Obbligo assicurazione anche per veicoli fermi in garage

di | 26-12-2021 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

Obbligo assicurazione anche per veicoli fermi in garage: novità in arrivo dal Parlamento Europeo. Scopriamo cosa cambia e come dovranno comportarsi i proprietari dei mezzi che non circolano.

Obbligo assicurazione anche per veicoli fermi in garage

Lo ha stabilito il Parlamento europeo: tutte le vetture non utilizzate e ferme in garage oppure in un’area privata, dovranno essere coperte dalla polizza auto. Si salvano soltanto i veicoli senza ruote e quelli senza motore. Sono le nuove regole contenute in una recente direttiva approvata in via definitiva dal Parlamento europeo e che gli Stati membri dovranno recepire entro i prossimi ventiquattro mesi. Dunque, l’assicurazione auto diventa obbligatoria anche per i veicoli inutilizzati e parcheggiati in aree private. Anche in Italia, quindi, gli automobilisti saranno obbligati a stipulare una polizza RC auto anche se non usano più la vettura. Vediamo insieme, nella guida che segue, tutto quello che c’è da sapere sull’obbligo dell’assicurazione per i veicoli fermi.

Sommario

Obbligo assicurazione veicoli fermi: cosa dice la nuova direttiva europea?

L’assicurazione auto e moto dovrà essere stipulata anche se il mezzo non viene più utilizzato e resta fermo o parcheggiato in un’area privata, sia questa un garage o un cortile senza accesso sulla strada pubblica. È questa la principale novità arrivata dal Parlamento Europeo lo scorso 21 ottobre del 2021 con una modifica parziale della Direttiva UE in materia di responsabilità civile (2009/103). Sicuramente non si tratta di una buona notizia per gli assicurati, ma vediamo meglio nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Il Parlamento Europeo, in sostanza, ha cambiato la precedente direttiva 2009/103/CE relativa all’assicurazione di responsabilità civile delle vetture, estendendo il significato dell’espressione “uso del veicolo” intendendo con questa frase:

[…] ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento” […]

Obbligo polizza veicoli fermi: cosa cambia per gli automobilisti?

Ad oggi la legge italiana non impone la copertura assicurativa se il mezzo viene tenuto fermo in un’area privata. La nuova Direttiva europea, però, cambierà presto le regole del gioco e qualsiasi veicolo, anche se parcheggiato in un garage, in un box o in un cortile senza accesso sulla strada pubblica, dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza auto. Infatti per gli assicurati c’è anche la possibilità di richiedere la sospensione della RCA per i periodi in cui non utilizzano il mezzo. Con la nuova Direttiva europea tutto questo non sarà più possibile, a meno che la vettura in questione non venga registrata come un “relitto”, cioè come mezzo privo di parti fondamentali per poter circolare, come il motore o le ruote. In caso contrario la copertura assicurativa dovrà essere sempre attiva.

Quando entrerà in vigore la nuova Direttiva europea?

Nonostante la nuova direttiva UE sia stata approvata lo scorso 21 ottobre del 2021, al momento non c’è motivo di preoccuparsi poiché per i prossimi due anni sarà ancora possibile tenere fermo il veicolo senza assicurazione. Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno, infatti, a disposizione due anni per recepire la direttiva e aggiornare il diritto nazionale. Di conseguenza, l’Italia avrà tempo per adeguarsi fino ai mesi finali del 2023.

Perché il Parlamento Europeo rende la RCA obbligatoria anche per i veicoli fermi?

La nuova Direttiva europea nasce da una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2018 relativa a una vicenda accaduta in Portogallo. Una cittadina portoghese teneva la propria vettura parcheggiata in un cortile privato senza assicurazione. Il figlio le sottrae, a sua insaputa, il veicolo provocando un incidente mortale in cui perdono la vita 3 persone. Il Fondo di Garanzia portoghese, dopo aver risarcito le vittime, chiede alla donna un risarcimento per non aver stipulato un’assicurazione, richiesta alla quale la donna si oppone. Il caso finisce per essere esaminato dalla Corte di Giustizia Europea la quale conferma l’obbligatorietà della copertura assicurativa anche per i veicoli fermi. L’obbligatorietà della polizza non dipende dal fatto che il veicolo circoli o meno ma dalla idoneità della vettura alla circolazione. In pratica, se la vettura è idonea a circolare, il proprietario è obbligato a stipulare un assicurazione. Il 21 ottobre del 2021 il Parlamento europeo decide quindi di trasformare la sentenza in legge e, a partire dal 2021, tutti gli Stati membri dovranno adeguarsi.

La nuova Direttiva europea sulle polizze RC auto: le altre novità

Nell’aggiornamento della Direttiva CE 2009/103, il Parlamento Europeo ha poi fissato altre nuove regole in materia di assicurazioni sulla responsabilità civile auto. Novità che, come quella relativa all’obbligo della polizza anche per i veicoli fermi, entreranno tutte in vigore tra due anni:

  • stabiliti nuovi massimali minimi per il risarcimento danni da sinistro stradale: nel caso di danni alle persone € 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese e € 1.300.000 per persona lesa; nel caso di danno alle cose € 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese;
  • bici elettriche, monopattini elettrici e altri veicoli simili non avranno l’obbligo di assicurazione. Unica condizione che dovranno rispettare per non essere soggetti all’obbligo di polizza è che la velocità massima raggiunta col motore elettrico non superi i 25 km/h; che abbiano contemporaneamente peso netto massimo entro i 25 kg e velocità di progetto massima entro i 14 km/h. Tuttavia I singoli Stati membri potranno decidere liberamente di imporre l’assicurazione RCA anche per questa tipologia di vetture;
  • non sono soggetti all’obbligo di assicurazione neanche i veicoli utilizzati per competizioni motoristiche, né quelli in movimento per ragioni legate alla fabbricazione o al raggiungimento dei luoghi in cui saranno venduti. L’organizzatore della competizione e il responsabile della spedizione del mezzo però dovranno stipulare delle polizze specifiche con garanzie simili a quelle delle normali RCA.

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