Assicurazione rimorchio auto: quando è obbligatoria e quanto costa

di | 08-06-2026 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

La normativa italiana obbliga all'assicurazione RC del rimorchio in specifiche circostanze, in particolare quando viene utilizzato in modo autonomo rispetto al veicolo trainante. Conoscere le regole del Codice della Strada permette di evitare sanzioni amministrative, il sequestro del mezzo e situazioni di copertura assicurativa assente in caso di sinistro.

Assicurazione rimorchio auto: quando è obbligatoria e quanto costa

Sommario

Rimorchio auto: cosa dice il Codice della Strada

Il quadro normativo di riferimento per i rimorchi è il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), in particolare gli articoli 54, 193 e 237. L’articolo 193 stabilisce l’obbligo generale di copertura RC per tutti i veicoli che circolano su strada pubblica, compresi i rimorchi. L’articolo 54, invece, classifica i rimorchi come categoria autonoma di veicolo, distinta dall’autovettura trainante.

Un rimorchio, ai sensi del Codice della Strada, è un veicolo privo di motore proprio progettato per essere trainato da un altro veicolo. Rientra in questa categoria un’ampia varietà di mezzi: carrelli porta-bagagli, rimorchi per il trasporto di imbarcazioni o veicoli da corsa, carrelli ribaltabili per l’edilizia, roulotte e caravan. Ciascuna di queste tipologie può essere soggetta a obblighi assicurativi differenti.

Rimorchio agganciato al veicolo trainante

Quando il rimorchio è fisicamente collegato all’autovettura e i due mezzi circolano insieme, la polizza RC auto del veicolo trainante estende generalmente la propria copertura anche al rimorchio. Questa è la regola generale prevista dalla normativa italiana, recepita dalle compagnie assicurative nelle condizioni di polizza standard.

Occorre però verificare attentamente il contratto assicurativo. Alcune polizze includono il rimorchio in modo esplicito e incondizionato; altre lo coprono solo entro determinati limiti di peso o destinazione d’uso; altre ancora richiedono una comunicazione preventiva alla compagnia. In caso di incidente con rimorchio agganciato e polizza che non lo copre esplicitamente, il risarcimento del danno a terzi potrebbe essere contestato o parzialmente negato.

Rimorchio sganciato e in uso autonomo

La situazione cambia radicalmente quando il rimorchio viene sganciato dall’auto e lasciato in area pubblica, oppure viene messo in movimento in modo autonomo (situazione tecnicamente possibile per alcuni tipi di rimorchi). In questi casi, la RC auto del veicolo trainante non offre più copertura e il rimorchio risulta sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

L’art. 193 del Codice della Strada prevede in questi casi l’obbligo di una polizza RC separata per il rimorchio, pena sanzioni amministrative che vanno da 866 a 3.464 euro (importi aggiornati con la rivalutazione ISTAT in vigore dal 2023), oltre al sequestro immediato del mezzo e alla confisca in caso di recidiva.

Targa del rimorchio: l’obbligo di immatricolazione

Un aspetto che si intreccia con quello assicurativo riguarda l’immatricolazione del rimorchio. Il CdS prevede l’obbligo di targa propria per i rimorchi con massa complessiva a pieno carico (MCPC) superiore a 750 kg e per le roulotte/caravan indipendentemente dal peso.

I rimorchi con MCPC inferiore o uguale a 750 kg non necessitano di targa propria e circolano con la targa del veicolo trainante. Per questi mezzi, la copertura RC dell’auto trainante è sufficiente in fase di traino, ma restano soggetti all’obbligo assicurativo se lasciati incustoditi in area pubblica e capaci di causare danni a terzi.

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito nel tempo le modalità di immatricolazione e di aggiornamento della carta di circolazione per i rimorchi, precisando che ogni variazione delle caratteristiche tecniche del mezzo (ad esempio un intervento di potenziamento del telaio) richiede una nuova visita di collaudo presso la Motorizzazione.

Quando è obbligatoria la polizza RC separata per il rimorchio

Ricapitolando, una polizza RC autonoma per il rimorchio è necessaria nei seguenti casi:

  • Il rimorchio ha una propria targa e immatricolazione (MCPC superiore a 750 kg o roulotte/caravan)
  • Il rimorchio viene lasciato sganciato in area pubblica o accessibile al pubblico (parcheggio, piazzale, strada)
  • Il rimorchio viene utilizzato da un veicolo trainante diverso da quello indicato nella polizza RC auto
  • La polizza RC auto del veicolo trainante esclude esplicitamente la copertura del rimorchio nelle proprie condizioni contrattuali

Non è invece obbligatoria una polizza separata quando il rimorchio è agganciato e la polizza del veicolo trainante lo copre espressamente, oppure quando il rimorchio è custodito in area privata chiusa e non accessibile al pubblico.

