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Ricorso giudice di pace contro assicurazione: quando si può fare?
di Erika | 15-05-2022 | News Assicurazioni, News Assicurazioni AutoChi ha avuto un incidente e si ritiene parte lesa ma l’assicurazione della persona responsabile del sinistro non vuole pagare, può presentare ricorso al giudice di pace. Ecco come fare.
Sei stato coinvolto in un incidente stradale e sei ancora in attesa del risarcimento da parte della compagnia di assicurazione? Prima di pagare di tasca tua sappi che puoi presentare ricorso presso il giudice di pace. La maggior parte di coloro che si ritrovano in una situazione di questo tipo – nel timore di dover pagare un avvocato – scelgono di gettare la spugna e di pagare appunto di tasca propria pur di non ritrovarsi a dover sostenere spese legali esorbitanti. Una scelta senza dubbio sbagliata, dal momento che esiste la possibilità di presentare un ricorso al giudice di pace in maniera quasi gratuita. E allora perchè non tentare quest’ultima strada prima di pagare i danni del sinistro facendo ricorso a risorse economiche personali? Scopriamo insieme, nella guida che segue, quando si può presentare ricorso presso il giudice di pace e come fare.
Sommario
- Ricorso giudice di pace contro assicurazione: cosa dice la legge?
- Ricorso giudice di pace contro assicurazione: quando si può fare?
- Come fare il ricorso presso il giudice di pace
- Ricorso presso il giudice di pace: come deve essere scritto?
- Come si conclude il ricorso al giudice di pace?
- Quando l’assicurazione non paga?
Ricorso giudice di pace contro assicurazione: cosa dice la legge?
Prima di capire quando è possibile ricorrere al giudice di pace contro una compagnia di assicurazione, vediamo cosa dice la legge a questo proposito. La normativa di riferimento è il Codice di Procedura Civile. Per la precisione l’art. 7 dal titolo “Competenza del giudice di pace” recita:
“[…] Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro […]”
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, nel caso in cui siamo parte lesa in un sinistro stradale ma la compagnia di assicurazione si rifiuta di risarcire il danno, se l’entità di tale danno non supera le € 20.000, allora possiamo presentare un ricorso presso il giudice di pace.
Ricorso giudice di pace contro assicurazione: quando si può fare?
Quindi, quando si può fare ricorso presso il giudice di pace contro un’assicurazione? In tutte le cause relative al risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti quando il valore di tali danni – sia alle cose che biologici – non supera la cifra di € 20.000. Se dunque sei stato vittima di un incidente stradale e la compagnia di assicurazione della persona responsabile del sinistro non vuole pagare le spese per la riparazione del veicolo o quelle mediche che hai dovuto affrontare, potrai chiedere al giudice di pace la condanna dell’assicurazione e del danneggiante a risarcirti e a pagare anche le spese processuali.
Come fare il ricorso presso il giudice di pace
La prima cosa da sapere è che la presentazione di un ricorso presso il giudice di pace va fatta esclusivamente dopo aver presentato un reclamo alla compagnia di assicurazione. Soltanto dopo che il reclamo ha avuto un esito negativo, possiamo ricorrere al giudice di pace. La seconda cosa da sapere è che, come per il pagamento del risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, anche per la presentazione di un ricorso occorre rispettare le tempistiche stabilite dalla legge. E la normativa vigente stabilisce che il ricorso presso il giudice di pace va fatto entro 30 giorni da quando si riceve l’esito negativo del reclamo da parte della compagnia di assicurazione. La terza cosa da sapere, infine, è che Il ricorso al giudice di pace deve essere inviato mediante raccomandata A.R., oppure consegnato personalmente in cancelleria, esclusivamente presso l’ufficio del giudice di pace competente per territorio, dove con territorio si intende il luogo in cui è avvenuto il sinistro.
Ricorso presso il giudice di pace: come deve essere scritto?
Per avere serie possibilità di accoglimento è bene che il ricorso venga impostato in maniera corretta e che contenga le seguenti informazioni obbligatorie:
- dati anagrafici del ricorrente come nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- dati della compagnia di assicurazione contro la quale si ricorre;
- la descrizione dei fatti;
- la richiesta del ricorrente;
- la firma.
Al ricorso, inoltre, devono essere allegati tutti i documenti che riteniamo utili al fine dell’accoglimento del ricorso. Ad esempio la motivazione per cui la compagnia di assicurazione non vuole pagare; il verbale dell’incidente; riferimenti normativi in base ai quali si ritiene illegittima la decisione del mancato risarcimento; eventuali certificati medici, denunce, scontrini o ricevute.
Come si conclude il ricorso al giudice di pace?
Dopo che il giudice di pace ha ricevuto ed esaminato la documentazione del ricorso può fare solo tre cose:
- accoglie il ricorso quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente;
- lo accoglie solo in parte, modificando ad esempio l’entità del risarcimento;
- respinge il ricorso quando conferma la piena responsabilità del ricorrente.
In quest’ultimo caso, il giudice di pace può porre a carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza del Giudice di Pace è comunque appellabile in tribunale. Per questo motivo, prima di presentare un ricorso, è bene capire se il mancato risarcimento da parte della compagnia di assicurazione è legittimo.
Quando l’assicurazione non paga?
Prima di presentare un ricorso presso il giudice di pace, è sempre bene verificare di non rientrare in uno dei seguenti casi:
- se l’assicurato causa un sinistro con la polizza RC auto scaduta e non rinnovata, trascorsi pure i 15 giorni di tolleranza;
- la compagnia non risarcisce neanche i danni alle cose (ma solo quelli alle persone) se l’incidente stradale si verifica tra parenti fino al terzo grado;
- se l’assicurato resta coinvolto in un incidente, anche senza colpa, non indossando la cintura di sicurezza. Ma solo se viene accertato che l’uso corretto del dispositivo avrebbe potuto evitare completamente il danno;
- nei casi di rivalsa, ossia quando il conducente del veicolo guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, con patente scaduta o mai conseguita, a bordo di auto sottoposta a fermo amministrativo, con numero di passeggeri a bordo superiore a quello indicato sul libretto di circolazione;
- se si stipula una polizza a guida esclusiva e l’auto viene poi utilizzata da un’altra persona che causa un sinistro, la compagnia può rivalersi sul contraente;
- se si sottoscrive una polizza temporanea e si provoca un incidente utilizzando la vettura nel periodo privo di copertura.
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