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Fascicolo informativo assicurazione: cosa contiene
di Erika | 16-05-2021 | News Assicurazioni, News Assicurazioni AutoFascicolo informativo assicurazione: cos’è e quali informazioni deve contenere per legge? Guida completa al fascicolo informativo delle polizze auto.

La velocità è la parola d’ordine quando si tratta di scegliere tra le tante offerte che provengono dal mondo delle assicurazioni auto online. Prima di stipulare una RC Auto però, il consiglio è quello di leggere sempre con molta attenzione le condizioni contrattuali. Per fortuna, a partire dal 2005, la legge obbliga le compagnie di assicurazione a informare i consumatori sui dettagli dei prodotti assicurativi offerti. Dettagli che sono contenuti in quel documento conosciuto da tutti come fascicolo informativo assicurazione. Ma cosa è un fascicolo informativo? Dove si trova e quali informazioni deve contenere? Scopriamo insieme, nella guida che segue, tutto quello che c’è da sapere sul fascicolo informativo delle RC Auto.
Sommario
Fascicolo informativo assicurazione: cosa dice la legge
Come abbiamo anticipato, a partire dal 2005, esiste una legge che obbliga le compagnie di assicurazione a informare i consumatori sui dettagli dei prodotti assicurativi offerti. La legge a cui ci riferiamo è il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 il quale contiene, al titolo XII, diversi articoli dedicati alla trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato. L’art. 185 comma 1 dal titolo “Nota Informativa”, ad esempio, stabilisce che:
“Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica […] consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”.
E poi al comma 2:
“La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinché il contraente e l’assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa”.
La legge infine stabilisce, al comma 3 dello stesso articolo, che la decisione su quali sono le informazioni che il fascicolo deve contenere spetta all’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Cosa contiene il fascicolo informativo della polizza auto?
Come risposta al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, l’IVASS, nel 2010, pubblica un regolamento dal titolo “Obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi”. Un documento che contiene la descrizione dettagliata delle informazioni che devono essere obbligatoriamente inserite, dalle compagnie di assicurazione, all’interno del fascicolo informativo delle polizze auto e che possiamo riassumere nei seguenti punti:
- la nota informativa detta anche scheda sintetica;
- il glossario;
- le condizioni dell’assicurazione auto;
- il modulo della proposta di contratto.
Tra gli altri obblighi che le compagnie di assicurazione devono rispettare per la pubblicità dei prodotti assicurativi ricordiamo, infine, quello di redigere il fascicolo in lingua italiana o, nelle regioni a statuto speciale, in formato bilingue; l’obbligo di numerare ogni pagina indicando anche il numero totale delle pagine contenute all’interno del fascicolo; la redazione di un fascicolo diverso per ogni tipologia di polizza (autovetture, ciclomotori e motocicli); l’obbligo di pubblicare il fascicolo informativo sul sito web della compagnia. Vediamo ora nel dettaglio cosa deve contenere ogni sezione del fascicolo informativo delle polizze auto.
Nota informativa o scheda sintetica
La prima sezione del fascicolo informativo è quella conosciuta come nota informativa o scheda sintetica. Qui, la compagnia di assicurazione, deve inserire tutte le principali informazioni relative al prodotto assicurativo offerto, in modo tale che il consumatore possa farsi un’idea chiara di cosa avrà acquistato dopo aver stipulato il contratto:
- le informazioni generali sulla compagnia di assicurazione – come ad esempio l’indirizzo della sede legale o il recapito telefonico – oltre a quelle sulla situazione patrimoniale dell’impresa;
- le coperture assicurative incluse nella polizza;
- le modalità per la richiesta del risarcimento danni e per la presentazione di reclami.
Glossario
La sezione chiamata glossario, invece, è la parte del fascicolo informativo contenente tutte le definizioni dei termini tecnici più importanti che sono nel contratto assicurativo. Tali termini, ordinati in ordine alfabetico, costituiscono una parte fondamentale per il contraente della polizza poiché aiutano a capire con esattezza a cosa ci si riferisce quando si parla ad esempio di calamità naturale quando si stipula una garanzia accessoria contro gli eventi atmosferici oppure di rivalsa, ossia il diritto della compagnia di assicurazione a richiedere all’assicurato un risarcimento nel caso di una sua cattiva condotta al volante nel momento del sinistro stradale.
Le condizioni dell’assicurazione auto
In questa parte del fascicolo informativo dell’assicurazione troviamo illustrate invece tutte le informazioni relative alle condizioni contrattuali. Tra le più importanti ricordiamo:
- decorrenza e durata del contratto;
- diritto di recesso;
- procedure di sospensione e riattivazione del contratto di assicurazione;
- conservazione e perdita della classe di merito di merito maturata;
- attestazione di rischio;
- trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato;
- sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo;
- risoluzione del contratto;
- esclusioni e rivalse;
- i soggetti esclusi dalla copertura assicurativa.
Il modulo della proposta di contratto
L’ultima sezione del fascicolo è costituita dalla proposta vera e propria del contratto di assicurazione, ossia il documento che dovrà essere firmato dal contraente per attivare la RC Auto. Il modulo dovrà essere quindi compilato in ogni sua parte, firmato e inviato alla compagnia di assicurazione. Tra le informazioni da inserire ci saranno ovviamente i propri dati anagrafici come nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale e quelli del veicolo da assicurare come targa e modello. Una volta inviato il contratto firmato alla compagnia di assicurazione, nel caso in cui si tratti di una polizza acquistata online, l’assicurato potrà disdire l’RC Auto senza pagare penali appellandosi al diritto di recesso. Il diritto di recesso o ripensamento è il diritto del consumatore di disdire unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, concluso a distanza, o fuori dai locali dell’esercizio commerciale. L’importante è che tale diritto venga esercitato entro il termine di 14 giorni lavorativi.
Si invita il lettore a verificare che le eventuali offerte descritte nel post siano ancora attivabili Preventivo RCA OnlineRCA Online
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