Piccolo tamponamento senza CID: cosa fare, denuncia e risarcimento

di | 24-10-2026 | News Assicurazioni, News e Varie

In caso di piccolo incidente, si può compilare il CID. Cosa succede se non lo abbiamo? Ecco cosa c'è da sapere

Piccolo tamponamento senza CID: cosa fare, denuncia e risarcimento

Purtroppo può capitare di fare un incidente. L’importante è non farsi male. Si prendono i documenti e si procede con la compilazione del modulo CID. Attenzione, però: cosa succede se non abbiamo il CID? Come funziona la denuncia? E il risarcimento varia? Vediamo insieme cosa c’è da sapere.

CID: cos’è e perché è utile

Partiamo dall’inizio: cos’è il CID? È il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, noto anche come modulo CAI. È un documento che i conducenti coinvolti nel sinistro possono compilare e firmare congiuntamente, riportando i dati e la descrizione dell’incidente. Con la firma di entrambi si costituisce una dichiarazione concordata, che permette di semplificare la gestione del sinistro da parte delle compagnie assicurative.

Non è obbligatorio avere il CID cartaceo con sé, né ottenere la firma di entrambi i conducenti. È invece obbligatorio denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa, come previsto dall’articolo 143 del Codice delle assicurazioni private.

In caso di disaccordo, infatti, è possibile compilare e firmare il CAI anche singolarmente. Tuttavia, la firma congiunta può agevolare gli accertamenti e ridurre i tempi previsti per l’offerta di risarcimento dei danni materiali. Come chiarisce l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), la doppia sottoscrizione consente di abbreviare il termine da 60 a 30 giorni.

Ricordiamo, inoltre, che dall’8 aprile 2026 le compagnie assicurative devono mettere a disposizione anche il CAI digitale, compilabile e trasmissibile tramite app o piattaforme web. Il modulo cartaceo continua comunque a essere valido e gli automobilisti possono scegliere quale versione utilizzare.

Nessun CID: quando può capitare?

Ci sono alcuni casi specifici in cui non si riesce a compilare il modulo CID oppure a ottenere la firma di entrambi i conducenti:

  • Rifiuto di uno dei conducenti di firmare
  • Assenza del modulo o impossibilità di accedere alla versione digitale
  • Pirateria stradale (fuga del conducente responsabile)
  • Sinistri in cui non si raggiunge un accordo sulla dinamica

Attenzione, però: la presenza di feriti o il coinvolgimento di più di due veicoli non impediscono di utilizzare il CAI. In caso di incidente con tre mezzi, ad esempio, è possibile compilare due moduli.

Cosa fare subito dopo il sinistro

Vediamo cosa bisogna fare subito dopo l’incidente. Bisogna innanzitutto verificare che non ci siano feriti e mettere in sicurezza la zona, evitando di esporsi a ulteriori pericoli. Se qualcuno ha bisogno di soccorso, è necessario chiamare tempestivamente il 112.

Successivamente, bisogna raccogliere le informazioni essenziali, come i dati anagrafici del conducente dell’altro veicolo, quindi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Vanno presi anche i dati del veicolo, ossia targa, marca e modello. Ovviamente servono anche i dati assicurativi, quindi il nome della compagnia e il numero di polizza RC auto.

Infine, le generalità degli eventuali testimoni presenti, con il relativo recapito telefonico. Ricordiamo che, nei sinistri con soli danni materiali, i testimoni devono essere identificati fin dalla denuncia o comunque dal primo atto formale inviato alla compagnia, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Se la controparte si rifiuta di fornire le informazioni necessarie, è consigliabile contattare le Forze dell’Ordine.

Fare foto e video

Se non c’è il CID, per ricostruire la dinamica è meglio fare dei video e delle foto. Bisogna documentare la posizione dei mezzi prima di spostarli, quando possibile e senza compromettere la sicurezza della circolazione (con riferimenti stradali visibili, come segnaletica, incroci, edifici, ecc.).

Si devono vedere i danni di ciascun veicolo, con inquadrature sia ravvicinate che d’insieme. Meglio registrare anche le eventuali tracce sull’asfalto, come segni di frenata, detriti, fluidi, nonché le condizioni della strada (segnaletica, visibilità, stato del manto).

Vanno documentate le targhe di tutti i veicoli coinvolti e, se c’è una dashcam, ricordiamoci che il filmato registrato può costituire un elemento di prova utile per ricostruire la dinamica.

Forze dell’Ordine

Come già accennato, nei casi difficili o quando uno dei conducenti si rifiuta di collaborare, si consiglia di rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Il verbale di accertamento redatto dagli agenti costituisce un atto pubblico e può essere importante per la ricostruzione del sinistro.

Ricordiamo che, in caso di incidente con feriti, l’articolo 189 del Codice della Strada impone di fermarsi e prestare l’assistenza necessaria alle persone coinvolte. È quindi fondamentale attivare tempestivamente i soccorsi, chiamando il 112.

