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Contestare multa autovelox: la guida per non sbagliare
di Fabio Caliendo | 26-07-2025 | News NoleggioSe siete "vittima" di un autovelox, ecco tutto quello che c'è da sapere per constatare la multa, e non solo...

Qual è la paura n.1 dell’automobilista? Tendenzialmente, la multa per eccesso di velocità. Un incubo, c’è poco da fare, poiché si rischia di perdere la patente, e di dover pagare salassi da migliaia di euro. Vero è che come si dice, “chi sbaglia, paga”, ma è altrettanto vero che non sempre tutti i verbali sono legittimi. Ecco perché a volte è possibile contestarli. Questo per evitare di pagare una sanzione qualora si dovesse avere ragione. Cerchiamo dunque di capire quale sia la procedura per opporsi ad una contravvenzione, per cercare di non pagare e farla dunque annullare.
Sommario
Multa: come si contesta
Le strade per contestare una multa da infrazione al Codice della Strada sono due: un ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. Naturalmente, non si fa una contestazione senza un reale motivo. Dobbiamo dunque prima capire se ci siano delle ragioni reali e concrete. Dobbiamo capire se c’è stato un errore commesso da terzi. Detto questo, si può procedere con la contestazione.
Il verbale può essere notificato immediatamente dalle Forze dell’Ordine (vi fermano sul momento) oppure in differita (arriva a casa entro 90 giorni dall’infrazione). Appena notificato, avete 60 giorni per pagare. In caso vogliate fare ricorso, non dovrete pagare, poiché saldando la contravvenzione, equivale ad un’ammissione di colpa, cosa che impedisce l’opposizione successiva.
Ricorso al Giudice di Pace
Iniziamo con l’opposizione al Giudice di Pace. Questa dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla notifica. Per legge, il magistrato competente dovrà essere della zona dove si è verificata la (presunta) infrazione. La prima cosa da fare, è pagare una tassa allo Stato, un Contributo Unificato pari a circa 43 euro (minimo e per multe sotto i 1.100 euro). Chiaramente più è grave l’infrazione e il verbale, più andremo a pagare. Solitamente si paga con il Modello F23, conto corrente postale intestato all’Ufficio del Giudice (sistemi di pagamento online).
Parliamo dunque di un modulo predisposto dagli uffici del Giudice di Pace che dovrà essere spedito o consegnato solo ed esclusivamente alla cancelleria del magistrato. Insieme, dovremo allegare una copia del verbale e la ricevuta del pagamento del Contributo Unificato. Non è raro poter presentare questi documenti online sui portali specifici del Ministero della Giustizia, ma varia da comune a comune. A questo punto dovrà essere nominato un avvocato e se così non fosse, il ricorrente dovrà dichiarare nel ricorso la residenza o l’elezione di domicilio (presso un amico, un parente, il luogo di lavoro…) nel Comune dove ha sede il giudice al quale ci si rivolge.
Fate dunque attenzione, poiché se non siete residenti nel Comune sede dell’ufficio del Giudice, e non indicate un domicilio in quel territorio, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura (data dell’udienza, esito del ricorso). In questo caso, sarete voi a dover assumere le informazioni sopraccitate presso la cancelleria stessa.
Cosa inserire nel ricorso
All’interno del ricorso, dovremo ovviamente inserire tutta una serie di cose, ad iniziare dai dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale). Naturalmente dovranno esserci i dati del veicolo (targa e modello) e gli estremi del verbale (numero, data e ora dell’infrazione, luogo dell’infrazione, autorità che ha accertato la violazione). Chiaramente dovremo indicare i motivi del ricorso. Possiamo allegare eventuali documenti a supporto delle argomentazioni, come prove fotografiche, testimonianze, planimetrie, o magari la segnalazione della vostra targa, qualora il mezzo non sia il vostro.
A questo punto dovrà lavorare il Giudice di Pace. Questo andrà ad esaminare le varie prove e ascolterà le argomentazioni delle parti. Se doveste vincere, la multa sarà nulla, altrimenti verrà confermata. La tassa allo Stato dei 43 euro? Vi sarà rimborsata dal Comune dove avete presentato il ricorso, ma solo nel caso che voi abbiate ragione. Armatevi di pazienza in ogni caso, poiché passeranno mesi prima di sapere qualcosa.
Ricorso al Prefetto
Veniamo ora alla seconda opzione. Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale si può presentare il ricorso al Prefetto della città dov’è avvenuta l’infrazione. Si può presentare a mano, direttamente presso l’ufficio del Prefetto competente, o tramite raccomandata A.R.. Quest’ultima è la modalità più comune e tra l’altro consigliata. L’indirizzo a cui inviare la raccomandata dovreste trovarlo sul verbale. Solitamente è l’Ufficio Territoriale del Governo (UTG) della Provincia in cui è stata accertata la violazione. O tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Esattamente come sopra, dovrete indicare i dati personali e del veicolo, gli estremi del verbale e le motivazioni del ricorso. Appena possibile il Prefetto procederà ad esaminare il ricorso e gli eventuali documenti allegati, insieme alle controdeduzioni dell’organo accertatore. Entro 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso dovrà emettere una decisione. Se il Prefetto accoglie il ricorso, naturalmente il verbale verrà annullato. Se però respinge il ricorso, verrà notificata un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, del doppio della multa originaria.
In questo caso, o si paga la sanzione o si presenta ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Attenzione se il Prefetto non si pronuncia entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso. Questo si intende dunque respinto (silenzio-rigetto). Avremo 30 giorni dalla scadenza dei 120 giorni per presentare ricorso al Giudice di Pace. In caso di vittoria, verbale nullo, ma in caso di sconfitta, sanzione doppia e decurtazione dei punti della patente.
Multa autovelox: il caso omologazione
Come detto, le multe più frequenti sono quelle per gli autovelox. Del resto, ne abbiamo 11.000 e rotti in Italia! Dal 2024, però, le cose sono cambiate. La Cassazione ha confermato e ribadito che, se l’autovelox non è omologato, la multa viene annullata con ricorso a Giudice di Pace o Prefetto. Citiamo dunque l’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate“. Per il ricorso al Giudice di Pace, bisognerà basarsi sull’ordinanza della Cassazione 10505/2024.
Altro da sapere
Grazie al nuovo Decreto del Ministro Salvini, sono poi cambiate diverse cose:
– ogni postazione deve essere preceduta da un cartello ben visibile, posto a una distanza minima: 200 metri per le strade extraurbane, 75 metri per quelle urbane;
– il preavviso non può essere “nascosto”: deve essere leggibile e non coperto da vegetazione, altra segnaletica o ostacoli;
– i dispositivi possono essere installati solo in tratti di strada dove è dimostrabile un rischio reale per la sicurezza, sulla base di dati;
– non è possibile installare autovelox su tratti dove il limite è inferiore di oltre 20 chilometri orari rispetto alla velocità massima prevista per quel tipo di strada.