Servizio di ultima istanza per luce e gas: cos’è e come funziona
di Ilaria Macchi | 02-03-2020 | EnergiaSarà capitato certamente a molti di noi di sentire parlare del servizio di ultima istanza per luce e gas, ma di non sapere con precisione cosa si intenda e in quali casi questa procedura venga attivata. Si tratta di una modalità di cui è possibile usufruire quando si desidera garantire al cliente la continuità nell’erogazione della fornitura nei casi in cui si resta senza una compagnia a cui fare riferimento, ma per motivi indipendenti dalla propria volontà. Tutto questo è reso possibile dalla Delibera n. 418/2014/R/Gas e punta a ridurre il più possibile i disagi a chi vive in casa, anche se la situazione si verifichi solo per un periodo limitato di tempo.
Sommario
Servizio di ultima istanza per luce e gas – Una procedura per ridurre i disagi
L’avvento del mercato libero non è ancora avvenuto in via definitiva (il governo ha recentemente attuato una proroga), ma ormai già da qualche tempo gli utenti hanno la possibilità di usufruire dei vantaggi resi possibili da questa misura, ovvero di poter scegliere, sulla base di quali siano le proprie esigenze di consumo, il fornitore e la tariffa che si ritengono più adatte. Tutto questo può avvenire senza particolari disagi: non sono infatti previsti né interventi sul contatore né periodi in cui non ci sarà l’erogazione del servizio.
In situazioni estreme può invece necessario ricorrere al servizio di ultima istanza per luce e gas (FUI), una procedura che può essere attivata dal Distributore locale per garantire la continuità nella fornitura quando non si ha una compagnia a cui fare rifornimento peruno p entrambi i bisogni. L’obiettivo che si desidera perseguire, grazie alla Delibera n. 418/2014/R/Gas, è di far sì che gli utenti non vadano incontro a eccessivi disagi: il sistema entra infatti in funzione quando la situazione si verifica in modo indipendente dalla volontà dei soggetti coinvolti. È il caso ad esempio di una compagnia che risulta fallita: questa fase di transizione consente così di consumare energia come sempre accaduto per poi procedere con la scelta della nuova società con cui sottoscrivere il contratto.
Il distributore che si prenderà carico della situazione potrà garantire questa opportunità anche a più nuclei familiari situati nelle vicinanze e che si trovano alle prese con lo scoperto. Sarà proprio il distributore ad avvisare di quello che sta accadendo tramite apposita comunicazione. Il fornitore che subentrerà a quello che non risulta più attivo viene invece individuato tramite una procedura che avviene in modo trasparente e pubblico e che può essere aggiornata con cadenza biennale in modo tale da poter garantire questa occasione a un maggior numero di player possibili. Sono previste otto graduatorie, per ognuna delle aree geografiche della nostra Penisola.
È bene però sottolineare che la FUI non è disponibile per tutti: da questo sono infatti esclusi i cosiddetti “grandi clienti”, ovvero quelli che hanno consumi particolarmente elevati. Un’altra precisazione importante in merito riguarda poi chi si ritrova senza fornitore dopo che l’azienda decide di effettuare il distacco per mancato pagamento (questo ovviamente avviene quando non sono stati presi in considerazione i solleciti): si parla di procedura di default quando c’è un problema di morosità (clicca qui di seguito per sapere chi deve prendersi carico dei debiti quando si effettuano subentro o voltura).
Servizio di ultima istanza e di default – Quali sono le differenze
Come detto, è bene distinguere l’attivazione della FUI, che può avvenire in caso di fallimento dell’azienda con cui si aveva sottoscritto il contratto per la luce e il gas di casa, e quella del servizio di default, previsto invece quando la compagnia interviene e interrompe il servizio come conseguenza di un mancato pagamento delle bollette. Non sempre il default può avvenire comunque in modo automatico: l’azienda infatti si muove in questa direzionequando nemmeno i solleciti sono stati sufficienti per spingere il cliente a regolarizzare la propria posizione. Se il contatore del gas è però presente all’interno della casa diventa necessario prendere contatto con il cliente per mettere il sigillo; ma ovviamente potrebbe esserci resistenza da parte sua. Diverso è invece il caso della luce: i contatori 2g di ultima generazione possono essere facilmente controllati anche a distanza.
Qualora ci fossero problemi nella procedura di sospensione, scatta una situazione particolare richiesta dal fornitore stesso e che prende il nome di cessazione amministrativa. Non avendo effettuato alcun intervento, è possibile per chi vive tra le mura domestiche possa continuare a utilizzare il gas, ma si tratta di un modo di agire non lecito. Una situazione di questo tipo coincide con la chiusura pressoché automatica del contratto (può valere sia per la luce sia per il gas). L’irregolarità non può comunque durare a lungo: è infatti il fornitore a prendere contatto con il distributore locale per comunicare la situazione; a quel punto non ci sarà più alcuna erogazione del servizio.
Anche il default non può comunque durare a lungo proprio perché l’obiettivo è quello di spingere l’intestatario a sistemare ogni pendenza. Il tempo massimo è pari a sei mesi. In alternativa, se non dovesse esserci più la necessità è possibile chiedere la chiusura definitiva dell’utenza (clicca qui per sapere come richiedere la disdetta del Servizio Elettrico Nazionale -. Attenzione, però: se qualcuno dovesse poi prendere possesso dell’appartamento dovrà effettuare una richiesta di subentro) o pensare di sottoscrivere un nuovo contratto.
Quanto costa il Servizio di Ultima Istanza
Pur trattandosi di una situazione temporanea, usufruire del Servizio di Ultima Istanza non è esente da costi. È bene quindi che il cliente sia consapevole delle condizioni da rispettare, anche se il problema non nasce dalla sua volontà. A definire il costo del corrispettivo luce e/o gas a cui sottostare sarà l’ARERA, che farà riferimento a quanto previsto dal mercato tutelato (in questo ambito possono verificarsi variazioni con cadenza trimestrale). Se questo non dovesse essere di suo gradimento, sarebbe quindi opportuno muoversi in tempi brevi per sottoscrivere un contratto con una delle offerte disponibili con il mercato libero.
Una volta trascorsi i primi sei mesi, si potrà procedere ulteriormente con una tariffa maggiorata: oltre a quanto previsto dal regime di maggior tutela, si dovrà aggiungere un parametro stabilito dalla società quando è scattata l’attivazione del FUI.
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