Incidente auto-monopattino elettrico: responsabilità e risarcimento danni
di Fabio Caliendo | 29-11-2020 | AutoIl monopattino è sempre più presente sulle nostre strade. Cosa succede in caso di incidente? Scopriamolo insieme
Sono purtroppo, o per fortuna, sempre più presenti sulle nostre strade. Spesso sono protagonisti (i loro proprietari) di importanti infrazioni del Codice della Strada. A volte, le infrazioni possono trasformarsi in incidente. Cosa succede se c’è un sinistro tra una automobile ed un monopattino elettrico? Come ogni cosa ci sono responsabilità, e dunque un risarcimento danni. Cerchiamo di capire meglio cosa succede dunque, in caso di incidente. Ancora, cosa succede in caso di impatto con un pedone…?
Sommario
Incidente auto-monopattini elettrico
Basta purtroppo aprire la cronaca locale per leggere di incidenti di auto contro monopattino. Indovinate chi ha la peggio… Ad ogni modo, a regolare la cosa è l’articolo 2054 del Codice Civile, che di seguito andiamo a citare: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Andando a scavare nella giurisprudenza, scopriremo che “la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta (e vi ricordiamo che i monopattini elettrici sono stati equiparati alle bici), in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo Codice della Strada, gli stessi velocipedi” (Cass. n. 10304 del 05.05.09).
La legge non impone né agli utilizzatori di monopattini, né ai ciclisti di avere un’assicurazione obbligatoria a garanzia. In caso di incidente con un’auto od una moto, che si verifica per colpa del proprietario del monopattino, quest’ultimo deve rimborsare personalmente i danni cagionati a terzi.
Monopattino elettrico: sinistro con pedoni
Qualora il monopattino elettrico dovesse essere coinvolto in un sinistro con un pedone, la situazione va a complicarsi e non poco. Non si parla infatti più di scontro tra veicoli. In caso di contatto con pedone, il conducente si vede obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La (presunzione di) responsabilità è dunque in questo caso a carico del conducente, in quanto conducente di veicolo. In sostanza dunque, se non si è in grado di scaricare la colpa, si dovrà pagare i danni subiti dal pedone che siano all’evidenza ricollegabili all’incidente.
Ricordiamoci in ogni caso che, se avete un monopattino elettrico e vi trovate in una situazione di circolazione che potrebbe causare pericolo ai pedoni, allora dovrete condurre a mano il veicolo. Così diventerete voi stesso un pedone, con gli obblighi di comune diligenza e prudenza. In ogni caso, il monopattino così come la bicicletta, non essendo un veicolo motorizzato, non consente la compilazione del modulo di constatazione amichevole.
In base all’143 del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima”. Non avendo motore il monopattino, non è obbligatoria la copertura RC. Quindi dopo il sinistro non è possibile utilizzare il modulo CAI (ex CID).
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