Voltura e subentro su contatore moroso: chi paga i debiti?
di Fabrizio Comerci | 13-12-2018 | Energia, Gas, Leggi Norme RegoleAttivare un nuovo contratto su un contatore sul quale pendono morosità può diventare un’odissea paradossale. Tanto da doversi fare carico dei debiti del precedente titolare per poter ottenere la voltura o il subentro per la fornitura di luce e gas. L’ambiguità che ha caratterizzato da sempre questa particolare procedura non ha aiutato il consumatore che, spesso, si è trovato a dover affrontare una spesa imprevista e non dovuta.
Ultimamente è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion rivolta ai fornitori di luce e gas operanti sul mercato, per chiedere maggiore chiarezza sulle procedure di voltura e subentro in presenza di contratto moroso.
Sommario
- Voltura e subentro quando il precedente proprietario non ha pagato le bollette: la moral suasion l'AGCM
- I 18 operatori che hanno risposto all'appello dell'AGCM
- Come provare l'estraneità alla morosità pregressa sul contatore
- Voltura e Subentro: i casi in cui si devono pagare le morosità sulle bollette del vecchio intestatario
Voltura e subentro quando il precedente proprietario non ha pagato le bollette: la moral suasion l’AGCM
Il 30 novembre scorso, l’AGCM ha reso noto che 18 operatori del mercato luce e gas hanno risposto positivamente alla moral suasion richiedente maggiore chiarezza sulle condizioni e i casi di voltura o subentro in cui i consumatori sono tenuti a pagare le morosità pregresse. Vale a dire i corrispettivi ancora dovuti dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o gas, prima di poter attivare la nuova fornitura.
La condizione che AGCM ha voluto fosse esplicita, e segnata nero su bianco in contratti e materiale informativo degli operatori, è l’impossibilità di condizionare l’esito positivo delle procedure di voltura e subentro al pagamento dei debiti contratti dal precedente titolare della fornitura, qualora il richiedente sia estraneo alla morosità.
I 18 operatori che hanno risposto all’appello dell’AGCM
Eliminare le ambiguità sulle regole e i passaggi nei quali si possono annidare scorrettezze è un’operazione necessaria per poter contare su un mercato realmente libero e sano. La risposta di 18 fornitori del mercato luce e gas, che hanno prontamente adeguato la loro comunicazione per chiarire al consumatore le modalità per provare l’estraneità alla morosità, è un passo che rende il nostro mercato libero più maturo.
Gli operatori che hanno risposto all’appello dell’AGCM sono le seguenti:
Acea Energia, AGSM Energia, Axpo Italia, Edison Energia, Enel Energia, Engie Italia, Eni Gas e Luce, Estra Energie, Eviva, Geko, Gelsia, Green Network, Lw Energy, MBI Gas e Luce, Miwa Energia, Optima Italia, Repower Vendita Italia e Sorgenia.
Come provare l’estraneità alla morosità pregressa sul contatore
In caso di fatture insolute sul punto di prelievo della luce (POD) o del gas (PDR), il fornitore, al fine di attestare l’estraneità alla morosità del richiedente l’attivazione della nuova fornitura, potrà richiedere alcuni documenti o di rilasciare una dichiarazione di estraneità con il precedente intestatario (nessun legame parentale di primo grado né di convivenza).
Ogni fornitore può prevedere procedure di verifica differenti, anche a seconda che si tratti di utente residenziale o partita Iva. Per tale motivo è consigliabile informarsi attraverso il sito del fornitore d’interesse, cercando le pagine informative su voltura e subentro, i documenti richiesti per l’attestazione di estraneità al titolare moroso.
Voltura e Subentro: i casi in cui si devono pagare le morosità sulle bollette del vecchio intestatario
- Il parente – Il caso più ovvio è quello nel quale il richiedente voltura o subentro sia un parente di primo grado dell’ex titolare moroso. La società fornitrice si potrà rifiutare di attivare la fornitura finché non verranno saldati i debiti pregressi.
- L’erede – Al richiedente voltura mortis causa (l’erede del defunto titolare moroso) verrà richiesto di saldare il debito, prima di poter ottenere la fornitura a proprio nome.
- Il convivente a qualsiasi titolo – Lo stesso vale per il richiedente che risulti aver coabitato con il titolare moroso. In questo caso, infatti, si profila una responsabilità in solido nella morosità.
- L’azienda oggetto di cessione – Il debito sarà dovuto nel caso in cui la morosità risulti dai libri contabili obbligatori.
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