Utenze e importi Canone Rai: circolare dell’Agenzia delle Entrate

di | 11-08-2016 | News Canone RAI, News e Varie, News Gas e Luce

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Utenze e importi Canone Rai: circolare dell’Agenzia delle Entrate
Confronta

Oggi vi spieghiamo di cosa tratta la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate su utenze e importi Canone Rai in bolletta. Infatti, a partire dal mese di luglio, sono iniziati i primi addebiti del Canone Rai sulle bollette dell’energia elettrica che per il 2016 ha un costo di 100 euro, ovvero 92,18 euro di canone più Iva di 3,69 euro e tassa di concessione governativa al costo di 4.13 euro.

Ma vediamo nello specifico i costi del canone Rai e le regole a seconda dei casi.

UTENZE E IMPORTI CANONE RAI: LE NOVITA’

Per chi ancora non lo sapesse, la circolare dell’Agenzia dell’Entrate 29/E del 21 giugno 2016 ha definito nuove regole per il pagamento del Canone Rai, dato che a partire dallo scorso luglio è iniziato l’addebito del Canone Rai sulla bolletta dell’energia elettrica.

Chi ha già un’utenza elettrica attiva a gennaio 2016 dovrà pagare i 100 euro annuali del Canone Rai rateizzati a 10 euro al mese, mentre per chi attiva un nuovo abbonamento a partire da ottobre, quindi in corso d’anno, il canone verrà addebitato nel 2017 con i prezzi che vedremo nei prossimi paragrafi.

Le nuove regole di cui parla la Circolare dell’Agenzia delle Entrate si riferiscono normativamente alla Legge di Stabilità 2016 che ha introdotto il Canone Rai in bolletta e al Regolamento attuativo ministeriale del 13 maggio 2016, soprattutto all’articolo 3, comma 1, che riguarda proprio le regole sull’addebito del Canone Rai.

CANONE RAI PER UTENZE RESIDENZIALI

Il Canone Rai deve essere pagato per la casa di residenza una sola volta, indipendentemente dai televisori che si possiede in casa. Ma come fanno le imprese elettriche a individuare la corrispondenza tra il luogo di fornitura e la casa di residenza? Vi sono due tipi di contratti:

  • i contratti rivolti ai clienti residenti, ovvero ai clienti domestici che pagano le tariffe D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016. Questi utenti hanno dichiarato la propria residenza nel luogo di fornitura dell’energia
  • i contratti rivolti ad altri clienti domestici, ovvero a quei clienti domestici a cui si applica la tariffa D3 per i contratti conclusi fino al 2015. In questo caso, la corrispondenza tra luogo di fornitura e casa di residenza non è dichiarata dall’utente stesso ma viene individuata in base alle informazioni contenute nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria

I clienti che pagano le tariffe D1 e D2 solo per uso domestico residenziale devono sempre pagare il Canone, a meno che non siano utenze associate a codici fiscali esclusivamente numerici di 11 cifre. Invece, gli utenti che pagano la tariffa D3 (riferita sia a utenze domestiche residenziali che non), pagano il canone nel caso in cui risultino residenziali e associati a codici fiscali alfanumerici.

 

CANONE RAI PER PIÙ UTENZE RESIDENZIALI

Può succedere che in una stessa abitazione siano attive più utenze residenziali di energia elettrica ma, come spiega la circolare, il Canone Rai verrà comunque addebitato su un’unica fornitura. Spesso è l’utente che, tramite dichiarazione di esenzione, segnala l’utenza che paga il canone ma se questo non accade, dato che non si possono inviare due canoni Rai allo stesso immobile, la compagnia elettrica può agire in due modi:

  • se un contratto è della categoria clienti residenti e l’altro/i della categoria clienti domestici, il canone è addebitato all’utenza clienti residenti senza tener conto della data di attivazione
  • se i contratti sono tutti appartenenti alla categoria clienti residenti, il canone Rai viene addebitato alla fornitura che è stata attivata in tempi più recenti oppure che è stata inserita prima nel Registro Centrale Ufficiale.

CANONE RAI: IMPORTI 

È arrivato il momento di scoprire nel dettaglio gli importi reali degli addebiti del Canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica. Come vi ho anticipato e come spiega il comma 159 della Legge di Stabilità, il primo addebito è stato effettuato nella bolletta di luglio comprendendo anche le rate precedenti da gennaio a giugno per chi aveva un’utenza residenziale già attiva l’1 luglio. In questo caso il canone 2016, che ha un costo di 100 euro, va pagato in 10 rate mensili da 10 euro l’una che vengono addebitate il mese successivo: ad esempio la rata di luglio verrà pagata con la fattura dell’energia elettrica di agosto e così via.

L’addebito del canone non riguarda gli utenti che hanno presentato dichiarazione di esenzione valida e nemmeno coloro che hanno già pagato il canone magari con addebito sulla pensione. L’utenza, in questi casi, potrebbe essere attivata in corso d’anno senza il pagamento dell’intero canone: l’abbonamento semestrale ha un costo di 51,03 euro, mentre quello trimestrale di 26,58 euro.

Ma attenzione: gli addebiti possono variare a seconda del mese di attivazione come spiega la tabella che vi riportiamo qui sotto.

Se attivate il contratto negli ultimi 3 mesi dell’anno (quindi ottobre, novembre, dicembre), l’addebito delle rate sarà effettuato nella prima bolletta del 2017; mentre se avete cambiato tipo di bolletta da residente a non residente a luglio 2016, non vi verrà addebitato il canone Rai ma verrà segnalata la posizione all’Agenzia delle Entrate.

Esistono poi altri casi più complicati che potete trovare spiegati nel dettaglio nella Circolare 29/E del 21 giugno 2016.

RICHIESTA DI ESENZIONE 

Come vi abbiamo accennato nell’articolo, l’utente ha il diritto di presentare una dichiarazione di esenzione per non pagare il Canone Rai. Ma se l’esenzione richiesta perché non si è in possesso di TV viene presentata in ritardo, è necessario pagare almeno un semestre, mentre se l’esenzione è richiesta perché un altro membro della famiglia paga il canone, non vi sono scadenze per la presentazione della domanda. Un caso più complicato si ha quando il non addebito a carica dell’altro membro della famiglia avviene in una data diversa rispetto all’attivazione dell’utenza; in questa circostanza:

  • se la data di non addebito è successiva all’attivazione dell’utenza (tra il 2 gennaio e l’1 luglio 2016), bisogna pagare il canone per il primo semestre
  • se la data di non addebito è successiva al primo luglio, bisogna pagare il canone per l’interno anno

Per chi volesse approfondire l’argomento di utenze e importi Canone Rai, la circolare 29/E del 21 giugno 2016 è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Per chi invece vuole scoprire altre novità sulle bollette dell’energia elettrica o confrontare le tariffe Luce più vantaggiose del mercato può visitare ComparaSemplice.it!

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