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I tutor in autostrada funzionano? Cosa c’è da sapere
di Fabio Caliendo | 31-07-2026 | News e Varie, News NoleggioQualcosa è cambiato per autovelox e tutor. Meno ricorsi e più multe regolari. Se sono attivi i tutor in autostrada? Ecco cosa bisogna sapere

Limiti di velocità, autovelox, Tutor, Tutor 3.0 e chi più ne ha più ne metta! Quando si parla di velocità e apparecchiature elettroniche, c’è sempre molta confusione. Soprattutto negli ultimi tempi, si è scritto moltissimo sul tema dell’omologazione dei dispositivi e delle relative multe elevate con autovelox non pienamente conformi alla normativa. Insomma, alla fine, questi autovelox funzionano oppure no? E i Tutor in autostrada? Cerchiamo di fare chiarezza e vediamo cosa c’è da sapere.
Sommario
La circolare del Viminale del 17 luglio
Iniziamo con il dire che è in vigore il nuovo Decreto Ministeriale che ridefinisce le regole per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità. È stata inoltre prevista una sanatoria per i dispositivi tecnologicamente “superati”, insieme a nuove procedure di controllo. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2026 del Decreto MIT dell’8 giugno 2026, entrato in vigore il 12 luglio 2026, le regole sono cambiate in modo significativo. Il provvedimento ha definito numerosi aspetti relativi alle apparecchiature elettroniche. Si va dalle caratteristiche e dai requisiti tecnici alle procedure di omologazione dei prototipi. Sono state inoltre riviste la taratura e le verifiche di funzionalità delle apparecchiature stesse, nell’ambito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sulle strade.
A chiarirlo è una dettagliata circolare esplicativa del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Con il protocollo 300/STRAD/1/0000020354.U/2026, emanato il 17 luglio 2026 e firmato dal Direttore Centrale, sono state indicate le procedure operative destinate agli organi di Polizia stradale e locale. Vediamo insieme cosa cambia, considerando che si dice addio al DM n. 282/2017.
Cosa cambia
Con la nuova circolare viene superato il precedente decreto ministeriale, il n. 282/2017, ora abrogato dall’articolo 7 del decreto MIT. L’unico aspetto che non cambia riguarda la disciplina sulla segnalazione e sulla visibilità delle postazioni di rilevamento, che rimane provvisoriamente regolata dal Capo 7 del vecchio testo. Dopo anni di controversie legali tra utenti della strada e amministrazioni locali, ora si dovrebbe essere riusciti a fare un po’ di chiarezza, o almeno questa è l’intenzione.
I due principali aspetti sui quali si è intervenuti riguardano la taratura e la verifica di funzionalità. Il Decreto è piuttosto chiaro sul tema delle verifiche periodiche di funzionalità. Queste non servono a misurare la precisione metrologica dei dispositivi, attività che resta invece di competenza esclusiva della taratura periodica. Servono ad accertare l’assenza di malfunzionamenti e il corretto funzionamento complessivo del sistema nel suo ambiente di esercizio.
È stato inoltre introdotto un regime transitorio, così da evitare di paralizzare l’attività di controllo sul territorio nazionale. Le disposizioni sulla taratura previste dal DM n. 282/2017 resteranno in vigore per un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto. L’obiettivo è mantenere validi i certificati attuali ed evitare ulteriore confusione. In ogni caso, dallo scorso 12 luglio, ogni nuova taratura effettuata alla scadenza dei precedenti certificati deve uniformarsi alle nuove procedure, stabilite dal Capo 2 dell’Allegato A del nuovo Decreto.
I vecchi apparati? C’è la “sanatoria”
Naturalmente, i vecchi apparecchi non possono essere semplicemente eliminati. Per questo motivo, nel decreto MIT troviamo l’articolo 6, comma 1. Il Ministero ha infatti previsto una sorta di “sanatoria automatica” che interessa i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi già approvati e inseriti nell’apposito Allegato B del testo ministeriale. Questi sono quindi considerati formalmente omologati a decorrere dal 12 luglio 2026, sia che siano già operativi sulle strade sia che debbano ancora essere installati o messi in funzione. Per gli ulteriori dispositivi approvati prima del DM n. 282/2017 e non inclusi nell’elenco, l’omologazione non è comunque preclusa. Sarà necessario seguire l’iter disciplinato dall’articolo 6, commi 3 e 4, su esplicita istanza del titolare dell’approvazione del prototipo.
Per essere utilizzati legittimamente, gli apparecchi dovranno inoltre essere omologati, iscritti e pubblicati sulla piattaforma telematica ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale n. 305/2025. La circolare MIT n. 17852 del 13 luglio 2026 ha inoltre chiarito che è pienamente sufficiente e idonea l’indicazione degli estremi del decreto di approvazione riportata sulla piattaforma informatica in corrispondenza di ciascun dispositivo.
Autovelox e Tutor: le differenze
Va poi detto che il decreto punta a introdurre una vera e propria svolta tecnica. I protocolli di verifica della funzionalità successivi all’omologazione sono infatti differenti, soprattutto nella fase di prima installazione, definita fase iniziale. Consultando l’Allegato A del Decreto, si trovano metodologie diverse a seconda della natura dell’accertamento. Viene quindi operata una distinzione tra i classici dispositivi per il rilevamento della velocità istantanea, ossia gli autovelox, e i sistemi destinati alla misurazione della velocità media, come i Tutor.
I nuovi protocolli impongono campioni numerici minimi e percentuali minime di acquisizione fotografica o informatica dei veicoli transitati sotto le postazioni. È inoltre previsto l’obbligo di una verifica documentata per ogni singolo transito. Si tratta di un aspetto rilevante, perché la verifica dovrà essere effettuata anche mediante sistemi video ausiliari in grado di associare la velocità rilevata alla targa del veicolo. Gli organi di Polizia utilizzatori dovranno inoltre catalogare e conservare i relativi verbali e i certificati di conformità, rilasciati su carta intestata dal titolare dell’omologazione. L’obiettivo è garantire la tracciabilità del corretto stato dell’apparecchio.
Ogni dispositivo dovrà quindi essere conforme e l’atto notificato all’automobilista dovrà specificare che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento è “omologata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT”. Questa indicazione servirà a garantire la regolarità dello strumento. Dovrebbero quindi ridursi i ricorsi fondati esclusivamente sulla mancata omologazione degli apparecchi.
I Tutor in autostrada funzionano?
Se vi state chiedendo se i Tutor in autostrada funzionino, la risposta è sì. Attualmente sono in totale 204 le tratte controllate dal Tutor, per una lunghezza complessiva di circa 1.987 km di carreggiate autostradali. Di queste, 178 si trovano sulle autostrade in concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A., per un’estensione complessiva di 1.800 km.
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