Per cosa si può chiedere l’anticipo del TFR: tutti i casi

di | 16-03-2017 | Leggi Norme Regole, Prestiti

Per cosa si può chiedere l’anticipo del TFR: tutti i casi
Confronta

Il trattamento di fine rapporto – conosciuto da tutti come TFR, liquidazione o, infine, buonuscita – è una somma di denaro che viene erogata dalle aziende ai lavoratori dipendenti alla fine del rapporto di lavoro.

Ci sono dei casi, però, in cui è possibile accedere a questa somma di denaro prima della cessazione del rapporto di lavoro.

A volte può capitare che il lavoratore si trovi in difficoltà economiche oppure che abbia bisogno di una somma di denaro per poter acquistare o ristrutturare casa per sé o per i propri figli, per affrontare spese improvvise dovute a cure mediche oppure per investire nella propria formazione. In tutti questi casi è possibile accedere al TFR prima che finisca il rapporto di lavoro.

Ci sono tuttavia dei limiti e delle regole precise per poter chiedere il TFR in anticipo. Vediamo insieme per cosa richiedere anticipo TFR, come funziona il trattamento di fine rapporto, da quali leggi è regolato e chi può richiederlo.

Trattamento di fine rapporto. Cosa è e come funziona

Il trattamento di fine rapporto è regolato dall’articolo 2120 del Codice Civile il quale contiene la seguente clausola: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (3). Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, […], e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (4).

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto”.

Per cosa richiedere l’anticipo del TFR. La normativa

Per cosa richiedere anticipo TFR? Ecco i casi previsti dalla normativa per poter chiedere e ottenere un anticipo del trattamento di fine rapporto:

  • la somma massima che può essere richiesta è pari al 70% dell’importo maturato;
  • il datore di lavoro può concedere annualmente anticipi del TFR nella misura massima del 10% dei dipendenti che ne fanno richiesta, numero che non deve superare il 4% dei dipendenti totali. Questo per evitare di sottrarre alle imprese di piccole dimensioni somme di denaro troppo elevate. Vengono escluse, infatti, dalla legge le aziende che si dichiarano in crisi;
  • l’anticipo del TFR può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;
  • possono chiedere l’anticipo del TFR solo i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • i motivi per poter richiedere un anticipo del TFR sono l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, spese mediche straordinarie. In entrambi i casi la richiesta va accompagnata dalla presentazione della documentazione necessaria. Per l’acquisto della prima casa è sufficiente presentare il contratto preliminare di vendita, per le spese mediche straordinarie occorrerà invece consegnare una certificazione redatta dalle strutture pubbliche sanitarie;
  • nel caso di decesso del lavoratore, il TFR spetta al coniuge, ai figli se erano a suo carico oppure ai parenti entro il terzo grado. Nel caso in cui non ci siano eredi, si fa riferimento alle norme della successione legittima.

Abbiamo visto quindi come per poter richiedere l’anticipo del TFR occorrano determinati requisiti. Questi limiti tuttavia possono essere superati in sede di contrattazione collettiva o di accordi individuali per cui, in realtà, è possibile fare richiesta del TFR prima della cessazione di rapporto di lavoro anche in altri casi.

Un passaggio molto importante dell’articolo 2120 del Codice Civile consente infatti, al dipendente, di accordarsi sull’anticipo del TFR. Il passaggio recita: ”condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se c’è accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, ogni richiesta di erogazione dell’anticipo del TFR può essere legittimamente accolta anche se va sempre giustificata previa presentazione di opportuna documentazione.

Dunque, l’anticipo del TFR può essere concesso anche in casi diversi dall’acquisto della prima casa o delle spese mediche starordinarie, prima degli 8 anni di servizio e anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro. Vediamo ora per cosa richiedere anticipo TFR.

Per cosa richiedere l’anticipo del TFR. Le eccezioni

Oltre all’acquisto della prima casa e alle spese mediche, ci sono alcune eccezioni. Ecco per cosa richiedere anticipo TFR nei casi non previsti dalla normativa:

  1. Ristrutturazione o costruzione prima casa

La giurisprudenza equipara all’acquisto della prima casa anche le due ipotesi della costruzione in proprio e della ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli. In entrambi i casi, la richiesta di anticipo del TFR va accompagnata da una documentazione che dimostri la necessità della spesa, ossia i costi devono essere considerati necessari a consentire l’abitabilità di una casa adibita a prima abitazione del dipendente oppure dei figli.

  1. Spese per il proprio matrimonio o del figlio/a

In questo caso, trattandosi di una richiesta non prevista dalla normativa vigente, l’accettazione o meno della richiesta di anticipo del TFR da parte dell’azienda dipenderà da un accordo privato tra impresa e dipendente. Se accettato, l’anticipo del TFR richiederà la presentazione del preventivo di spesa e della fattura – o scontrino fiscale – a cose fatte.

  1. Adozioni internazionali

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR per adozioni internazionali, va precisato che l’adozione comporta la necessità che gli aspiranti genitori adottivi trascorrano un periodo di permanenza all’estero. In questo caso, il diritto che hanno i lavoratori è quello di poter usufruire di un congedo facoltativo di durata pari al periodo di permanenza all’estero nello Stato straniero richiesto per l’adozione. Questo congedo non è retribuito, e per tale motivo può essere richiesto un anticipo del TFR, che viene corrisposto con la retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo. Per ottenere l’anticipo del TFR dal datore di lavoro è necessario che l’Ente autorizzato certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.

  1. Congedi parentali nei primi 8 anni di vita del bambino

Un altro caso in cui è possibile chiedere e ottenere l’anticipo del TFR è quello del congedo parentale durante i primi 8 anni di vita del bambino. L’articolo 7 della Legge n. 53/2000 – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione – recita:” Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, […], del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, […]”.

  1. Congedi per la formazione extra lavorativa o per la formazione continua

Infine, è possibile chiedere e ottenere l’anticipo del TFR nel caso di congedi dovuti alla formazione extra lavorativa o alla formazione continua. Sempre l’articolo 7 della stessa Legge n. 53/2000 recita:” Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, […], del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui […] agli articoli 5 e 6 della presente legge”.

Si invita il lettore a verificare che le eventuali offerte descritte nel post siano ancora attivabili e vengano proposte alle stesse condizioni economiche

Compila il modulo!

Sarai contattato gratuitamente da un nostro operatore per una consulenza sulle migliori offerte

  • Servizio Gratuito Nessuna commissione
  • Nessun obbligo Nessun impegno
  • Le migliori offerte Prezzi bassi

Richiedi Proseguendo si accettano i Termini e Condizioni di servizio che includono la possibilità di essere richiamati per il servizio di consulenza

Newsletter - Informativa sulla privacy

La Newsletter di comparasemplice.it è pubblicata sul sito Internet istituzionale distribuita via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina.

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella possibilità da parte degli utenti interessati di ricevere di comunicazioni promozionali relative a prodotti e/o servizi di Cloud Care srl. o di terzi mediante impiego del telefono con operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (es. email, sms, fax mms, autorisponditori) e/o posta cartacea.

Il titolare del trattamento è CLOUD CARE SpA , con sede in Corso della Vittoria, 31/A, Novara; PEC: cloudcare@legalmail.it.

I dati saranno trattati esclusivamente secondo le finalità di cui al punto 3 e punto 6 dell’informativa generale di Cloud Care srl presente sul sito www.comparasemplice.it.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Cloud Care SpA, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) inviando una email all’indirizzo cloudcare@legalmail.it.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Si può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal nostro database scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@comparasemplice.it.