Contraente, assicurato, beneficiario: chi sono i soggetti dell’RCA

di | 04-03-2019 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

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Contraente, assicurato, beneficiario: chi sono i soggetti dell’RCA

Per mettersi alla guida di un veicolo in Italia e negli altri paesi membri dell’Unione Europea, la legge obbliga il conducente a sottoscrivere una polizza auto. L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, conosciuta anche come RCA, è quindi un dovere per qualunque automobilista ed è regolato da diverse normative: l’art. 2054 del Codice Civile, l’art. 193 del Codice della Strada e l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni. La polizza RC Auto copre i danni causati alle cose e alle persone coinvolte in un sinistro stradale mentre prevede dei limiti nei confronti degli altri soggetti RCA. Ma chi sono i soggetti inclusi in un contratto di assicurazione auto? Quali differenze ci sono, dal punto di vista della copertura assicurativa e degli eventuali rimborsi, tra assicurato, assicuratore, contraente e beneficiario? Scopriamolo insieme in questa guida completa ai soggetti RCA.

Sommario

I soggetti RCA del contratto assicurativo: la normativa

Quando si sottoscrive una polizza auto si firma un vero e proprio contratto tra privati. I contratti tra privati sono regolati dal Libro IV del Codice Civile dal titolo “Delle Obbligazioni”. Per la precisione, gli articoli della normativa di riferimento che regolano le assicurazioni tra privati tra cui ovviamente anche le polizze auto, sono contenuti nel Titolo II del suddetto Libro, “Dei contratti in generale”. L’art. 1882 del Codice Civile stabilisce che “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro”. E ancora, l’art. 1891 sempre del Codice Civile, sostiene: “Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta [963], il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo […]”. Come abbiamo visto, i soggetti coinvolti in una polizza RCA, sono rappresentati da quattro figure ben distinte: l’assicuratore, il contraente, l’assicurato e il beneficiario. Non sempre il contraente e l’assicurato sono la stessa persona, né è detto che ci sia sempre una coincidenza tra il beneficiario e l’assicurato. Vediamo ora, nel dettaglio, qual’è il ruolo di ognuno di questi soggetti RCA e i rispettivi limiti dal punto di vista della copertura assicurativa.

I soggetti RCA del contratto assicurativo: l’assicurato

Tra i soggetti RCA, colui che percepisce il rimborso da parte dell’assicurazione in caso di sinistro stradale si chiama assicurato. L’assicurato, quindi, è il soggetto che viene tutelato dal contratto assicurativo ed è il titolare di tutti i diritti derivanti dalla stipula della polizza auto. Si tratta, insomma, del soggetto che la compagnia assicuratrice tutela dai rischi che conseguono da un eventuale incidente stradale. L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente della polizza e varia a seconda della tipologia dell’assicurazione auto. Ad esempio, nella polizza di Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), l’assicurato è colui a cui è intestata la vettura; nelle polizze Infortunio del guidatore e Sospensione della patente, l’assicurato è colui che guida il veicolo al momento del sinistro; nelle assicurazioni sull’Assistenza, l’assicurato è il conducente o le persone autorizzate all’uso della vettura, oltre alle persone a bordo. L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

I soggetti RCA del contratto assicurativo: il contraente

Il contraente è il soggetto RCA – persona fisica o giuridica – che stipula la polizza auto e che è obbligato a pagare il premio previsto dal contratto assicurativo. Come abbiamo visto, il contraente può essere anche una persona diversa dall’assicurato. I due soggetti coincidono soltanto quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare, ad esempio una vettura di proprietà. Ma può succedere che il contraente assicuri un veicolo non suo. Un esempio è il caso di un genitore che paga la polizza auto al figlio o alla figlia oppure un nonno che stipula un assicurazione RCA per il nipote. Dunque il contraente è semplicemente colui che firma il contratto assicurativo e che è tenuto a pagare il premio alla compagnia assicuratrice secondo le scadenze concordate. Il contraente della polizza auto, con la sua firma, acquisisce il diritto di indicare il soggetto assicurato della polizza. Inoltre, nonostante sia il titolare dell’RCA, il contraente dell’assicurazione non ha nessuna influenza  sull’attestato di rischio, il quale rimane vincolato al proprietario del veicolo. Ed è sulla base di questo attestato di rischio che, in parte, viene calcolato il premio da pagare.

I soggetti RCA del contratto assicurativo: il beneficiario

Il beneficiario della polizza auto è il soggetto in favore del quale, su indicazione del contraente dell’assicurazione, la compagnia assicuratrice paga quanto dovuto. Come abbiamo visto, è il contraente il soggetto incaricato di indicare, tramite la cosiddetta designazione beneficiaria, chi sarà il beneficiario della polizza nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale oppure l’evento e il rischio che sono stati assicurati.

I soggetti RCA del contratto assicurativo: la compagnia assicuratrice

Infine ricordiamo che esiste un quarto soggetto RCA che viene coinvolto nella stipula della polizza auto: la compagnia assicuratrice. Secondo l’art. 1883 del Codice Civile dal titolo “Esercizio delle Assicurazioni”: “L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali”. La compagnia assicuratrice deve quindi essere autorizzata prima di tutto a svolgere l’attività assicurativa. L’assicurazione, dietro il versamento di una somma stabilita dal contratto – che prende il nome di premio assicurativo – da parte del contraente, si impegna a rimborsare l’assicurato per i danni provocati da un sinistro stradale o dal rischio che è stato assicurato come ad esempio un incendio, un furto o un evento atmosferico.

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