Assicurazione rimorchio: quanto costa e cosa copre

Costi indicativi

Il costo di una polizza RC per rimorchio varia in base a diversi parametri: tipologia del mezzo, destinazione d’uso (privata o professionale), valore del rimorchio e coperture aggiuntive richieste.

Per un utilizzo saltuario e privato — il carrello porta-barca o il rimorchio per un’auto da corsa, ad esempio — il premio annuale di una polizza base RC si attesta generalmente tra i 50 e i 150 euro. Per rimorchi a uso professionale (trasporti conto terzi, rimorchi refrigerati, cisterne) i costi aumentano sensibilmente, potendo superare i 500 euro annui a seconda del rischio.

Alcune compagnie propongono la possibilità di aggiungere il rimorchio come estensione della polizza auto esistente, con un supplemento di premio modesto rispetto alla stipula di un contratto separato. È la soluzione più conveniente per chi utilizza il rimorchio esclusivamente agganciato al proprio veicolo.

Coperture disponibili

Le coperture assicurative per il rimorchio si articolano su più livelli:

  • RC obbligatoria: copre i danni causati a terzi (persone e cose) durante la circolazione o la sosta in area pubblica
  • Furto e incendio: copre la perdita del rimorchio per sottrazione o per evento incendiario
  • Danni accidentali (kasko): copre i danni subiti dal rimorchio stesso in caso di urto, ribaltamento o caduta
  • Polizza all-risk: soluzione più completa che combina tutte le coperture precedenti; adatta a rimorchi di elevato valore commerciale o impiegati in attività professionali

Rimorchio e noleggio a lungo termine: come funziona

Chi dispone di un’auto aziendale o privata in noleggio a lungo termine può richiedere alla società di noleggio l’inclusione della copertura per il rimorchio nel pacchetto assicurativo. In questo caso, il costo aggiuntivo viene distribuito sulla rata mensile, senza necessità di stipulare un contratto separato con una compagnia assicurativa.

È importante comunicare alla società di noleggio il tipo di rimorchio che si intende utilizzare e la frequenza d’uso, poiché questi elementi incidono sul supplemento di premio. Non tutte le società coprono rimorchi di grandi dimensioni o a uso professionale: in questi casi può essere necessario sottoscrivere una polizza autonoma.

Documenti necessari per assicurare un rimorchio

Per stipulare una polizza RC per il rimorchio, le compagnie richiedono in genere i seguenti documenti:

  • Carta di circolazione del rimorchio (per i mezzi soggetti a immatricolazione)
  • Certificato di proprietà o documento equivalente che attesti la titolarità del mezzo
  • Dati del veicolo trainante principale (targa, polizza assicurativa in corso di validità)
  • Dichiarazione d’uso (privato, agricolo, commerciale, professionale)

Per i rimorchi non immatricolati (MCPC ≤ 750 kg), alcune compagnie richiedono una descrizione tecnica del mezzo e una stima del valore. In assenza di carta di circolazione propria, la polizza viene tipicamente collegata a quella del veicolo trainante.

Sanzioni per rimorchio non assicurato

Circolare con un rimorchio privo di copertura assicurativa valida espone a conseguenze amministrative e penali significative:

  • Sanzione amministrativa: da 866 a 3.464 euro ai sensi dell’art. 193 CdS (importi rivalutati)
  • Sequestro immediato del rimorchio da parte delle autorità competenti
  • Confisca del mezzo in caso di recidiva nel biennio
  • Responsabilità patrimoniale diretta in caso di sinistro: in assenza di RC valida, il proprietario risponde in proprio dei danni causati a terzi

Le forze dell’ordine verificano la copertura assicurativa del rimorchio attraverso la banca dati SITA (Sistema Informativo per le Targhe e le Assicurazioni), la stessa utilizzata per i controlli sui veicoli a motore. La verifica è automatica e avviene anche tramite autovelox e telecamere di lettura targhe.

Domande frequenti sull’assicurazione del rimorchio

Il rimorchio è coperto dalla mia assicurazione auto?

Dipende dalle condizioni della polizza. Nella maggior parte dei contratti RC auto standard, il rimorchio è coperto mentre è agganciato al veicolo e circolano insieme. Quando il rimorchio viene sganciato e lasciato in area pubblica, la copertura viene meno. È indispensabile leggere le condizioni particolari del proprio contratto o contattare la compagnia assicurativa per una verifica esplicita.

