{"id":70975,"date":"2026-10-24T11:06:50","date_gmt":"2026-10-24T09:06:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.comparasemplice.it\/informazioni\/?p=70975"},"modified":"2026-10-24T11:06:50","modified_gmt":"2026-10-24T09:06:50","slug":"piccolo-tamponamento-senza-cid-cosa-fare-denuncia-e-risarcimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.comparasemplice.it\/informazioni\/news\/piccolo-tamponamento-senza-cid-cosa-fare-denuncia-e-risarcimento","title":{"rendered":"Piccolo tamponamento senza CID: cosa fare, denuncia e risarcimento"},"content":{"rendered":"<p>Purtroppo pu\u00f2 capitare di fare un incidente. L&#8217;importante \u00e8 non farsi male. Si prendono i documenti e si procede con la compilazione del <strong>modulo CID<\/strong>. Attenzione, per\u00f2: cosa succede se non abbiamo il CID? Come funziona la denuncia? E il risarcimento varia? Vediamo insieme cosa c&#8217;\u00e8 da sapere.<\/p>\n<h2>CID: cos&#8217;\u00e8 e perch\u00e9 \u00e8 utile<\/h2>\n<p>Partiamo dall&#8217;inizio: cos&#8217;\u00e8 il CID? \u00c8 il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, noto anche come modulo CAI. \u00c8 un documento che i conducenti coinvolti nel sinistro possono compilare e firmare congiuntamente, riportando i dati e la descrizione dell&#8217;incidente. Con la firma di entrambi si costituisce una dichiarazione concordata, che permette di semplificare la gestione del sinistro da parte delle compagnie assicurative.<\/p>\n<p><strong>Non \u00e8 obbligatorio avere il CID cartaceo con s\u00e9, n\u00e9 ottenere la firma di entrambi i conducenti. \u00c8 invece obbligatorio denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa<\/strong>, come previsto dall&#8217;articolo 143 del Codice delle assicurazioni private.<\/p>\n<p>In caso di disaccordo, infatti, \u00e8 possibile compilare e firmare il CAI anche singolarmente. Tuttavia, la firma congiunta pu\u00f2 agevolare gli accertamenti e ridurre i tempi previsti per l&#8217;offerta di risarcimento dei danni materiali. Come chiarisce l&#8217;IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), la doppia sottoscrizione consente di abbreviare il termine da 60 a 30 giorni.<\/p>\n<p>Ricordiamo, inoltre, che <strong>dall&#8217;8 aprile 2026 le compagnie assicurative devono mettere a disposizione anche il CAI digitale<\/strong>, compilabile e trasmissibile tramite app o piattaforme web. Il modulo cartaceo continua comunque a essere valido e gli automobilisti possono scegliere quale versione utilizzare.<\/p>\n<h2>Nessun CID: quando pu\u00f2 capitare?<\/h2>\n<p>Ci sono alcuni casi specifici in cui non si riesce a compilare il modulo CID oppure a ottenere la firma di entrambi i conducenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Rifiuto di uno dei conducenti di firmare<\/li>\n<li>Assenza del modulo o impossibilit\u00e0 di accedere alla versione digitale<\/li>\n<li>Pirateria stradale (fuga del conducente responsabile)<\/li>\n<li>Sinistri in cui non si raggiunge un accordo sulla dinamica<\/li>\n<\/ul>\n<p>Attenzione, per\u00f2: <strong>la presenza di feriti o il coinvolgimento di pi\u00f9 di due veicoli non impediscono di utilizzare il CAI<\/strong>. In caso di incidente con tre mezzi, ad esempio, \u00e8 possibile compilare due moduli.<\/p>\n<h2>Cosa fare subito dopo il sinistro<\/h2>\n<p>Vediamo cosa bisogna fare subito dopo l&#8217;incidente. Bisogna innanzitutto verificare che non ci siano feriti e mettere in sicurezza la zona, evitando di esporsi a ulteriori pericoli. Se qualcuno ha bisogno di soccorso, \u00e8 necessario chiamare tempestivamente il 112.<\/p>\n<p>Successivamente, bisogna raccogliere le informazioni essenziali, come i dati anagrafici del conducente dell&#8217;altro veicolo, quindi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Vanno presi anche i dati del veicolo, ossia targa, marca e modello. Ovviamente servono anche i dati assicurativi, quindi il nome della compagnia e il numero di polizza RC auto.<\/p>\n<p>Infine, le generalit\u00e0 degli eventuali testimoni presenti, con il relativo recapito telefonico. Ricordiamo che, <strong>nei sinistri con soli danni materiali, i testimoni devono essere identificati fin dalla denuncia o comunque dal primo atto formale inviato alla compagnia<\/strong>, salvo le eccezioni previste dalla legge.<\/p>\n<p>Se la controparte si rifiuta di fornire le informazioni necessarie, \u00e8 consigliabile contattare le Forze dell&#8217;Ordine.