Distacco fornitura gas per morosità: tutto ciò che c’è da sapere 

di | 06-03-2017 | News Gas e Luce, Notizie Gas

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Distacco fornitura gas per morosità: tutto ciò che c’è da sapere 
Confronta

Vi è mai capitato un distacco fornitura gas per morosità? Spesso succede che un utente non riesce a pagare la bolletta entro la data di scadenza e il gestore, previo avviso, interviene con la sospensione della fornitura del gas. Vediamo insieme come avviene il distacco fornitura gas per morosità, quali sono gli obblighi del venditore e come fare per riattivare il servizio.

Distacco fornitura gas per morosità: come avviene

Come vi abbiamo spiegato, il distacco della fornitura del gas in caso di morosità avviene quando l’utente non paga una bolletta. In questo caso, il venditore della fornitura del gas invia all’utente una raccomandata dove viene indicato il termine ultimo per effettuare il pagamento della fattura: il termine non può essere inferiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata o a 15 giorni dall’invio della suddetta raccomandata.

Il venditore è obbligato a indicare sulla raccomandata:

  • le modalità con cui l’utente dovrà segnalare l’avvenuto saldo della fattura (se via fax, via telefono, via e.mail e così via);
  • il termine ultimo entro cui (se l’utente continua a non saldare il conto) il venditore procederà con la richiesta di distacco fornitura gas per morosità;
  • costi dell’eventuale sospensione e riattivazione della fornitura gas (messa in mora).

Se l’utente non paga la bolletta anche dopo aver ricevuto l’avviso, il venditore potrà richiedere al distributore il distacco fornitura gas per morosità una volta decorsi 3 giorni lavorativi dall’ultimo utile per saldare il debito come indicato nella raccomandata.

Quando non può essere sospesa fornitura gas

Come spiega l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, esistono alcuni casi in cui la sospensione gas non può essere avviata, in particolare non può essere mai distaccata in presenza di clienti definiti come “non disallimentabili”.

Per quanto riguarda gli altri casi, invece, come leggiamo sul sito ufficiale dell’Autorità, il distacco fornitura gas non può essere avviato:

  • Nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi.
  • Se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell’Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall’Autorità.
  • Se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora.
  • Se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente. Il venditore, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non è valido se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo è stato inviato dal cliente oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.
  • Se l’importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.
  • Se la morosità riguarda il mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e pagamenti non espressamente contemplati nel contratto di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi regolata dall’Autorità.

Distacco gas illegittimo

Oggi più che mai, si sente spesso parlare di casi di distacco gas illegittimo. Infatti, può succedere che vengano addebitati nella bolletta gas conguagli basati su importi anomali o su bollette stimate, spesso a causa del cattivo funzionamento dei contatori gas. In questi casi, l’utente è tenuto a inviare un reclamo scritto al proprio venditore, il quale è obbligato a rispondere prima di procedere alla richiesta di distacco fornitura gas.

In situazioni come quella appena descritta si parla di bolletta anomala e a proposito, a partire dal 1° Luglio 2016, sono state introdotte alcune importanti novità da parte dell’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas); secondo le nuove disposizioni, sono immuni dal distacco della fornitura gas se il venditore non risponde al reclamo del cliente:

  • Bollette con importo superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per la luce e al doppio dell’addebito più elevato degli ultimi 12 mesi per il gas.
  • Bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati.
  • Bollette che contengono ricalcoli previsti dalla nuova bolletta 2.0.
  • Bollette emesse dopo l’attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all’autolettura comunicata dall’utente.

Inoltre, adesso il venditore è obbligato a inserire sul proprio sito web una pagina dove l’utente può avere accesso diretto al modulo per il reclamo. Il modulo deve contenere una voce dedicata all’autolettura e il venditore dovrà dare una risposta al cliente entro 40 giorni, se no non gli sarà possibile avviare la sospensione fornitura gas.

Riallaccio gas  dopo distacco fornitura gas per morosità

Avete pagato la bolletta o le bollette arretrate e volete riattivare la fornitura gas sospesa per morosità? Per procedere con il riallaccio gas dovete inviare la richiesta al venditore, allegando i documenti dell’avvenuto pagamento, con la modalità indicata nella raccomandata di avviso di messa in mora.

Una volta ricevuta la richiesta, il venditore deve immediatamente inviare al distributore la richiesta di riattivazione della fornitura gas.

Il distributore, a sua volta, deve riattivare la fornitura entro un giorno feriale (i giorni festivi sono esclusi) dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se per colpa del distributore si ha un ritardo nel riallaccio del gas, l’utente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 euro per riattivazioni eseguite entro il doppio del tempo previsto, di 70 euro entro il triplo del tempo previsto e di 105 euro se viene superato il triplo del tempo previsto.

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