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Ristrutturare casa: i permessi da richiedere
di Chiara Durante | 13-02-2017 | Leggi Norme Regole, News Assistenza casa[""]

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109.92 €/Se pensavate di sapere tutto su ristrutturare casa, sappiate che, con l’entrata in vigore del decreto SCIA 2, sono cambiate le procedure amministrative per l’esecuzione di lavori nelle abitazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
AUTORIZZAZIONI PER RISTRUTTURARE CASA
Volete ristrutturare casa? Per farlo dovete, per prima cosa, ottenere dal Comune il titolo autorizzativo, quindi comunicare all’ente i lavori che si vogliono eseguire nella propria casa corredati da diversi documenti, primi tra i quali un progetto redatto da un tecnico abilitato e l’asseverazione del professionista.
Che cos’è l’asseverazione del professionista? Si tratta di una dichiarazione con cui il professionista attesta:
- la rispondenza dei lavori da eseguire alle norme esistenti in materia edilizia (quindi antisismica, risparmio energetico, barriere architettoniche, …)
- la conformità allo strumento urbanistico e al Regolamento Edilizio vigenti
In poche parole l’asseverazione sostituisce le verifiche che dovrebbero essere eseguite dal Comune. L’unico titolo autorizzativo che deve rilasciarvi direttamente il Comune è il Permesso di Costruire.
RISTRUTTURARE CASA: COSA CAMBIA CON IL DECRETO SCIA 2
Con l’entrata in vigore del decreto n. 222 del 2016, il cosiddetto decreto SCIA 2, le 5 procedure amministrative che servivano fino a poco tempo fa per iniziare i lavori in casa sono diventate 3:
• Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
• Permesso di Costruire
Quindi sono state abolite la Comunicazione di Inizio Lavori semplice (CIL) e la Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Insieme al decreto Scia 2 è stata emanata una tabella dove sono elencati 150 tipologie di interventi edilizi e, per ciascuno di essi, il relativo titolo abilitativo richiesto. Vediamo insieme le procedure amministrative principali.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Ci sono alcuni interventi per ristrutturare casa che non hanno bisogno dell’autorizzazione del Comune, ovvero gli interventi di attività edilizia libera, quelli di manutenzione ordinaria definiti dall’art. 3, comma 1, lettera A del Testo Unico dell’Edilizia: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Con il decreto SCIA 2 si sono aggiunti anche:
- interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità fissato dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
QUANDO PRESENTARE LA CILA
Invece, per altri tipi di lavori è necessario presentare una CILA, ossia una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Serve la CILA per:
- manutenzione straordinaria non riguardanti le parti strutturali dell’edificio
- restauro e risanamento conservativo non riguardanti le parti strutturali dell’edificio
- cambio di destinazione d’uso senza opere di immobili adibiti a esercizio d’impresa
QUANDO PRESENTARE LA SCIA
È necessario presentare la SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, quando si devono effettuare i seguenti lavori:
- manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio
- restauro e risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio
- ristrutturazione edilizia
- varianti in corso d’opera a Permesso di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterano la sagoma degli edifici vincolati
Secondo questa procedura amministrativa, è possibile cominciare i lavori il giorno stesso della presentazione della SCIA e il termine di ultimazione è di 3 anni.
CHE COS’È LA SUPER SCIA
Oggi la SCIA può essere utilizzata anche in sostituzione del Permesso di Costruire (la cosiddetta super SCIA) in alcuni casi quali:
- ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comporti modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti o, limitatamente agli immobili nei centri storici, mutamenti della destinazione d’uso, o comporti modifica della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
- nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinate da piani attuativi contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- nuova costruzione effettuata in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
In questo caso, è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori di ristrutturazione casa.
PERMESSO DI COSTRUIRE
L’ultima procedura di cui vi parliamo è il Permesso di Costruire che in pratica rimane soltanto per i lavori più consistenti come:
- nuove costruzioni
- ampliamenti
- ristrutturazione urbanistica
- modifiche dei prospetti
- mutamenti della destinazione d’uso di immobili compresi nei centri storici
- modifiche della sagoma di immobili vincolati
I lavori devono iniziare entro 1 anno dal rilascio del permesso e concludersi entro 3 anni.
Se state pensando di ristrutturare casa, non mancate di valutare una copertura assicurativa che vi permetta di sconguirare i rischi legati ai guasti che potrebbero interessare gli impianti dell’abitazione (impianti idraulici, elettrici o gas), grazie all’intervento di esperti qualificati.
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