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Indennizzo diretto: cos’è e come funziona
di Erika | 18-10-2018 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto[...]

Siete rimasti coinvolti in un incidente stradale ma la responsabilità non è vostra o lo è solo in parte? Lo sapevate che in tal caso è possibile chiedere un indennizzo diretto alla vostra assicurazione auto senza dover aspettare un risarcimento dalla compagnia assicuratrice dell’automobilista che ha causato il sinistro? In questa breve guida vi spieghiamo cosa è l’indennizzo diretto, come funziona e qual’è la procedura corretta per richiederlo.
Sommario
Cos’è l’indennizzo diretto
Prima del febbraio 2007, l’automobilista che restava coinvolto in un incidente stradale di cui non era responsabile, per poter ottenere il risarcimento danni, era costretto ad aspettare che l’RC Auto di chi aveva provocato il sinistro facesse le proprie valutazioni e procedesse a rimborsare la vittima. A partire dal 1° febbraio 2017, grazie al Decreto Bersani, chi subisce i danni in un incidente stradale può chiedere e ottenere un indennizzo diretto alla propria compagnia assicuratrice. Saranno poi le due assicurazioni ad accordarsi tra di loro. Per poter accedere al risarcimento diretto, tuttavia, devono sussistere alcune condizioni. Vediamo quali.
Indennizzo diretto: cosa dice la legge?
L’indennizzo diretto è regolato dal Codice delle Assicurazioni, il cui art. 149 comma 3, dal titolo “Procedura di risarcimento diretto” riporta: “L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”. Cosa vuol dire questo? Che la propria compagnia assicuratrice provvede ad anticipare il risarcimento del danno alla vittima per conto della RC Auto della persona responsabile del sinistro per poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario. Ma scopriamo insieme più nel dettaglio quali sono le condizioni che rendono possibile ottenere un indennizzo diretto.
Come funziona l’indennizzo diretto
Come scritto nel Codice delle Assicurazioni, per poter richiedere e ottenere l’indennizzo diretto devono sussistere necessariamente alcune condizioni. Tali requisiti sono i seguenti:
- il sinistro deve aver coinvolto soltanto due veicoli a motore;
- entrambi i veicoli a motore devono essere immatricolati nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
- entrambi i veicoli devono essere coperti da un’assicurazione RC Auto;
- entrambi i veicoli devono essere identificabili;
- le compagnie assicuratrici dei due veicoli devono aver aderito alla Convenzione CARD, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto;
- per quanto riguarda l’indennizzo diretto dei danni biologici, questi vengono risarciti solo se coinvolgono il conducente e solo se si tratta di lesioni lievi la cui percentuale di invalidità è inferiore o uguale al 9%.
Sono esclusi dall’indennizzo diretto gli incidenti senza urto; quelli in cui sono coinvolti veicoli terzi; i sinistri con veicoli stranieri. In merito ai danni risarcibili tramite indennizzo diretto troviamo i danni subiti dal veicolo; quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente del veicolo. Sono esclusi i danni biologici subiti da terze persone.
Come richiedere il risarcimento diretto
Per richiedere l’indennizzo diretto nella maniera corretta occorre prima di tutto compilare il Modulo Blu, quel documento una volta conosciuto come CID – Convenzione Indennizzo Diretto – o CAI – Constatazione Amichevole d’Incidente – che serve proprio a ridurre i tempi di gestione della pratica da parte dell’assicurazione. Oltre al Modulo Blu, è opportuno presentare anche una richiesta formale di risarcimento. Una volta accertata la non responsabilità dell’automobilista, la compagnia assicuratrice provvederà all’indennizzo. Per quanto riguarda le tempistiche, l’assicurazione è obbligata a formulare un’offerta o a rifiutare l’indennizzo entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, che si riducono a 30 in presenza del Modulo Blu. La richiesta di risarcimento deve contenere le seguenti informazioni indispensabili: i nomi degli assicurati; le targhe dei veicoli; i nomi delle due assicurazioni; la descrizione il più dettagliata possibile dell’incidente; l’intervento o meno delle Autorità; il luogo e i giorni (almeno 5) in cui il conducente del veicolo si rende disponibile alle ispezioni dell’assicurazione. Nel caso in cui si debba richiedere un indennizzo diretto per danni biologici occorrerà indicare l’età, l’attività e il reddito della persona danneggiata; l’entità delle lesioni; un documento medico che attesti le lesioni subite. La richiesta di indennizzo diretto, una cui copia va inviata anche all’assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, va quindi spedita alla propria RC Auto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La liquidazione del danno
Una volta completata l’indagine, la compagnia assicuratrice provvede a formulare un’offerta risarcitoria alla vittima dell’incidente. Se questi accetta l’offerta allora l’assicurazione provvederà al risarcimento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione dell’offerta. Se invece il danneggiato comunica di non accettare l’offerta o non fa pervenire alcuna risposta, l’impresa assicuratrice corrisponderà comunque entro 15 giorni la somma offerta, che però andrà ad aggiungersi o a sottrarsi all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Cosa fare se la vostra RC Auto rifiuta la richiesta di indennizzo diretto
Come abbiamo anticipato, la compagnia assicuratrice è obbligata a comunicare al danneggiato la sua decisione entro 60 o 30 giorni dalla ricezione della richiesta di indennizzo diretto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui l’assicurazione rifiuta la richiesta di indennizzo diretto oppure nel caso in cui non comunichi entro i termini previsti la sua decisione, il danneggiato dovrà avvalersi di un’azione diretta in giudizio nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
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