prescrizione era stata presa in considerazione il giorno in cui la sentenza di primo grado era passata in giudicato: 15 giugno 2006.
Nemmeno in questo frangente l’assicurato si era però arreso, ma anzi era arrivato a presentare ricorso in Cassazione facendo riferimento ad alcuni precedenti di legittimità secondo i quali “il termine di prescrizione relativo all’azione di rivalsa inizia a decorrere dalla data dell’avvenuto pagamento del risarcimento del danno”. La sua posizione puntava quindi a sottolineare come il diritto della compagnia si fosse ormai estinto per prescrizione: era infatti «trascorso più di un anno dalla data in cui l’impresa assicuratrice asserisce di aver provveduto a risarcire i danneggiati, ossia dal 31.5.2005, alla data di ricezione da parte del destinatario del primo atto di messa in mora (14.6.2006)».
Ad avere ragione in via definitiva è stato proprio il conducente: «il termine di prescrizione è quello di cui al secondo comma dell’art. 2952 c.c. e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato» – hanno stabilito i giudici del Palazzaccio.
Anzi, per chiarire pgni equivoco futuro è stata fatta un’ulteriore precisazione. Secondo gli Ermellini «il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell’assicuratore».
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