Cosa prevede il bonus matrimonio 2016?

di | 01-07-2016 | Leggi Norme Regole, News e Varie

Cosa prevede il bonus matrimonio 2016?
Confronta

Del bonus matrimonio 2016 per le giovani coppie si è fatto un gran parlare negli ultimi giorni, fino al punto di generare un po’ di confusione. Qui trovate tutte le informazioni necessarie su cosa effettivamente preveda e come richiederlo.

Facciamo subito chiarezza: il bonus matrimonio 2016 non è un incentivo della Comunità Europea per le giovani coppie in procinto di sposarsi. Si tratta invece di un assegno di congedo matrimoniale elargito dall’INPS ai futuri sposi. Vediamo quali sono le modalità di richiesta e i requisiti necessari per usufruire di questo contributo.

Chi può richiedere il bonus matrimonio 2016?

L’incentivo è concesso in occasione del congedo straordinario per il matrimonio, che può essere fruito entro 30 giorni dalle nozze e dura 8 giorni. Entrambi i futuri coniugi devono essere in possesso dei requisiti previsti. Il bonus matrimonio si applica in presenza delle seguenti condizioni:

  • matrimoni civili o concordatari (non religiosi);

  • possesso di un contratto di lavoro da almeno una settimana;

  • fruizione del congedo è entro 30 giorni dalla data delle nozze.

L’assegno può essere richiesto da “operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative”. Inoltre possono fare richiesta:

  • disoccupati che hanno lavorato in una delle suddette tipologie di aziende per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti il matrimonio;

  • i lavoratori che sono temporaneamente fuori servizio per qualche motivo, come ad esempio sospensione o malattia.

Non possono usufruire del bonus matrimonio 2016 i dipendenti di enti locali, statali, commercio, assicurazioni, aziende industriali, agricole, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco.

Ammontare e cumulabilità del bonus

L’assegno è cumulabile solo in presenza di indennità INAIL per infortunio sul lavoro, ma in questo caso dall’importo viene sottratta la cifra versata dall’indennità.

Non è invece cumulabile in caso di maternità, malattia e cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria. In questi casi, tuttavia, al lavoratore sarà assegnato il bonus matrimonio, poiché più favorevole.

Per stabilire l’ammontare dell’importo occorre individuare la categoria di appartenenza di chi ne fa richiesta:

  • operai e apprendisti: 7 giorni di retribuzione;

  • lavoratori a domicilio: 7 giornate di guadagno medio giornaliero;

  • marittimi: 8 giornate di salario medio giornaliero;

  • par-time verticali: occorre fare riferimento ai giorni previsti dal contratto.

In tutti in casi si sottrae il 5,54%, che rimane a carico del lavoratore. Il pagamento, inoltre, è versato dall’INPS per i disoccupati e dai datori di lavoro per i dipendenti.

Modalità di richiesta del bonus matrimonio 2016

Anche in questo caso la tipologia del lavoratore determina condizioni diverse. Gli occupati devono fare domanda al datore di lavoro dopo la fruizione del congedo, entro 60 giorni dalle nozze, presentando un documento tra certificato di matrimonio, stato di famiglia o certificazione sostitutiva di stato coniugale.

I disoccupati devono fare domanda all’INPS entro un anno dalle nozze. La richiesta può essere fatta tramite sito web, patronati o Contact Center, e dev’essere completa di una dichiarazione sostitutiva di certificazione per lo stato di disoccupazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di coniugato, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 che precedevano il matrimonio.

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