RC Auto: cosa non copre la polizza auto obbligatoria?

di | 28-08-2018 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto, News Noleggio

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RC Auto: cosa non copre la polizza auto obbligatoria?

L’RC Auto è indispensabile a livello “umano” (non è certo bello rovinare le cose altrui o peggio, creare danni fisici), oltre che obbligatoria per legge. Ogni veicolo dotato di motore che circoli su strada, deve avere la copertura, così da non avere problemi in caso di incidenti verso cose e persone. Ma la domanda a cui diamo risposta oggi è: cosa non copre l’RC Auto? Vediamo di fare chiarezza.

Sommario

RC Auto? Fino a dove mi copri?

La domanda è: l’RC Auto, cosa non copre? La risposta numero 1 è… voi! L’RC Auto non copre i danni causati a chi è alla guida del veicolo oggetto del sinistro. Per questo esistono le polizze a garanzia del conducente (ripetiamo, non si tratta dell’RCA!).

Attenzione poi ai discendenti. La Responsabilità Civile, non andrà a risarcire in alcun modo l’eventuale coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio (ovvero colui che convive), oltre che gli ascendenti ed i discendenti legittimi, possano essere naturali o adottivi, né del guidatore, né del proprietario del veicolo. Nella lista dei non aventi diritto a risarcimento, ricadono anche gli affiliati ed i parenti e gli affini al terzo grado di tutti i sovracitati soggetti, possano essere conviventi o a carico se l’assicurato provvedere al mantenimento.

Le eccezioni, ovvero esclusioni

Attenzione poi a quelle che nella polizza vengono definite esclusioni. Stiamo parlando dunque dei casi in cui la compagnia assicuratrice, dovendo risarcire il danneggiato, può richiedere il rimborso. Cerchiamo di fare chiarezza. Le esclusioni interessano solitamente dei casi in cui non sono state rispettate delle disposizioni di legge o sono state evase le regole stabilite nel contratto.

La rivalsa

Va dunque valutata la cosiddetta rivalsa. Che cos’è? È quando i limiti alla copertura RC non interessano solo la mancata copertura dei soggetti di cui sopra, il guidatore, il proprietario ed il discendente, ma includono anche i casi di rivalsa. La rivalsa è dunque quando la compagnia, in seguito al risarcimento del danno, esercita il diritto di… rivalsa sull’assicurato (poi vedremo nel dettaglio). Occhio poi, poiché quando i terzi sono stati risarciti, la compagnia può richiedere un rimborso a chi ha causato il sinistro.

Ma quali sono i casi di rivalsa? Ad esempio, quando il guidatore non è abilitato alla guida (senza patente o con una patente non adatta, o qualora sia stata ritirata, o ancora, la “guida esclusiva”), oppure se il trasporto non è conforme (carichi sporgenti, una persona in più oltre all’omologazione nell’auto, pneumatici non regolari, modifiche strutturali al mezzo, mancanza dei supporti per i bambini o gli animali a bordo), la mancanza della revisione o del bollino blu dell’auto e la guida sotto sostanze stupefacenti o alcool (qui si va anche nel penale).

Le aree private

Un altro quesito è: l’RC Auto, copre in caso di incidente nelle aree private? Pochi giorni fa la collega ha fatto chiarezza sulla cosa, ma in breve, riportiamo quando descritto. E’ stato citato l’art. 1 della legge 990/1969. Questo, sostiene che la polizza RC vada a coprire gli eventuali danni anche nel caso in cui l’incidente avvenga in un’area privata, area che possa essere equiparata ad una strada pubblica. Tutto bene dunque? Fino ad un certo punto. L’RC Auto coprirà il danno subito o causato (dipende dal punto di vista) se il parcheggio, per quanto privato, conduca all’accesso di auto esterne. Se il parcheggio non prevede l’accesso al pubblico (non è il caso di un centro commerciale o di un supermercato per capirsi), allora il danno dovrà essere coperto dal privato. Ad onor del vero, diverse polizze assicurative coprono  anche in quest’ultimo caso, ma all’atto della stipula, chiedere chiarimenti, non vi costerà nulla.

Danni vari

Del “non coperto” da parte della polizza RC Auto, fanno parte ad esempio gli atti vandalici. Se trovate graffi o altro sull’auto, dovrete pagare i danni di tasca vostra. Se invece avrete previsto l’assicurazione accessoria (franchigia permettendo), allora sarete coperti. Stessa cosa per i cristalli, serve la garanzia accessoria che andrà a coprire eventuali danni subiti. Ancora, citiamo la garanzia accessoria “eventi naturali ed atmosferici” (pensiamo ad una semplice grandinata che vi riduce l’auto ad uno scolapasta…). In un altro momento poi, andremo ad analizzare in maniera più approfondita e accurata la “Clausola di esclusione e diritto di rivalsa nella RC Auto”.

Massimale minimo

In ogni caso, anche alla copertura vi è un limite, stabilito dal decreto legislativo 06/11/07 n.198 che stabilisce il massimale minimo per cose e persone, importo rivisto poi l’11 giugno 2017. Per danni alle cose, il massimale minimo è di 1.220.000,00 di euro per sinistro, senza tener conto del numero delle vittime. In caso di danni alle persone, invece, il massimale minimo è stabilito in 6.070.000,00 di euro per sinistro, a prescindere dal numero delle vittime. Questa è già la prima indicazione.

Se mai doveste fare dei danni maggiori dagli importi indicati, dovrete risponderne personalmente, civilmente, o penalmente, a seconda del danno che avrete creato e/o causato. Crediate sia impossibile? Superare degli importi simili non è impossibile. Mandare fuori strada un pullman pieno di essere umani e causare la morte di tutti, non andrebbe certo a coprire tale importo!

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