Foglio provvisorio di circolazione: cos’è e quando serve

di | 09-07-2019 | News Noleggio

Foglio provvisorio di circolazione: cos’è e quando serve

Quando si decide di acquistare una nuova auto l’emozione che il proprietario prova può essere decisamente forte all’idea di avere realizzato un sogno e di poter condividere tanti momenti con quello che considera l’oggetto dei propri desideri. Non mancano però gli obblighi a cui dover assolvere, a partire dalla verifica dei documenti di cui si deve essere in possesso per non andare incontro a problemi in caso di controlli. Tra questi, c’è il foglio provvisorio di circolazione, che viene consegnato in mancanza della carta di circolazione “ufficiale” al momento del rilascio della targa. Mai dimenticare poi ovviamente di pagare l’assicurazione e il primo bollo auto (ecco qui cosa prevede la normativa).

Sommario

Foglio provvisorio di circolazione: cosa prevede la normativa

Tutti i dati relativi alla propria vettura sono contenuti all’interno della carta di circolazione. Al momento dell’acquisto di un’auto il concessionario provvede a comunicare al cliente la targa del veicolo, fondamentale per la sottoscrizione, ma potrebbe non essere ancora in possesso del documento ufficiale. Qualora questo dovesse succedere all’intestatario del mezzo sarà consegnato il foglio provvisorio di circolazione”, detto anche “foglio di via”, che sarà necessario portare sempre con sé e mostrare agli agenti nel caso in cui dovesse esserci un controllo da parte delle forze dell’ordine.

La carta di circolazione provvisoria viene consegnata dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri in concomitanza con l’immatricolazione. Questo certificato, come indica il nome, è valido però per un periodo di tempo predeterminato (90 giorni al massimo, come indicato dall’articolo 95 del Codice della Strada) e contiene quasi tutte le informazioni sulla macchina.

Si tratta di una situazione inevitabile perché alla registrazione della targa non corrisponde un contemporaneo inserimento dei dati del veicolo (il contenuto del libretto) nell’Archivio nazionale.

Carta di circolazione persa – Cosa fare per rimediare al problema

Ogni proprietario di un veicolo motore è ovviamente invitato a prestare particolare cura nella custodia dei vari documenti relativi al mezzo. Se però, malauguratamente, la carta di circolazione (provvisoria o definitiva) dovesse essere persa è bene sapere come ci si deve comportare in questa situazione per evitare di andare incontro a conseguenze spiacevoli.

Qualora questo dovesse verificarsi è innanzitutto necessario presentarsi presso la stazione di polizia più vicina per presentare regolare denuncia di smarrimento. Trattandosi di un documento fondamentale per poter circolare, saranno proprio gli agenti a consegnarne uno supplementare all’intestatario.

A questo punto è possibile scegliere tra due differenti strade da seguire.

Nel primo caso sarà l’Ufficio Centrale Operativo a effettuare in via automatica un duplicato del “foglio di via” che sarà recapitato, entro pochi giorni al massimo per ridurre il più possibile i disagi, presso l’indirizzo di residenza. Non appena si riceverà la nuova carta di circolazione sarà necessario effettuare un versamento pari a 9 euro in contrassegno, oltre alle spese postali.

In alternativa, può essere il proprietario del veicolo a presentarsi di persona spontaneamente presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato del libretto di circolazione. Questa operazione dovrebbe avvenire entro un tempo massimo di 45 giorni (da conteggiare dal momento del permesso provvisorio rilasciato dell’organo di Polizia), ma se questo periodo non dovesse essere rispettato è necessario chiedere chiarimenti contattando il numero verde 800 23232.

Il documento provvisorio che viene consegnato in questi casi ha però una validità inferiore: 30 giorni. Questo certificato potrà essere ritenuto necessario anche nel caso in cui siano apportate delle modifiche alle caratteristiche del veicolo e si sia in attesa dell’aggiornamento/rinnovo della documentazione. Quando si verificano situazioni di questo tipo è prevista l’emissione di un estratto della carta di circolazione, pensata proprio per prendere il posto a tutti gli effetti della versione originale.

In casi particolari un’impresa o una società di consulenza automobilistica può avere invece l’esigenza di effettuare aggiornamenti alla carta di circolazione. In questo frangente viene emessa una ricevuta che contiene le caratteristiche del veicolo e che lo sostituisce completamente, ma che ha validità di 30 giorni.

Carta di circolazione provvisoria – Quando è necessario aggiornarla

La normativa in vigore relativa alla carta di circolazione si è fatta negli ultimi tempi più rigida e non ammette particolari errori per chi non si dovesse essere messo in regola nelle modalità e nelle tempistiche giuste.

A partire dal 3 novembre 2014 è infatti necessario attenersi a una regola ben precisa secondo la quale il documento deve essere aggiornato se il veicolo dovesse essere guidato per un periodo superiore ai 30 giorni da una persona differente rispetto all’intestatario. La misura è stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un obiettivo da perseguire ben preciso: ridurre le intestazioni fittizie, fenomeno ancora troppo diffuso nel nostro Paese.

A riguardo, per eliminare dubbi o fraintendimenti di ogni tipo, è stata emessa una particolare circolare. Qui si precisa come il provvedimento voglia fare riferimento in modo particolare alle automobili che sono intestate a titolo di comodato.

Inevitabilmente, però, questo può generare qualche perplessità a una situazione piuttosto comune, ovvero quella relativa alle persone conviventi, che si ritrovano a dover utilizzare un’auto intestata all’altra persona per gli spostamenti quotidiani, ma anche ai figli che si mettono al volante di una vettura intestata a uno dei genitori soprattutto per risparmiare sulle spese di assicurazione. Chi si trova in questa situazione può comunque stare tranquillo: non si corre il rischio di sanzioni di alcun tipo. E’ stata infatti prevista deroga dalla regolamentazione, che esclude dall’obbligo di aggiornare la carta dei veicoli.

Attenzione, però, se ci si rende conto di essere coinvolti in prima persona con un caso di mancato aggiornamento della carta di circolazione. Chi dovesse essere fermato per un controllo e non ritenuto in regola può infatti andare incontro a una sanzione economica di almeno 705 euro, o anche al ritiro della carta di circolazione stessa.

Quando la carta di circolazione può essere ritirata

Essere a conoscenza di obblighi e provvedimenti da rispettare relativi alla carta di circolazione consente di evitare di andare incontro a sanzioni e di commettere irregolarità.

Esistono però casi ben specifici in cui le forze dell’ordine possono ritenere inevitabile provvedere al ritiro del documento. Ecco quali sono:

  • Revisione scaduta: ogni veicolo è tenuto a essere sottoposto a revisione a quattro anni dall’immatricolazione e successivamente ogni due. In questo frangente il mezzo sarà sottoposto a un controllo generale per accertarsi che possa circolare in strada in assoluta sicurezza.
  • Mancato aggiornamento dei cambi di proprietà della vettura e di residenza dell’intestatario.
  • Utilizzo del mezzo non autorizzato, come è il caso ad esempio di quando si effettua il trasporto di più persone rispetto al numero di passeggeri per cui l’auto è omologata.

In questi casi è prevista anche una sanzione. Per provvedere al ripristino della carta diventa indispensabile mostrare la ricevuta di pagamento.

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