I dubbi più frequenti sulle assicurazioni: polizza auto scaduta e proprietario auto diverso da contraente
di Redazione ComparaSemplice | 18-11-2019 | Assicurazioni RC AutoSe sei alla ricerca di informazioni sulla scadenza dell’assicurazione (e in particolare sulla copertura assicurativa dopo la scadenza) e sulla possibilità di essere il contraente di una polizza auto di una vettura non di tua proprietà, sei nel posto giusto! Cerchiamo subito di risolvere i dubbi che ti hanno portato fino a qui.
Sommario
- POLIZZA AUTO SCADUTA: 15 giorni di copertura gratuita
- La Legge 221/2012 e l’abrogazione del tacito rinnovo
- La tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza
- Contraente polizza auto di una vettura non di proprietà
- Differenze tra assicurato, contraente e intestatario al PRA
- Si può essere il contraente di una polizza auto di una vettura non di proprietà
- La sentenza della Corte di Cassazione
POLIZZA AUTO SCADUTA: 15 giorni di copertura gratuita
La tua assicurazione auto è scaduta? Per 15 giorni puoi stare tranquillo! Con una circolare diffusa il 14 febbraio 2013, il Ministero dell’Interno ha infatti definitivamente chiarito che la copertura per l’assicurazione RC auto, dopo l’abolizione del tacito rinnovo, resta operativa per 15 giorni dopo la scadenza: gli automobilisti trovati con il tagliando assicurativo scaduto entro questo termine non saranno pertanto multati.
La Legge 221/2012 e l’abrogazione del tacito rinnovo
Con la legge 221/2012 si è sancita l’abrogazione del tacito rinnovo per le polizze auto: il contratto assicurativo si estingue quindi automaticamente al momento della sua scadenza naturale. In questo modo decade la precedente regola del “silenzio-assenso”: il contratto di responsabilità civile non potrà avere una durata maggiore di 12 mesi e non potrà essere rinnovato alla scadenza senza che sia manifestata un’esplicita volontà in questo senso da parte del contraente della polizza. Inoltre, la nuova normativa ha stabilito l’obbligo per le compagnie assicurative di comunicare con un preavviso minimo di 30 giorni all’assicurato la scadenza della garanzia, allo scopo di evitare per quanto è possibile il rischio di eventuali dimenticanze.
La tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza
Può capitare che allo scadere della polizza auto, l’automobilista non abbia la possibilità di rinnovarla o non abbia trovato ancora l’alternativa che fa al caso suo. Per tutelare l’assicurato e preservarlo dal rischio di multe nel caso fosse trovato con l’assicurazione auto scaduta e sprovvisto della documentazione obbligatoria che attesti l’avvenuto pagamento della garanzia, è stato fissato un periodo di copertura gratuita della durata di 15 giorni dopo la scadenza. Durante queste due settimane il conducente resta libero di circolare con il proprio veicolo e decidere nel frattempo se rinnovare la polizza presso la stessa compagnia assicurativa o preferire un’offerta più consona alle proprie esigenze.
Contraente polizza auto di una vettura non di proprietà
Il tuo dubbio riguarda la possibilità di essere contraente di una polizza auto di una vettura non di tua proprietà? Vediamo di chiarirlo immediatamente, facendo però prima chiarezza su quali siano i protagonisti in un’assicurazione auto.
Differenze tra assicurato, contraente e intestatario al PRA
L’assicurato è il soggetto nell’interesse del quale è sottoscritta la polizza auto e insieme colui che ha diritto all’eventuale risarcimento da parte della compagnia. Il contraente è la persona che stipula il contratto di assicurazione auto impegnandosi al pagamento del premio. È invece l’ intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) il proprietario del veicolo risultante dal libretto di circolazione.
Si può essere il contraente di una polizza auto di una vettura non di proprietà
Dalle precedenti indicazioni si evince quindi che contraente di un’assicurazione e proprietario del veicolo non debbano necessariamente coincidere: anche se ciò non avviene così di frequente, si può essere anche contraente di una polizza auto di una vettura non di proprietà.
Si tratta in realtà di un’eventualità che non è poi così remota, specie in tempi in cui si ricorre a qualunque escamotage per contenere i costi dei premi assicurativi, sempre più elevati. Spesso, infatti, è una pratica cui si fa ricorso nella speranza di ottenere una riduzione sul premio, sfruttando il fatto che il contraente possieda una classe di merito migliore di quella del proprietario.
La sentenza della Corte di Cassazione
Una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione ha però stabilito in modo definitivo che, se una polizza auto è intestata a persona diversa dal proprietario, il contraente della polizza è tenuto a pagare un premio calcolato in base alla classe di merito del proprietario.
Per qualunque dubbio sulla sottoscrizione di una polizza auto per una vettura non di proprietà, vi consigliamo comunque di rivolgervi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che saprà fornirvi ogni informazione sull’applicabilità di questa opportunità.
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