Obbligo cinture di sicurezza posteriori: tutto quello che c’è da sapere

di | 28-07-2019 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

[""}

Obbligo cinture di sicurezza posteriori: tutto quello che c’è da sapere

Se per l’obbligo delle cinture di sicurezza anteriori, gli automobilisti italiani non nutrono nessun dubbio, per quanto riguarda quello sulle cinture di sicurezza posteriori, sono in molti ancora ad avere le idee confuse. Le cinture, diventate obbligatorie in Italia a partire dal 2006 grazie al Decreto Legislativo n. 150 del 13 marzo dello stesso anno, sono un dispositivo di sicurezza molto importante. In caso di incidente stradale, è stato stimato che l’utilizzo delle cinture di sicurezza riduce del 50% la probabilità di morte dei passeggeri che si trovano all’interno del veicolo. Per questo motivo il legislatore ha imposto l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza a bordo della vettura. E l’obbligo vale sia per i passeggeri che si trovano sui sedili anteriori sia per quelli che siedono sui sedili posteriori. Nella guida che segue vedremo cosa dice la legge a proposito dell’obbligo delle cinture di sicurezza posteriori, se esistono delle eccezioni e quali sanzioni comporta il loro mancato utilizzo.

Sommario

Obbligo cinture di sicurezza posteriori: la normativa

La normativa che regola l’obbligo delle cinture di sicurezza posteriori è il Codice della Strada. Nello specifico, l’art. 172 comma 1 – dal titolo “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta” contenuto all’interno del Titolo V sulle Norme di Comportamento – recita:

“Il conducente ed i passeggeri dei veicoli […] dotati di carrozzeria chiusa […] hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”.

Come si deduce dal testo della normativa, chiunque si trovi all’interno di un veicolo in marcia ha l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza “in qualsiasi situazione di marcia”, e cioè sia nel caso in cui il passeggero sieda sui sedili anteriori che su quelli posteriori. L’obbligo delle cinture di sicurezza posteriori vale per le seguenti tipologie di vettura:

  • i veicoli di tutti i modelli;
  • i veicoli della categoria L6e: i quadricicli leggeri, come ad esempio le minicar, che hanno una carrozzeria chiusa;
  • i veicoli della categoria M1: i veicoli destinati al trasporto di persone che hanno al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente come ad esempio autobus, pullman, taxi, noleggio con conducente;
  • i veicoli della categoria N1, N2 e N3: i veicoli destinati al trasporto merci.

Vediamo ora cosa dice la legge a proposito dell’obbligo delle cinture di sicurezza posteriori in merito ai bambini.

Obbligo cinture di sicurezza e minori

Un tema a parte è costituito dall’obbligo delle cinture di sicurezza posteriori per i minori. Anche a questo proposito la legge è molto chiara ed è sempre l’art. 172 del Codice della Strada a dettare le regole. Se il bambino ha una statura inferiore a 1,50 metri, è esonerato dall’obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Tuttavia, in questo caso, il conducente del veicolo dovrà utilizzare un sistema di ritenuta per bambini di tipo omologato come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta i bambini di età inferiore ai 3 anni non possono viaggiare mentre i bambini di età superiore ai 3 anni possono sedere su un sedile anteriore soltanto se la loro statura supera 1,50 metro.  Se il minore ha una statura superiore a 1,50 metri vige l’obbligo di utilizzare un apposito rialzo al quale sia possibile agganciare le cinture di sicurezza. La responsabilità per il trasporto del minore è sempre del conducente del veicolo, il quale ne risponde nell’eventualità di danni fisici. La legge stabilisce inoltre che, se i minori viaggiano su veicoli a noleggio con conducente o taxi, in questi casi possono anche non indossare le cinture di sicurezza posteriori, ma hanno l’obbligo di restare seduti dietro con un adulto seduto accanto di almeno 16 anni di età.  

Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori: le sanzioni

Passiamo ora in rassegna le sanzioni previste per coloro che non rispettano l’obbligo delle cinture di sicurezza posteriori. Per quanto riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori, la legge prevede una multa che parte dalle 80€ e che può arrivare alle 323€. Oltre alla multa, il passeggero che viene colto senza le cinture di sicurezza posteriori si vedrà decurtare dalla patente di guida ben 5 punti. Quando è il minore ad essere trovato sprovvisto delle cinture di sicurezza o del dispositivo di ritenuta, a risponderne sarà il conducente stesso del veicolo o l’adulto che ne ha la tutela e che si trova all’interno della vettura. In linea con il recente inasprimento delle sanzioni per i recidivi, se una persona viene colta in flagrante nell’arco di 2 anni per la stessa violazione, la normativa ha stabilito una sanzione amministrativa accessoria, che consiste nella sospensione della patente per un periodo che va dai 15 giorni fino a 2 mesi. Esistono inoltre sanzioni anche per chi vende o acquista dispositivi di sicurezza non omologati. In tal caso i colpevole è soggetto a una multa pecuniaria che parte da 841€ e che può arrivare fino a 3.366€. Dunque, non basta indossare le cinture di sicurezza per essere esonerati dalle sanzioni. È molto importante anche usarle in maniera adeguata e chi ne altera il normale funzionamento può incorrere in una sanzione che oscilla tra le 40€ ai 162€.

Eccezioni

Nonostante l’obbligo delle cinture di sicurezza posteriori sia valido sempre e in qualsiasi situazione, esistono alcune eccezioni. Queste eccezioni sono regolate dal comma 8 dell’art. 172 del Codice della Strada e riguardano alcune figure professionali e alcune condizioni fisiche del passeggero esonerato. Per quanto riguarda le figure professionali, sono esonerati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza posteriori coloro che lavorano nelle forze di polizia; nei corpi di polizia municipale, provinciale e delle forze armate. L’esonero vale tuttavia solo durante lo svolgimento di un servizio di emergenza. Anche i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e del servizio sanitario, sempre durante un servizio di emergenza, sono esonerati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza posteriori. Sono esentati anche i conducenti dei veicoli adibiti ad operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, quando si trovino in aree urbane, industriali e artigianali. A questi si aggiungono, poi, gli istruttori di guida, durante lo svolgimento del loro lavoro. Per quanto riguarda, invece, le condizioni fisiche che esonerano un passeggero dall’obbligo delle cinture di sicurezza posteriori troviamo le donne in gravidanza e le persone affette da patologie particolari o che presentino condizioni di salute per cui le cinture di sicurezza possono costituire un pericolo. In questi casi, tuttavia, il passeggero è obbligato a portare con sé il certificato medico contenente la durata di validità e il simbolo specifico previsto dalla direttiva 91/671/CEE (una “X” incisa al di sopra di una sagoma al volante mentre indossa le cinture di sicurezza). Ovviamente il certificato, su richiesta, dovrà essere esibito alle forze dell’ordine.

Si invita il lettore a verificare che le eventuali offerte descritte nel post siano ancora attivabili e vengano proposte alle stesse condizioni economiche

Compila il modulo!

Sarai contattato gratuitamente da un nostro operatore per una consulenza sulle migliori offerte

  • Servizio Gratuito Nessuna commissione
  • Nessun obbligo Nessun impegno
  • Le migliori offerte Prezzi bassi

Richiedi Proseguendo si accettano i Termini e Condizioni di servizio che includono la possibilità di essere richiamati per il servizio di consulenza

Newsletter - Informativa sulla privacy

La Newsletter di comparasemplice.it è pubblicata sul sito Internet istituzionale distribuita via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina.

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella possibilità da parte degli utenti interessati di ricevere di comunicazioni promozionali relative a prodotti e/o servizi di Cloud Care srl. o di terzi mediante impiego del telefono con operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (es. email, sms, fax mms, autorisponditori) e/o posta cartacea.

Il titolare del trattamento è CLOUD CARE SpA , con sede in Corso della Vittoria, 31/A, Novara; PEC: cloudcare@legalmail.it.

I dati saranno trattati esclusivamente secondo le finalità di cui al punto 3 e punto 6 dell’informativa generale di Cloud Care srl presente sul sito www.comparasemplice.it.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Cloud Care SpA, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) inviando una email all’indirizzo cloudcare@legalmail.it.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Si può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal nostro database scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@comparasemplice.it.