<\/p>\n<h2>Fare foto e video<\/h2>\n<p>Se non c&#8217;\u00e8 il CID, per ricostruire la dinamica \u00e8 meglio fare dei video e delle foto. Bisogna documentare la posizione dei mezzi prima di spostarli, quando possibile e senza compromettere la sicurezza della circolazione (con riferimenti stradali visibili, come segnaletica, incroci, edifici, ecc.).<\/p>\n<p>Si devono vedere i danni di ciascun veicolo, con inquadrature sia ravvicinate che d&#8217;insieme. Meglio registrare anche le eventuali tracce sull&#8217;asfalto, come segni di frenata, detriti, fluidi, nonch\u00e9 le condizioni della strada (segnaletica, visibilit\u00e0, stato del manto).<\/p>\n<p>Vanno documentate le targhe di tutti i veicoli coinvolti e, se c&#8217;\u00e8 una dashcam, ricordiamoci che il filmato registrato pu\u00f2 costituire un elemento di prova utile per ricostruire la dinamica.<\/p>\n<h2>Forze dell&#8217;Ordine<\/h2>\n<p>Come gi\u00e0 accennato, nei casi difficili o quando uno dei conducenti si rifiuta di collaborare, si consiglia di rivolgersi alle Forze dell&#8217;Ordine. Il verbale di accertamento redatto dagli agenti costituisce un atto pubblico e pu\u00f2 essere importante per la ricostruzione del sinistro.<\/p>\n<p>Ricordiamo che, <strong>in caso di incidente con feriti, l&#8217;articolo 189 del Codice della Strada impone di fermarsi e prestare l&#8217;assistenza necessaria alle persone coinvolte<\/strong>. \u00c8 quindi fondamentale attivare tempestivamente i soccorsi, chiamando il 112.<\/p>\n<p>La presenza di lesioni personali non comporta automaticamente un obbligo generalizzato di intervento delle Forze dell&#8217;Ordine in ogni incidente, ma l&#8217;intervento pu\u00f2 rendersi necessario in base alla gravit\u00e0 e alle circostanze dell&#8217;accaduto.<\/p>\n<h2>La denuncia senza CID<\/h2>\n<p>Se non c&#8217;\u00e8 il CID, il sinistro deve comunque essere denunciato alla propria compagnia assicurativa, generalmente <strong>entro tre giorni da quando si \u00e8 verificato o da quando se ne \u00e8 avuta conoscenza<\/strong>, come previsto dall&#8217;articolo 1913 del Codice civile.<\/p>\n<p>Attenzione ai ritardi: l&#8217;articolo 1915 distingue tra omissioni dolose e colpose, prevedendo conseguenze differenti. In particolare, l&#8217;omissione dolosa pu\u00f2 comportare la perdita del diritto all&#8217;indennit\u00e0, mentre quella colposa pu\u00f2 determinarne una riduzione in base al pregiudizio subito dalla compagnia. <strong>Il semplice ritardo, quindi, non comporta automaticamente la perdita del diritto al risarcimento<\/strong>.<\/p>\n<p>La denuncia pu\u00f2 essere presentata utilizzando il CAI compilato e firmato da un solo conducente. Se il modulo non \u00e8 disponibile, \u00e8 comunque necessario informare per iscritto la compagnia, attraverso una <strong>denuncia cautelativa del sinistro<\/strong>.<\/p>\n<p>Qui dovremo riportare:<\/p>\n<ul>\n<li>Data, ora e luogo esatto del sinistro<\/li>\n<li>Descrizione dettagliata della dinamica secondo la propria ricostruzione<\/li>\n<li>Dati del veicolo e dell&#8217;altro conducente, se disponibili<\/li>\n<li>Dati assicurativi dell&#8217;altro veicolo, se conosciuti<\/li>\n<li>Descrizione dei danni riportati dal proprio veicolo e, se applicabile, delle lesioni personali subite<\/li>\n<li>Elenco delle prove raccolte (fotografie, video, testimoni, eventuale verbale delle Forze dell&#8217;Ordine)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Naturalmente, insieme alla denuncia dovrete allegare i vari documenti probatori, come foto, eventuale copia del verbale delle Forze dell&#8217;Ordine e dati dei testimoni, se presenti.<\/p>\n<p>Ricordiamo, inoltre, che <strong>la sola denuncia del sinistro non equivale necessariamente a una richiesta completa di risarcimento<\/strong>: quest&#8217;ultima deve contenere tutte le informazioni previste dalla normativa, necessarie per avviare i termini della procedura liquidativa.<\/p>\n<h2>CARD: la procedura di indennizzo diretto<\/h2>\n<p>\u00c8 importante sapere che, quando ricorrono le condizioni previste per il risarcimento diretto, il danneggiato pu\u00f2 rivolgersi alla propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento, senza dover presentare la richiesta direttamente all&#8217;assicuratore del responsabile.<\/p>\n<p>Il sistema si basa sulla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che regola i rapporti tra le compagnie.