RC Professionale: gestione sinistri

In caso di sinistro

Inviando tempestivamente la richiesta di risarcimento a Comparasemplice Broker S.r.l. a Socio Unico, si interrompono eventuali periodi di prescrizione, poiché la società ti rappresenta nei confronti della Compagnia assicurativa. La richiesta va inviata tramite pec all'indirizzo comparasemplicebroker@legalmail.it oppure sinistri.assicurazioni@comparasemplice.it, con lettera raccomandata, all'indirizzo:

Comparasemplice.it

Sede operativa

Via E.mattei 24,

28100 Novara (NO)

Nel caso di raccomandata, consigliamo di inviare una scansione di tutti i documenti via email. In questo modo, i nostri addetti potranno controllare la documentazione e richiederti integrazioni o rettifiche, abbreviando i tempi di lavorazione del sinistro.

Una volta verificata la completezza della documentazione, ci occuperemo di inoltrarla alla Compagnia assicurativa. La pratica riceverà un numero di sinistro e verrà incaricato un liquidatore.

Liquidazione di un sinistro di responsabilità civile professionale

Si può arrivare alla liquidazione del sinistro seguendo diversi iter:

  • Fase stragiudiziale – la gesione del sinistro avviene direttamente con la Compagnia;
  • Fase giudiziale – la Compagnia liquida il sinistro sulla base della sentenza emessa dal giudice.

La Compagnia dell’assicurato è obbligata al risarcimento nei confronti del danneggiato?

Nelle polizze di Responsabilità Civile Professionale La Compagnia, secondo il principio della relatività dei contratti, è obbligata all'indennizzo solo nei confronti dell'assicurato. Tuttavia l'assicurato può autorizzare o richiedere il pagamento diretto dell'indennizzo a beneficio del terzo danneggiato.

La quietanza liberatoria

Contestualmente all'erogazione dell'indennizzo, la Compagnia richiede all'assicurato (o al danneggiato nel caso di richiesta d'indennizzo diretto) la sottoscrizione della quietanza liberatoria, con la quale si attesta che la somma ricevuta è omnicomprensiva e satisfattiva di ogni pretesa.

Intervento dell'assicuratore in giudizio

L'assicurato convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa la Compagnia per l'eventuale indennizzo definito dall'esito in giudizio in favore del danneggiato (ai sensi dell'art. 1917 del CC).

Difesa diretta in giudizio

Anche in caso di garanzia accessoria per la tutela giudiziaria, la Compagnia non potrà assumere la difesa diretta dell'assicurato nel caso di conflitto d'interessi con lo stesso.

Spese

Le spese sostenute in sede giudiziale per l'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nella misura di un quarto della somma assicurata (III comma, art. 1971 CC).

Ove il danneggiato abbia diritto a una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali verranno ripartite tra assicurato e Compagnia sulla base dell'interesse di parte.

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