Incidenti nei parcheggi: come risponde l’assicurazione

di | 15-10-2016 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

Incidenti nei parcheggi: come risponde l’assicurazione
Confronta

 

Come risponde l’assicurazione  in caso di incidente in un parcheggio? È utile sottolineare che per il Codice della Strada si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, di veicoli e di animali.

Esiste una classificazione delle strade, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sulle quali vengono applicate tutte le regole del codice stradale e che devono essere rispettate da tutti i soggetti menzionati. Tali normative permettono, in caso di incidente, di determinare la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Come risponde l’assicurazione in caso di incidente in un parcheggio?

La situazione all’interno di un parcheggio è diversa. Prima di tutto è utile fare una distinzione tra aree private e parcheggi privati. Nel primo caso si tratta di aree, in cui è possibile anche sostare, ma a cui non è consentito l’accesso al pubblico, qui le assicurazioni possono anche non essere tenute a prestare i loro servizi in caso di incidenti, e saranno i soggetti coinvolti a risarcire o coprire i danni causati. In un parcheggio in cui è consentito il transito di pubblico invece la questione cambia, sia che si tratti di parcheggi pubblici o privati. Se l’area in questione è delimitata o meno, se è ad accesso libero o è regolata da sbarre, se si trova al coperto o a cielo aperto è comunque soggetta al codice della strada e a quanto dispone l’articolo 2054 del codice civile che disciplina la colpevolezza nella responsabilità per danni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore.

Di conseguenza, i parcheggi che garantiscono l’accesso a un numero indeterminato di persone, sono aree equiparate alle strade di uso pubblico. I veicoli che circolano all’interno di queste aree sono soggetti, oltre alle norme del CdS e all’art.2054 cod. civ., all’assicurazione obbligatoria (legge n.990 del 1969). Inoltre è utile sapere che all’interno di un contenzioso derivato da un sinistro automobilistico, oltre all’applicazione di tutte le norme previste dal codice della strada si deve tenere conto non del luogo dove si è verificato il danno, ma in quello dove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha causato il danno.

La polizza assicurativa si impegna a coprire anche tutti i danni derivati dalle azioni che il veicolo è obbligato a compiere durante le manovre di parcheggio o di sosta, come ad esempio quella fatta per caricare la spesa nel portabagagli nel posteggio di un supermercato.

Incidenti nei Parcheggi: danni da parte di ignoti

Se all’interno di un parcheggio ci si accorge che il proprio veicolo ha subito un danno da parte di ignoti è consigliato recarsi alla polizia per sporgere denuncia contro ignoti, a meno che non si disponga di una clausola contro gli atti vandalici che copre danni di questo genere.

Se così non fosse il soggetto danneggiato può rivolgersi al Fondo di garanzia vittime della strada che rimborserà una franchigia a partire da 500 euro. In questo secondo caso le condizioni necessarie per fare richiesta sono:

  • che l’incidente sia stato causato per condotta dolosa o colposa del colpevole
  • che il responsabile sia rimasto sconosciuto

Ovviamente, il risarcimento si attiverà solo dopo che le indagini delle autorità competenti avranno confermato le dichiarazioni del soggetto che ha chiesto il rimborso al Fondo garanzia vittime della strada.

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