Assicurazione auto scaduta: quanti giorni puoi circolare e cosa rischi

di | 14-11-2025 | News Assicurazioni, News e Varie

Cosa succede quando la polizza è scaduta? Quanto tempo si può circolare senza incorrere in sanzioni?

Assicurazione auto scaduta: quanti giorni puoi circolare e cosa rischi

Che l’assicurazione per l’auto e la moto sia obbligatoria, ormai lo sappiamo tutti. Forse però non tutti sono a conoscenza — o ricordano — che dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per la polizza RCA. Cosa vuol dire? Significa che il contraente deve rinnovare l’assicurazione RC con un atto volontario entro la scadenza prestabilita e non oltre. La domanda però è: quanti giorni posso circolare senza RC? Cosa rischio a circolare senza RC? Diamo qualche risposta.

Sommario

RC scaduta: la “tolleranza”

Il contratto di una polizza RC ha la durata di un anno, anche se per assurdo la scadenza è semestrale (eccezion fatta per le polizze a breve termine). Scaduta l’assicurazione, avrete a disposizione ulteriori 15 giorni di tolleranza. Naturalmente la cosa cessa di esistere se nel frattempo avete stipulato un nuovo contratto assicurativo. In questo caso, dunque, viene mantenuta operante la copertura assicurativa del contratto precedente, proteggendo così l’utente da eventuali sanzioni amministrative relative alla circolazione se si è sprovvisti di polizza RC auto o moto che sia.

Dunque, per quanti giorni si può circolare con l’assicurazione auto o moto scaduta? La risposta è semplice: a partire dalla scadenza della polizza RC auto, ci sono 15 giorni di tolleranza. Chiaramente non ci stiamo inventando nulla, poiché il riferimento normativo è l’art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private. Questo così prevede: “…L’impresa di assicurazione è tenuta … a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza“.

In soldoni, il senso è che in quei 15 giorni non si è soggetti a sanzioni amministrative nel caso in cui si venisse fermati, pur avendo l’assicurazione scaduta da giorni. Cosa forse più importante, è che per quelle due settimane di tolleranza saremo coperti dalla polizza anche in caso di sinistro.

Facciamo però attenzione…

Bisogna naturalmente prestare attenzione ad altre piccole regole. La tolleranza dei 15 giorni è infatti valida per la legislazione italiana e sul nostro territorio. Se dunque state per andare all’estero, non sarete coperti. La cosa, così come i 15 giorni, interessa anche le auto condotte dai neopatentati.

In merito poi alla scadenza — anche a quelle delle rate intermedie di premio — è l’art. 1901 del Codice Civile, comma 2, a disciplinare la cosa: “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

Assicurazione RC: dove trovo la scadenza?

Come potete immaginare, una qualsiasi polizza, auto e moto comprese, ha una data di decorrenza. Da quella data, infatti, scatta la copertura. Vi è poi anche una data di scadenza. A questa data dovremo sommare i famosi 15 giorni di tolleranza. Dove troviamo il “via” e la “chiusura” della polizza? Semplice: entrambe le informazioni sono reperibili sulla propria polizza assicurativa. Qualora non si disponga del certificato assicurativo, potrete accedere al servizio online “verifica copertura assicurativa RCA”, un servizio offerto dal solito Portale dell’Automobilista. Sarà sufficiente selezionare la voce veicolo (l’altra è ciclomotore), scegliere il tipo di veicolo e inserire la targa. Ricordiamo poi che la Compagnia stessa solitamente provvede ad avvisare il contraente 30 giorni prima della scadenza. Una mail, una telefonata, una lettera… in ogni caso avvisano, così da potersi organizzare per rinnovare la successiva RC.

RC scaduta? Ecco le sanzioni

È abbastanza ovvio che in caso di polizza scaduta, se vi fermano, sono dolori. Dopo i 15 giorni, infatti, se non si provvede al rinnovo della polizza RC auto, si incorre in una serie di conseguenze decisamente gravi. A regolare la cosa è l’art. 193 del Codice della Strada. Ecco cosa prevede:

  • sanzione pecuniaria;
  • sequestro del veicolo (fino alla stipula dell’RC della durata di almeno 6 mesi);
  • confisca del mezzo nel caso in cui non vengano pagati multa e oneri di trasporto e custodia del mezzo sequestrato.

Attenzione però, poiché la sanzione può essere ridotta a un quarto di quella comminata in due casi previsti dalla legge:

  • se il rinnovo della polizza RC avviene entro 30 giorni dalla scadenza (15 giorni di tolleranza più altri 15 giorni);
  • se entro 30 giorni il proprietario del mezzo opta per la demolizione e per la radiazione del veicolo posteggiato su strada pubblica e sprovvisto di polizza RCA. La cosa deve essere dimostrata e può essere effettuata solo previo versamento all’organo accertatore di una cauzione pari all’importo minimo della multa.

Veicolo fermo e inutilizzato

Altra situazione ancora è quella del mancato rinnovo nel caso in cui il mezzo non sia utilizzato. In questo caso, per non incorrere in sanzioni è obbligatorio posteggiare il veicolo in un luogo privato e assolutamente non aperto alla circolazione. Pensiamo dunque a un garage, a un cortile condominiale… Attenzione dunque a dove si parcheggia. Se si lascia il mezzo su strada pubblica senza polizza RC, l’auto o la moto sarà in ogni caso considerata comunque in circolazione. Perché questo? Perché, qualora il veicolo — anche se fermo — sia oggetto di sinistro, dovrà essere coperto da assicurazione.

Senza RC Auto, c’è la sospensione della patente

Come abbiamo visto, le sanzioni sono piuttosto “toste”. Tra l’altro, tra i provvedimenti previsti c’è anche la sospensione della patente (da 1 a 2 mesi) nel caso in cui il mancato rinnovo della polizza RCA avvenga per due volte nell’arco di un biennio. In questo caso è previsto anche il raddoppio delle sanzioni, quindi bisogna fare davvero molta attenzione.

È poi importante sapere che in caso di sinistro con assicurazione auto scaduta, le cose si complicano — e non poco. La vittima di un sinistro non avrà infatti modo di rivalersi sul responsabile. Le situazioni, ad esempio, sono quelle in cui l’incidente è causato da:

  • un mezzo rubato;
  • un veicolo senza assicurazione o con polizza scaduta da oltre 15 giorni;

Naturalmente, come tutti sanno, è previsto un fondo da parte di un ente che si occupa proprio di risarcire chi subisce un danno da mezzi non identificati o non assicurati. Si chiama Fondo di Garanzia Vittime della Strada ed è amministrato dalla Consap (in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’IVASS).

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