Rimborso spese mediche RCA: come funziona e come richiederlo

di | 25-02-2020 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

[""}

Rimborso spese mediche RCA: come funziona e come richiederlo

Quando si resta coinvolti in un incidente stradale si ha diritto al risarcimento sia dei danni patrimoniali che di quelli biologici. Per quanto l’espressione possa far pensare il contrario, il rimborso delle spese mediche da parte della RCA in seguito a un sinistro, rientra nell’ambito dei danni patrimoniali. Ma come funziona il risarcimento delle spese mediche? Chi ne ha diritto e quali sono le procedure corrette per richiederlo? E’ possibile detrarre le spese mediche dal modello 730, il modulo per la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati? Nella guida che segue scopriremo tutto quello che c’è da sapere sul rimborso delle spese mediche da parte dell’assicurazione auto.

Sommario

Rimborso spese mediche RCA: cosa dice la legge?

A regolare il rimborso spese mediche da parte della RCA, è la legge n. 990 del 24 dicembre 1969, dal titolo “Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”. Per la precisione l’art. 18, contenuto nel capitolo dedicato al risarcimento del danno, recita:

“Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi e’ obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione”

Cosa vuole dirci la norma? Vuole dirci che, nel caso in cui restiamo vittime di un incidente stradale, la compagnia di assicurazione del conducente responsabile del sinistro sarà obbligata al risarcimento del danno entro i limiti previsti dalle condizioni contrattuali. E, come stabilito dal Dlgs. 198 del 6 Novembre del 2007, il massimale previsto per i danni alle cose ammonta a € 1.220.000 per sinistro, indipendentemente dal numero dei soggetti e delle cose danneggiate.

Spese mediche rimborsabili dalla RCA in seguito a sinistro

Quali sono le spese mediche a cui si ha diritto nel caso in cui si resta vittime di un incidente stradale? Le compagnie di assicurazione garantiscono il risarcimento delle seguenti spese mediche sostenute durante e dopo il ricovero in ospedale:

  • spese sostenute per gli accertamenti diagnostici durante il ricovero come ad esempio radiografie, radioscopie, esami di laboratorio;
  • gli importi dei compensi corrisposti al chirurgo, all’anestesista e per i materiali di intervento come ad esempio la sala operatoria;
  • spese sostenute per l’assistenza medica, la cura, i medicinali e per gli esami post-operatori durante il ricovero;
  • per le rette di degenza in ospedale per un massimo di 30 giorni per incidente;
  • per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie post-operatorie, post-ricovero o post pronto soccorso, con il limite del 25% della somma assicurata per anno e sinistro e sostenute entro 90 giorni dalle dimissioni.

Risarcimento spese mediche: come richiederlo?

La procedura per la richiesta di risarcimento delle spese mediche è molto facile da seguire. Dopo aver denunciato l’incidente alle autorità competenti e alla propria compagnia di assicurazione entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento, occorrerà semplicemente conservare tutte le ricevute delle spese mediche sostenute. Un esempio sono gli scontrini dei medicinali acquistati o le fatture delle visite specialistiche ricevute. Tutta la documentazione va quindi inviata alla compagnia di assicurazione, la quale è obbligata a fare una proposta di risarcimento entro 60 giorni. Ricordiamo che la proposta di risarcimento può essere accettata o rifiutata da parte dell’assicurato. Segnaliamo inoltre che, trattandosi di un danno economico documentato da certificati ufficiali, difficilmente l’assicurazione farà resistenza. Ne consegue che, in genere, le spese mediche vengono risarcite al 100%.

Chi non ha diritto al risarcimento delle spese mediche RCA?

Come sappiamo, la RCA – l’Assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli – nasce con l’unico scopo di garantire il risarcimento dei danni causati a terzi. Cosa succede quindi in caso di infortuni al conducente del veicolo responsabile del sinistro stradale? In tal caso, il rimborso delle spese mediche è garantito soltanto se il titolare della RCA ha attivato la garanzia accessoria Infortuni Conducente. Gli altri casi in cui l’assicurazione non risarcisce le spese mediche dopo un incidente stradale, sono quelli in cui il conducente del veicolo che ha causato il sinistro non abbia rispettato le norme del Codice della Strada o le condizioni contrattuali della RCA stipulata. Un esempio è quello dell’assicurato privo della patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il cliente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo. La guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci. In caso di incidenti provocati da comportamenti delittuosi o dolosi da parte dell’assicurato-conducente.

E’ possibile detrarre dal 730 le spese mediche già rimborsate dall’assicurazione?

Le spese mediche sostenute in seguito a sinistro stradale e già rimborsate dalla RCA sono detraibili dal 730, il modulo per la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati. A sostenerlo è la circolare n. 13 del 2019 pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

“Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche  le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo,  le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione”.

Cosa vuole dirci la circolare appena citata? Vuole dirci che, per quanto riguarda le spese mediche rimborsate solo parzialmente, queste possono essere portate in detrazione nel 730 per la parte non rimborsata. Per quanto riguarda invece le spese mediche rimborsate per effetto di premi di assicurazioni pagati dal contribuente per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19%, tali spese mediche possono essere portate completamente in detrazione. In breve, la detrazione spetta soltanto nel caso in cui le spese mediche sostenute siano rimaste a carico del contribuente. Se le spese sono state rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta. Riassumendo, se il rimborso è stato inferiore alle spese sostenute la detrazione viene calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Si invita il lettore a verificare che le eventuali offerte descritte nel post siano ancora attivabili e vengano proposte alle stesse condizioni economiche

Compila il modulo!

Sarai contattato gratuitamente da un nostro operatore per una consulenza sulle migliori offerte

  • Servizio Gratuito Nessuna commissione
  • Nessun obbligo Nessun impegno
  • Le migliori offerte Prezzi bassi

Richiedi Proseguendo si accettano i Termini e Condizioni di servizio che includono la possibilità di essere richiamati per il servizio di consulenza

Newsletter - Informativa sulla privacy

La Newsletter di comparasemplice.it è pubblicata sul sito Internet istituzionale distribuita via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina.

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella possibilità da parte degli utenti interessati di ricevere di comunicazioni promozionali relative a prodotti e/o servizi di Cloud Care srl. o di terzi mediante impiego del telefono con operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (es. email, sms, fax mms, autorisponditori) e/o posta cartacea.

Il titolare del trattamento è CLOUD CARE SpA , con sede in Corso della Vittoria, 31/A, Novara; PEC: cloudcare@legalmail.it.

I dati saranno trattati esclusivamente secondo le finalità di cui al punto 3 e punto 6 dell’informativa generale di Cloud Care srl presente sul sito www.comparasemplice.it.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Cloud Care SpA, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) inviando una email all’indirizzo cloudcare@legalmail.it.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Si può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal nostro database scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@comparasemplice.it.