Quanto costa assicurare un rimorchio?

Per uso privato e saltuario, il costo di una polizza RC base varia indicativamente tra 50 e 150 euro annui. Il supplemento per aggiungere il rimorchio a una polizza auto esistente è spesso inferiore a 80 euro l’anno. Per rimorchi a uso professionale o di alto valore, i costi aumentano proporzionalmente alle coperture richieste.

Serve la targa per assicurare un rimorchio?

Non sempre. I rimorchi con massa a pieno carico inferiore o uguale a 750 kg non richiedono immatricolazione propria e possono essere coperti dalla polizza del veicolo trainante. Per i rimorchi di peso superiore, la targa propria è obbligatoria e richiede una polizza RC dedicata.

Cosa succede se ho un incidente con il rimorchio non assicurato?

In caso di sinistro con un rimorchio privo di copertura RC valida, il proprietario è responsabile in prima persona dei danni causati a terzi. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada può intervenire per risarcire le vittime, ma si rivalerà successivamente sul proprietario del rimorchio per le somme erogate.

Posso assicurare un rimorchio temporaneamente?

Sì. Alcune compagnie assicurative e broker specializzati offrono polizze temporanee per rimorchi, con durata minima di pochi giorni fino a un mese. Questa soluzione è indicata per chi utilizza il rimorchio solo in occasione di traslochi, eventi sportivi o spostamenti stagionali.

Quadro normativo di riferimento

L’obbligo assicurativo per i rimorchi in circolazione su suolo pubblico è confermato dalla normativa italiana e non ha subito modifiche sostanziali negli ultimi anni. Le principali fonti normative di riferimento sono:

  • D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada): articoli 54, 193, 237
  • D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private): disciplina dei contratti RC obbligatori
  • Direttiva UE 2021/2118 (Motor Insurance Directive): recepita in Italia con D.Lgs. 184/2023, ha esteso l’obbligo assicurativo RC ai veicoli coinvolti in incidenti anche durante la sosta e ha chiarito il trattamento dei rimorchi nell’ambito della responsabilità civile
  • Circolare IVASS n. 40/2019: linee guida per le compagnie sulla gestione dei rimorchi nelle polizze RC auto

Il recepimento della Direttiva UE 2021/2118 attraverso il D.Lgs. 184/2023 ha rappresentato il principale aggiornamento normativo degli ultimi anni in materia di RC obbligatoria. Il provvedimento ha rafforzato la tutela delle vittime dei sinistri stradali e ha introdotto precisazioni sulla copertura dei rimorchi anche nelle fasi di sosta in area pubblica.

La disciplina assicurativa del rimorchio è più articolata di quanto si possa ritenere a prima vista. La regola generale — copertura garantita dalla polizza auto durante il traino — lascia scoperti diversi scenari d’uso quotidiani, primo tra tutti la sosta del rimorchio sganciato in area pubblica. Verificare le condizioni della propria polizza e, se necessario, stipulare una copertura dedicata è la strada più sicura per evitare sanzioni e per essere adeguatamente tutelati in caso di sinistro.

Compila il modulo!

Sarai contattato gratuitamente da un nostro operatore per una consulenza sulle migliori offerte

  • Servizio Gratuito Nessuna commissione
  • Nessun obbligo Nessun impegno
  • Le migliori offerte Prezzi bassi

Richiedi Proseguendo si accettano i Termini e Condizioni di servizio che includono la possibilità di essere richiamati per il servizio di consulenza

Newsletter - Informativa sulla privacy

La Newsletter di comparasemplice.it è pubblicata sul sito Internet istituzionale distribuita via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina.

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella possibilità da parte degli utenti interessati di ricevere di comunicazioni promozionali relative a prodotti e/o servizi di Innova Semplice S.p.A. o di terzi mediante impiego del telefono con operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (es. email, sms, fax mms, autorisponditori) e/o posta cartacea.

Il titolare del trattamento è Innova Semplice S.p.A , con sede in Corso della Vittoria, 31/A, Novara; PEC: cloudcare@legalmail.it.

I dati saranno trattati esclusivamente secondo le finalità di cui al punto 3 e punto 6 dell’informativa generale di Innova Semplice S.p.A presente sul sito www.comparasemplice.it.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Innova Semplice S.p.A, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) inviando una email all’indirizzo cloudcare@legalmail.it.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Si può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal nostro database scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@comparasemplice.it.