<\/p>\n<p><strong>La procedura \u00e8 valida anche in mancanza del CID firmato da entrambi<\/strong>, a patto che l&#8217;incidente avvenga in Italia, coinvolga soltanto due veicoli identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia e che siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le lesioni personali del conducente danneggiato, <strong>il limite \u00e8 pari al 9% di invalidit\u00e0 permanente, non a 9 giorni di prognosi<\/strong>.<\/p>\n<p>La presenza di passeggeri feriti, anche con lesioni pi\u00f9 gravi, non esclude automaticamente il risarcimento diretto per i danni che rientrano nella procedura. Le lesioni dei terzi trasportati seguono, infatti, una disciplina specifica.<\/p>\n<p>Se ci sono pi\u00f9 di due veicoli coinvolti, lesioni del conducente superiori al 9% di invalidit\u00e0 permanente, danni fisici a passanti e\/o veicoli immatricolati all&#8217;estero, si applica generalmente la procedura ordinaria, presentando la richiesta alla compagnia del responsabile del sinistro.<\/p>\n<h2>Il responsabile nega la colpa e manca il CID<\/h2>\n<p>Naturalmente, se uno dei conducenti nega la propria responsabilit\u00e0 e dunque non firma il CID, oppure se manca il modulo, la compagnia assicurativa dovr\u00e0 effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica.<\/p>\n<p>I tempi di gestione potrebbero quindi allungarsi, soprattutto in presenza di versioni contrastanti. Ecco che, in questo caso, foto, video e verbale delle Forze dell&#8217;Ordine, cos\u00ec come le testimonianze di terzi, serviranno per sostenere la propria ricostruzione dei fatti e accertare le eventuali responsabilit\u00e0.<\/p>\n<h2>Risarcimento senza CID: le tempistiche<\/h2>\n<p>Se non c&#8217;\u00e8 il CID firmato da entrambi i conducenti, i termini per l&#8217;offerta di risarcimento dei danni materiali sono generalmente pi\u00f9 lunghi. La normativa, in particolare l&#8217;articolo 148 del D.Lgs. 209\/2005, prevede:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>30 giorni<\/strong> per i sinistri con soli danni materiali, quando il modulo CAI \u00e8 firmato congiuntamente da entrambi i conducenti;<\/li>\n<li><strong>60 giorni<\/strong> per i sinistri con soli danni materiali, in assenza della doppia firma sul CAI;<\/li>\n<li><strong>90 giorni<\/strong> per i sinistri con lesioni alle persone, con decorrenza legata alla presentazione della documentazione medica richiesta, compreso il certificato di avvenuta guarigione o stabilizzazione dei postumi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Attenzione: <strong>questi termini riguardano la formulazione dell&#8217;offerta di risarcimento da parte della compagnia, oppure la comunicazione dei motivi per cui non viene formulata un&#8217;offerta<\/strong>. Non indicano necessariamente il tempo necessario per ricevere il denaro.<\/p>\n<p>I termini decorrono dalla ricezione di una richiesta di risarcimento completa delle informazioni previste dalla legge, tenendo conto delle specifiche disposizioni per i danni alla persona. In caso di documentazione incompleta, la compagnia pu\u00f2 richiedere le integrazioni necessarie, con conseguenze sulle tempistiche.<\/p>\n<p>Una volta accettata l&#8217;offerta di risarcimento, <strong>la compagnia deve effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Purtroppo pu\u00f2 capitare di fare un incidente. L&#8217;importante \u00e8 non farsi male. 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Leggi di pi\u00f9 su Il Blog di ComparaSemplice.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.comparasemplice.it\/informazioni\/news\/piccolo-tamponamento-senza-cid-cosa-fare-denuncia-e-risarcimento\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Fabio Caliendo\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.comparasemplice.it\/informazioni\/news\/piccolo-tamponamento-senza-cid-cosa-fare-denuncia-e-risarcimento#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.comparasemplice.it\/informazioni\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Piccolo tamponamento senza CID: cosa fare, denuncia e risarcimento\"}]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Piccolo tamponamento senza CID: cosa fare, denuncia e risarcimento | ComparaSemplice.it","description":"In questo post parliamo di Piccolo tamponamento senza CID: cosa fare, denuncia e risarcimento. 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