La presenza di lesioni personali non comporta automaticamente un obbligo generalizzato di intervento delle Forze dell’Ordine in ogni incidente, ma l’intervento può rendersi necessario in base alla gravità e alle circostanze dell’accaduto.

La denuncia senza CID

Se non c’è il CID, il sinistro deve comunque essere denunciato alla propria compagnia assicurativa, generalmente entro tre giorni da quando si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza, come previsto dall’articolo 1913 del Codice civile.

Attenzione ai ritardi: l’articolo 1915 distingue tra omissioni dolose e colpose, prevedendo conseguenze differenti. In particolare, l’omissione dolosa può comportare la perdita del diritto all’indennità, mentre quella colposa può determinarne una riduzione in base al pregiudizio subito dalla compagnia. Il semplice ritardo, quindi, non comporta automaticamente la perdita del diritto al risarcimento.

La denuncia può essere presentata utilizzando il CAI compilato e firmato da un solo conducente. Se il modulo non è disponibile, è comunque necessario informare per iscritto la compagnia, attraverso una denuncia cautelativa del sinistro.

Qui dovremo riportare:

  • Data, ora e luogo esatto del sinistro
  • Descrizione dettagliata della dinamica secondo la propria ricostruzione
  • Dati del veicolo e dell’altro conducente, se disponibili
  • Dati assicurativi dell’altro veicolo, se conosciuti
  • Descrizione dei danni riportati dal proprio veicolo e, se applicabile, delle lesioni personali subite
  • Elenco delle prove raccolte (fotografie, video, testimoni, eventuale verbale delle Forze dell’Ordine)

Naturalmente, insieme alla denuncia dovrete allegare i vari documenti probatori, come foto, eventuale copia del verbale delle Forze dell’Ordine e dati dei testimoni, se presenti.

Ricordiamo, inoltre, che la sola denuncia del sinistro non equivale necessariamente a una richiesta completa di risarcimento: quest’ultima deve contenere tutte le informazioni previste dalla normativa, necessarie per avviare i termini della procedura liquidativa.

CARD: la procedura di indennizzo diretto

È importante sapere che, quando ricorrono le condizioni previste per il risarcimento diretto, il danneggiato può rivolgersi alla propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento, senza dover presentare la richiesta direttamente all’assicuratore del responsabile.

Il sistema si basa sulla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che regola i rapporti tra le compagnie.

La procedura è valida anche in mancanza del CID firmato da entrambi, a patto che l’incidente avvenga in Italia, coinvolga soltanto due veicoli identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia e che siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.

Per quanto riguarda le lesioni personali del conducente danneggiato, il limite è pari al 9% di invalidità permanente, non a 9 giorni di prognosi.

La presenza di passeggeri feriti, anche con lesioni più gravi, non esclude automaticamente il risarcimento diretto per i danni che rientrano nella procedura. Le lesioni dei terzi trasportati seguono, infatti, una disciplina specifica.

Se ci sono più di due veicoli coinvolti, lesioni del conducente superiori al 9% di invalidità permanente, danni fisici a passanti e/o veicoli immatricolati all’estero, si applica generalmente la procedura ordinaria, presentando la richiesta alla compagnia del responsabile del sinistro.

Il responsabile nega la colpa e manca il CID

Naturalmente, se uno dei conducenti nega la propria responsabilità e dunque non firma il CID, oppure se manca il modulo, la compagnia assicurativa dovrà effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica.

I tempi di gestione potrebbero quindi allungarsi, soprattutto in presenza di versioni contrastanti. Ecco che, in questo caso, foto, video e verbale delle Forze dell’Ordine, così come le testimonianze di terzi, serviranno per sostenere la propria ricostruzione dei fatti e accertare le eventuali responsabilità.

Risarcimento senza CID: le tempistiche

Se non c’è il CID firmato da entrambi i conducenti, i termini per l’offerta di risarcimento dei danni materiali sono generalmente più lunghi. La normativa, in particolare l’articolo 148 del D.Lgs. 209/2005, prevede:

  • 30 giorni per i sinistri con soli danni materiali, quando il modulo CAI è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti;
  • 60 giorni per i sinistri con soli danni materiali, in assenza della doppia firma sul CAI;
  • 90 giorni per i sinistri con lesioni alle persone, con decorrenza legata alla presentazione della documentazione medica richiesta, compreso il certificato di avvenuta guarigione o stabilizzazione dei postumi.

Attenzione: questi termini riguardano la formulazione dell’offerta di risarcimento da parte della compagnia, oppure la comunicazione dei motivi per cui non viene formulata un’offerta. Non indicano necessariamente il tempo necessario per ricevere il denaro.

I termini decorrono dalla ricezione di una richiesta di risarcimento completa delle informazioni previste dalla legge, tenendo conto delle specifiche disposizioni per i danni alla persona. In caso di documentazione incompleta, la compagnia può richiedere le integrazioni necessarie, con conseguenze sulle tempistiche.

Una volta accettata l’offerta di risarcimento, la compagnia deve effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.

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