Sisma: proroga al 2020 della sospensione delle bollette luce e gas

di | 22-11-2018 | News Gas e Luce

Sisma: proroga al 2020 della sospensione delle bollette luce e gas
Confronta

Poche ore fa è arrivata la comunicazione che molti stavano aspettando in materia di agevolazioni, esenzioni e sospensione dei pagamenti delle fatture relative alla luce, gas e acqua: l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha comunicato la decisione di prorogare al 2020 i termini di sospensione del pagamento delle bollette per le famiglie e piccole imprese coinvolte negli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, che hanno colpito, in particolar modo, Amatrice (RM), Arquata del Tronto (AP) e Accumoli (RI).

Sommario

Tutte le agevolazioni previste per il Centro Italia

L’Autorità si è pronunciata, finalmente, in merito alle agevolazioni su luce e gas per le famiglie coinvolte nei tragici eventi dal terremoto nel Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come identificate dai provvedimenti delle autorità competenti) del 24 agosto 2016 e degli eventi sismici successivi.

Dopo l’immediata sospensione di 6 mesi del pagamento delle bollette di energia elettrica, gas e acqua per le popolazione terremotate, il 20 aprile 2017 l’Autorità ha stabilito che, a partire dalla data dell’evento sismico per i  successivi tre anni, si azzerassero tutte le componenti tariffarie delle bollette per le utenze.

In prossimità delle scadenza del termine previsto per la sospensione delle agevolazioni (24 agosto 2019), l’Autorità ha prorogato al 2020 i termini di sospensione del pagamento per le fatture. Con la delibera 587/2018/R/com vengono, infatti, attuate le novità previste dalle leggi 89 e 108 del 2018 a favore delle zone terremotate.

In particolare, per i beneficiari delle agevolazioni che hanno dichiarato l’inagibilità dell’abitazione, studio o azienda, la sospensione del pagamento delle bollette viene posticipato di un anno, dal gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Mentre, per quanto riguarda le utenze localizzate nelle cosiddette “zone rosse” del Centro Italia, l’Autorità ha previsto che, la sospensione dei pagamenti delle fatture sia prolungata fono al 31 dicembre 2020 a prescindere dalla dichiarazione di inagibilità della casa in cui si trova la fornitura.

Non solo, perché quest’ultimi saranno esenti fino al 31 dicembre 2020, anche al pagamento delle componenti delle fatture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti per mezzo di reti, per i costi del servizio di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti della bolletta.

Sino alla data indicata sono previste esenzioni anche dai pagamenti relative ai corrispettivi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.

Infine, l’ARERA ha disposto che i venditori di energia elettrica e del gas azzerino le componenti fisse, comprese le componenti della bolletta che dipendono dal venditore per coprire i costi di commercializzazione.

Le disposizioni dell’Autorità riguardano anche la sospensione del pagamento per il servizio idrico e di tutti i corrispettivi che riguardano il servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e delle relative componenti di perequazione.

Le agevolazioni per i territori di Ischia

La delibera 587/2018/R/com dell’Autorità avendo dato attuazione alla normativa, prevede che i titolari di abitazioni inagibili in cui le utenze erano già attive alla data del 21 agosto 2017 nei Comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, potranno beneficiare della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, fino al 1° gennaio 2020, dopo aver presentato la dichiarazione di inagibilità della casa, dello studio o dell’azienda. I venditori e i gestori delle forniture elettriche e gas, dunque, non potranno procedere con eventuali azioni di sospensione della fornitura per morosità anche se esse si fossero verificate prima della data del terremoto.

Dichiarazione di inagibilità dell’immobile

La dichiarazione di inagibilità dell’immobile è un atto con il quale il Comune in cui l’immobile è situato, su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo  e verifica da parte degli enti competenti, certifica l’inagibilità del fabbricato in condizioni di degrado fisico sopravvenuto.

L’atto si ottiene presentando al Comune di residenze un modulo di richiesta (si trova sul sito del Comune) che può essere consegnato:

  • Presso l’apposito ufficio presso il Comune
  • Tramite PEC
  • Tramite posta raccomandata

Inoltre, è bene sapere che, la richiesta di inagibilità dovrà essere accompagnata da marca da bollo e dovranno essere indicati i dati anagrafici e l’ubicazionedell’immobile. Il cittadino richiedente dovrà presentare anche una fotocopia di un documento di identità, una copia del titolo di utilizzo del fabbricato (atto di proprietà , locazione, comodato, donazione ecc.) regolarmente registrato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, una documentazione fotografica circa la condizioni dell’immobile e, infine, una copia della ricevuta dei diritti di segreteria.

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