Detrazioni fiscali mutuo: come richiederle?

di | 24-12-2016 | Come risparmiare, Ultime News Mutui

Detrazioni fiscali mutuo: come richiederle?
Confronta

Quando e come si può usufruire delle detrazioni fiscali mutuo? Le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa si possono inserire nel Modello 730 Precompilato o nel Modello Unico della Dichiarazione dei Redditi e consentono di ottenere una detrazione fiscale sul mutuo pari al 19% su un importo massimo di 4mila euro. Questi benefici fiscali – previsti dalla legge – non valgono però per tutti i tipi di mutui. Occorre infatti distinguere tra il mutuo per l’acquisto della prima casa e il mutuo per la costruzione o la ristrutturazione della prima casa. Vediamo insieme cosa sono le detrazioni fiscali sul mutuo, quali requisiti servono per ottenerle e come richiederle.

Detrazioni fiscali mutuo: cosa sono

Con le detrazioni fiscali sul mutuo si indicano quegli importi che un contribuente che abbia stipulato un mutuo per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa può sottrarre dall’imposta lorda – il totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato – per stabilire l’imposta netta dovuta. E’ importante precisare la differenza tra detrazione e deduzione, la quale spesso crea un po’ di confusione. Entrambe – sia le spese deducibili che quelle detraibili – sono agevolazioni fiscali. La differenza è che le deduzioni fiscali – come ad esempio i contributi di previdenza complementare, gli assegni al coniuge o all’ex in seguito a separazione o divorzio, le donazioni a organizzazioni non non governative – non vengono inserite nel reddito imponibile, cioè il reddito sul quale si dovranno pagare le tasse riducendo quindi il totale del reddito tassabile. Le detrazioni fiscali invece – come appunto le spese dovute alla stipula di un mutuo per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa – incidono sul totale delle tasse da pagare semplicemente riducendole. Per fare un esempio di deduzione fiscale: se il reddito lordo è 30mila euro e le spese deducibili sono pari a 2mila euro, vuol dire sottrarre 2mila euro a 30mila euro e calcolare le tasse sulla differenza, cioè su 28mila euro. Nel caso delle detrazioni fiscali, invece, se le tasse da pagare ammontano a 2mila euro e le spese detraibili ammontano a 1000 euro, bisogna sottrarre 1000 euro a 2mila euro per cui le tasse da pagare saranno pari a 1000 euro. Sia le deduzioni che le detrazioni vanno conteggiate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi, si riferiscono sempre ad un preciso anno fiscale e – essendo regolate da normative soggette a frequenti modifiche e aggiornamenti – è consigliabile affidarsi sempre a un consulente.

I requisiti per richiedere e ottenere le detrazioni fiscali mutuo

Per quanto riguarda i requisiti per l’ottenimento delle detrazioni fiscali mutuo, possiamo distinguere tra i requisiti relativi all’immobile acquistato, costruito o ristrutturato e i requisiti relativi al mutuatario. Ecco una lista completa di quelli più importanti:

  • prima di tutto, per godere dei vantaggi fiscali l’operazione deve riguardare un mutuo garantito da ipoteca;
  • l’immobile acquistato, costruito o ristrutturato deve essere un immobile residenziale e non di lusso;
  • il mutuatario deve essere una persona fisica e non un’azienda;
  • al momento della stipula del mutuo l’acquirente non può essere proprietario di un altro immobile nello stesso comune;
  • al momento della stipula del mutuo l’acquirente non può possedere nessun altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato con agevolazione prima casa;
  • è necessario spostare la propria residenza nello stesso comune dell’immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito, pena la decadenza dalle agevolazioni fiscali;
  • se il mutuatario è costretto a trasferire la residenza in un altro comune vicino a quello della sede di lavoro, può ancora usufruire delle detrazioni fiscali ma se l’anno successivo le esigenze di trasferimento sono venute meno, non si può più usufruire della detrazione;
  • nel caso in cui l’immobile acquistato sia affittato, l’acquirente deve presentare la notifica di sfatto ai locatari;
  • costruzione dell’abitazione principale.
  • ristrutturazione dell’abitazione principale comprovata da concessione edilizia o atto equivalente;

L’ammontare del risparmio fiscale cambia a seconda che si tratti di un mutuo per l’acquisto della casa o di un mutuo per la sua costruzione o ristrutturazione. Vediamo i dettagli sulle spese che possono essere detratte.

