Assicurazioni: incidente in parcheggio privato, cosa fare?

di | 19-07-2018 | News Assicurazioni, News Noleggio

Assicurazioni: incidente in parcheggio privato, cosa fare?
Confronta

I danni provocati da un incidente in parcheggio privato spesso si limitano a una semplice ammaccatura sul parafango, a uno specchietto retrovisore rotto o a una strisciata su una fiancata dell’auto. Tuttavia, qualunque sia l’entità del danno, il dilemma resta sempre lo stesso: per un incidente in parcheggio privato risponde l’assicurazione o no? Il dubbio è più che lecito dal momento che, trattandosi di un sinistro avvenuto in un’area privata, non è scontato che la polizza RCA copra i danni. Avete appena avuto un incidente in parcheggio privato e non sapete cosa fare e a chi rivolgervi? Leggete la nostra guida per scoprire come comportarvi in caso di sinistro in parcheggio privato.

Sommario

Incidente in parcheggio privato: cosa dice la normativa

Vediamo brevemente cosa dice la legge a proposito di assicurazioni auto e di diritto al risarcimento. La normativa di riferimento è la Legge 990/1969 la quale, all’art.1 titolato “Veicoli con obbligo di assicurazione”, recita: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”. Mentre l’art. 18 della stessa legge dal titolo “Azione diretta del danneggiato” riporta: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Dunque, stando a quanto riportato nell’art. 1 della normativa, l’assicurazione copre i danni soltanto nel caso in cui i veicoli coinvolti nell’incidente si trovino su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” e, secondo l’art. 18, soltanto nel caso in cui i veicoli coinvolti siano macchine per le quali è previsto l’obbligo di assicurazione.

Incidente in parcheggio privato: la polizza RCA copre i danni?

E quindi, in caso di incidente in parcheggio privato, l’assicurazione copre i danni o no? Stando a quanto stabilito dalla normativa, per rispondere a questa domanda bisogna fare una distinzione tra parcheggio privato e area privata. Il parcheggio privato, come ad esempio quello di un grande supermercato o di un aeroporto, permette l’accesso alle automobili mentre un’area privata no. Di conseguenza, visto che l’art. 1 della legge 990/1969 sostiene che la polizza RCA copre i danni anche nel caso in cui il sinistro avviene in un’area privata che però può essere equiparata a una strada pubblica, la risposta alla vostra domanda è si. La polizza auto risarcirà sempre il danno in caso di incidente in parcheggio privato se questo consente l’accesso ad auto esterne. Cosa succede invece quando l’incidente avviene in un parcheggio privato che non permette l’accesso al pubblico? In questo caso chi ha provocato il danno dovrà procedere al risarcimento dello stesso di tasca propria. La maggior parte delle assicurazioni RCA estende la copertura dei danni anche alle aree private non aperte al pubblico ma, trattandosi di una clausola non obbligatoria, se volete la copertura assicurativa anche per gli incidenti che avvengono nelle aree private, vi consigliamo di leggere con attenzione i termini del contratto di assicurazione al momento della stipula.

Incidente in parcheggio privato: cosa fare in caso di danni anonimi?

Una volta chiarito cosa fare nel caso di incidenti in un parcheggio privato, resta un’ultima domanda: cosa succede se troviamo la nostra auto danneggiata nel parcheggio ma non sappiamo chi sia il responsabile? In tal caso, a meno che non abbiate sottoscritto una polizza auto che vi garantisca la copertura contro Atti Vandalici, sarà molto difficile che l’assicurazione risarcisca il danno. Cosa fare dunque? Se la vostra assicurazione include la garanzia contro gli Atti Vandalici, la prima cosa è recarsi presso una stazione della polizia e sporgere una denuncia contro ignoti entro 3 mesi dal giorno in cui subite il danno. Successivamente allegate il documento della denuncia alla domanda di rimborso e inviate il tutto alla vostra compagnia assicuratrice. A questo punto l’assicurazione manderà un perito per verificare e stabilire l’entità dei danni causati alla vostra automobile e, se i danni subiti rientreranno tra quelli coperti dalla vostra polizza, l’assicurazione procederà al risarcimento danni. Attenzione però perché la garanzia contro Atti Vandalici copre solo i danni provocati alla carrozzeria dell’automobile mentre per il risarcimento al parabrezza o ai finestrini occorrerà un altro tipo di assicurazione, ossia la Polizza Cristalli. Se avete sottoscritto solo la polizza RCA obbligatoria neanche il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada potrà aiutarvi. Quest’ultimo interviene infatti solo per risarcire i danni alle persone o quelli alle cose il cui valore supera le 500€ se l’incidente ha causato anche gravi lesioni alla persona.

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