L’uso del clacson secondo il codice della strada
di Fabio Caliendo | 15-01-2020 | Auto“Sì, ok, spostati. No levati, sto facendo tardi. Ma tu guarda questo qui davanti che rimbambito, 30 km orari su una strada dritta, senza incroci. Mi farà far tardi, sicuro! Levati!“. Dopo qualche imprecazione, segue una stretta più forte al volante… sta per arrivare il momento del… clacson! Eh sì, diciamolo, è liberatorio suonare questo strumento quando quel rimbambito che ci precede, non si toglie! Vi siete mai chiesti però, se è una azione che potete fare? Vediamo cosa dice il Codice della Strada. Sì perché, anche l’uso del clacson, è regolato e deve essere disciplinato, poiché può dare fastidio.
Sommario
Art. 156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
Prendendo il manuale qui di fianco, o meglio il Codice della Strada, andiamo a cercare qual è l’articolo che regola l’utilizzo dei dispositivi di segnalazione acustica. Un dispositivo che, per le auto e le moto, si chiama clacson. Veniamo subito al dunque, l’articolo che regola tutto questo, è il 156 del C.d.S., che è a suo volta suddiviso in cinque comma.
Il clacson? Usato con moderazione
Iniziamo, ovviamente, dal comma 1, che citiamo: “Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile“. Quindi, va schiacciato il pulsante una volta, non è consentito pigiare il clacson per diversi secondi…
Fuori dai centri abitati
Quando non si è in città, ovvero fuori dai centri abitati, si può utilizzare il dispositivo, mentre di notte è consigliato l’utilizzo dei fari abbaglianti. Il comma 2, così dice: “Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato“.
All’interno dei centri abitati
Se invece siete in città od all’interno di un paese, è il comma 3, che citiamo, a regolare la cosa: “Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza”. Divieto assoluto dunque, se non in caso di emergenza.
Le emergenze
Abbiamo poi il comma 4: “In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica”. Quindi nessun problema in caso di emergenza.
Le sanzioni
Infine, c’è l comma 5, che parla delle eventuali sanzioni per chi dovesse essere sorpreso a suonare il clacson senza motivo: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168″.
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