Quali costi rientrano nelle detrazioni fiscali mutuo?

 Le spese detraibili sul mutuo per l’acquisto della prima casa sono:

  • gli interessi passivi del mutuo che – in base alla Legge Finanziaria del 2008 – possono godere di una detrazione del 19% su un importo massimo di 4mila euro. Questo significa che il risparmio massimo che si può ottenere per l’acquisto della prima casa è di 760 euro l’anno;
  • gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo e includono: la commissione spettante all’Istituto di Credito per la sua attività di intermediazione; gli oneri fiscali, compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione dell’ipoteca; le spese di istruttoria e quelle di perizia tecnica. L’onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita non sono, invece, mai detraibili.
  • le quote di rivalutazione dipendenti dalle clausole di indicizzazione

Dal 1998 si possono detrarre anche le spese del mutuo per la costruzione o la ristrutturazione della prima casa:

  • la percentuale degli interessi passivi detraibile è il 19% su un importo massimo di 582,28 euro. E’ ormai prassi consolidata da parte delle banche rilasciare a fine anno al mutuante una dichiarazione ad uso fiscale riassuntiva dell’ammontare degli interessi passivi pagati. nell’anno. Meglio comunque verificare ed eventualmente richiederla;
  • gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo e includono: la commissione spettante all’Istituto di Credito per la sua attività di intermediazione; gli oneri fiscali, compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione dell’ipoteca; le spese di istruttoria e quelle di perizia tecnica. L’onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita non sono, invece, mai detraibili.
  • le quote di rivalutazione dipendenti dalle clausole di indicizzazione

Le detrazioni fiscali sono valide soltanto se il mutuo è stato stipulato nei 6 mesi precedenti o entro i 18 mesi successivi all’inizio dei lavori. L’immobile deve inoltre essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori.

Come richiedere le detrazioni fiscali mutuo

Le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa si possono inserire nel Modello 730 Precompilato o nel Modello Unico della Dichiarazione dei Redditi. I lavoratori dipendenti riceveranno entro pochi mesi, direttamente nella busta paga, il rimborso spettante, mentre i lavoratori autonomi ridurranno il versamento dell’IRPEF dovuta. Per usufruire delle detrazioni il contribuente deve conservare tutti i documenti utili al calcolo delle spese sostenute. Tale documentazione non va allegata al 730 o all’Unico ma va conservata ed esibita in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questi documenti sono:

  • le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo che vengono certificati dalla banca mutuante una volta all’anno con una dichiarazione inviata entro il mese di maggio. Qualora non pervenisse sarà possibile richiederne il duplicato;
  • una copia del contratto di mutuo dal quale risulti che si prevedono interventi di costruzione e ristrutturazione e la copia della documentazione che attesta la spesa per gli interventi effettuati;
  • per quanto riguarda invece le spese, quelle sostenute per l’apertura del mutuo risulteranno dalla contabilità bancaria, per le altre bisognerà presentare le relative fatture corrispondenti
Si invita il lettore a verificare che le eventuali offerte descritte nel post siano ancora attivabili e vengano proposte alle stesse condizioni economiche

Compila il modulo!

Sarai contattato gratuitamente da un nostro operatore per una consulenza sulle migliori offerte

  • Servizio Gratuito Nessuna commissione
  • Nessun obbligo Nessun impegno
  • Le migliori offerte Prezzi bassi

Richiedi Proseguendo si accettano i Termini e Condizioni di servizio che includono la possibilità di essere richiamati per il servizio di consulenza

Newsletter - Informativa sulla privacy

La Newsletter di comparasemplice.it è pubblicata sul sito Internet istituzionale distribuita via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina.

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella possibilità da parte degli utenti interessati di ricevere di comunicazioni promozionali relative a prodotti e/o servizi di Cloud Care srl. o di terzi mediante impiego del telefono con operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (es. email, sms, fax mms, autorisponditori) e/o posta cartacea.

Il titolare del trattamento è CLOUD CARE SpA , con sede in Corso della Vittoria, 31/A, Novara; PEC: cloudcare@legalmail.it.

I dati saranno trattati esclusivamente secondo le finalità di cui al punto 3 e punto 6 dell’informativa generale di Cloud Care srl presente sul sito www.comparasemplice.it.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Cloud Care SpA, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) inviando una email all’indirizzo cloudcare@legalmail.it.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Si può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal nostro database scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@comparasemplice.it.