Controllo elettronico della velocità: al via nuovi controlli
di Andrea Carozzi | 04-11-2016 | Assicurazioni, Assicurazioni RC Auto, News e VarieMinuti contati per chi non è in regola con le assicurazioni. Grazie ai numerosi controlli elettronici della velocità, che da qualche settimana sono diventati operativi, ma soprattutto attivi nello scovare chi circola a bordo di veicoli privi di assicurazione o con revisione scaduta, i furbetti dormiranno sonni meno tranquilli, statene certi!
Controllo elettronico della velocità: come funziona?
Il Ministero dell’Interno ha emesso la circolare 300/A/6822/16/127/9 del 5 ottobre 2016 nella quale si specifica che gli organi di polizia stradale possono usare apparecchi elettronici speciali, dotati di telecamera e collegati al database della Motorizzazione, per verificare in tempo reale la copertura assicurativa RC auto e la revisione dei mezzi in transito.
Non è così più necessario attendere l’omologazione dei dispositivi elettronici per elevare i verbali, nel caso in cui i medesimi strumenti vengano utilizzati in presenza di un organo accertatore (ovvero gli agenti della stradale) che contesti immediatamente l’irregolarità. Anche, laddove la contestazione immediata non è possibile per motivi contingenti (che vanno specificati),il verbale sarà inviato al proprietario del vicolo che potrà ovviamente dimostrare la sua regolarità.
La circolare del Ministero sottolinea infatti che che secondo il Codice della Strada: “la contestazione può essere effettuata anche non immediatamente qualora le violazioni vengano accertate tramite appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”, ma che “il presupposto principale in presenza del quale è consentito derogare al principio della contestazione immediata è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto”.
Controllo Elettronico Velocità e Organo Accertatore
Però, ed è questo l’elemento che cambia le carte in tavola, “l’omologazione o l’approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell’organo accertatore. In questo caso, infatti, il dispositivo è semplicemente uno strumento del quale gli organi di polizia stradale si servono per effettuare dei controlli.
Pertanto, nell’ambito dell’attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l’organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa, e procedere, quindi, all’accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all’effettivo trasgressore.
Di conseguenza, non importa che il dispositivo sia effettivamente omologato basta infatti che operi sotto la supervisione di un organo accertatore.
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