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Tempi liquidazione sinistro dopo perizia: cosa devi sapere
di Erika | 11-12-2021 | News e VarieQuando si resta coinvolti in un incidente stradale, uno dei dubbi più pressanti, per qualunque assicurato, è sempre lo stesso: quali sono i tempi per la liquidazione del sinistro dopo la perizia? Scopriamolo nella guida che segue.
Quanto tempo ha l’assicurazione per liquidare un sinistro dopo la perizia? Non si tratta certo di un un dubbio di poca importanza, soprattutto se il danno subito è di grande entità e, se al danno al veicolo, si aggiunge anche il danno fisico alla persona. Diciamo subito che i tempi per la liquidazione del sinistro dopo la perizia tecnica sono variabili. Tuttavia, essendo questi stabiliti dalla legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a rispettare certe tempistiche. Vediamo insieme, nella guida che segue, cosa dice la legge sui tempi per la liquidazione del sinistro, qual’è la procedura corretta per ricevere il risarcimento nel più breve tempo possibile e cosa fare nel caso in cui la compagnia di assicurazione non rispetti i tempi stabiliti dalla normativa.
Sommario
Tempi liquidazione sinistro dopo perizia: cosa dice la legge
La legge che stabilisce i tempi per la liquidazione di un sinistro stradale è il Codice delle Assicurazioni Private. Per la precisione l’art. 148 dal titolo “Procedura di risarcimento” al comma 1 recita:
“Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro […]”.
E al comma 2:
“[…] per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso […] L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
Tempi per il risarcimento del sinistro
I termini entro cui la compagnia di assicurazione è obbligata a formulare la sua proposta di risarcimento sono:
- 60 giorni per danni a cose in assenza di modello CAI con doppia firma;
- 30 giorni per danni a cose in presenza di modello CAI con doppia firma;
- 90 giorni per danni da lesioni o in caso di morte.
I tempi per la liquidazione del sinistro dopo la perizia variano quindi in base alla tipologia del danno subito – danni a cose o a persone – e in base alla documentazione presentata nella fase di richiesta di risarcimento. Ricordiamo, infatti, che la compagnia di assicurazione è obbligata a rispettare i tempi stabiliti dalla legge solo se l’assicurato presenta tutti i documenti richiesti. Per questo motivo, se si vuole ricevere il risarcimento nel più breve tempo possibile, è importante seguire la giusta procedura.
Liquidazione sinistro: come richiedere il risarcimento
La cosa più importante da sapere quando si richiede un risarcimento danni in seguito a un sinistro stradale, è che esistono due diversi iter: il risarcimento diretto e la procedura ordinaria. Il risarcimento diretto prevede che l’assicurato danneggiato invii la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione. Nel caso della procedura ordinaria, invece, l’automobilista danneggiato dovrà inviare la richiesta di liquidazione del danno alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente. Qual’è la differenza tra le due procedure? La richiesta di risarcimento diretto può essere inviata soltanto nei seguenti casi:
- il sinistro stradale deve coinvolgere soltanto due veicoli, senza il coinvolgimento di altre vetture;
- in caso di sinistro tra più di due veicoli, il risarcimento diretto può essere richiesto soltanto se i conducenti degli altri veicoli coinvolti non abbiano alcuna responsabilità nell’incidente;
- entrambe le vetture coinvolte nel sinistro devono essere a motore e immatricolate in Italia, a San Marino oppure nella Città del Vaticano;
- entrambi i veicoli devono essere regolarmente assicurati;
- entrambe le compagnie di assicurazione devono aver aderito alla CARD, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.
Sia che si chieda il risarcimento diretto alla propria compagnia di assicurazione, sia che si segua la procedura ordinaria, i documenti da allegare alla richiesta di risarcimento dovranno essere sempre gli stessi. Vediamo quali sono.
I documenti da allegare alla richiesta di risarcimento danni
La richiesta di risarcimento danni deve contenere il maggior possibile di informazioni utili a facilitare il lavoro della compagnia di assicurazione e velocizzare la pratica per la liquidazione del sinistro dopo la perizia tecnica. I documenti da allegare alla richiesta di rimborso sono, nel caso di danni materiali, i seguenti:
- la denuncia dell’incidente alle Forze dell’Ordine se presente;
- il modulo CAI compilato in ogni sua parte con i dati anagrafici degli assicurati (nome e cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza); i dati del veicolo (modello, targa e anno di immatricolazione); la descrizione delle circostanze dell’incidente; la forma di entrambi i conducenti;
- dichiarazioni di eventuali testimoni se presenti;
- una copia del libretto di circolazione della vettura;
- foto dei danni subiti dal veicolo;
- il preventivo o la fattura delle eventuali riparazioni effettuate prima della perizia tecnica;
- il luogo e gli orari in cui la compagnia di assicurazione potrà ispezionare il veicolo danneggiato per valutare l’entità del danno.
In caso di danni fisici oltre che materiali, oltre alla documentazione sopra indicata occorrerà allegare alla richiesta di liquidazione la seguente certificazione:
- l’età, l’attività e il reddito della persona danneggiata;
- certificazione medica attestante l’entità delle lesioni subite (compresa l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti);
- eventuale certificato di morte;
- eventuali assicurazioni sociali (Inail, Inps, ecc.) sottoscritte prima dell’incidente.
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