Bollette a 28 giorni: rimborsi, nuova delibera AgCom
di Fabrizio Comerci | 15-03-2018 | Fastweb, Internet ADSL e Fibra, News e Varie, TIM, Vodafone, WindMentre si avvicina sempre più il termine ultimo per l’adeguamento all’obbligo di fatturazione mensile (aprile 2018), lo scontro tra AgCom e operatori del mercato Internet e telefonia continua ad animare la cronaca. L’ultimo atto è una nuova delibera dell’Authority che definisce una misura ripristinatoria a carico dei quattro operatori reticenti alle diffide precedenti: TIM, Fastweb, Vodafone e Wind Tre. Si tratta di un rimborso? Non proprio, ma è una soluzione soddisfacente per il consumatore e in linea con quanto stabilito dall’ordinanza del TAR che ha bloccato il precedente provvedimento.
Gli operatori che, dallo scorso 27 giugno 2017 non hanno adeguato i loro cicli di fatturazione al mese, ma hanno continuato a fatturare ogni 28 giorni, dovranno restituire quanto indebitamente sottratto in termini di giorni di servizio gratuiti. Ciò dovrebbe avvenire a breve, già a partire dal primo mese di fatturazione su base mensile. Almeno sulla base delle delibere emanate dall’AgCom in data 1° marzo (dalla n° 112/18/CONS alla n° 115/18/CONS) recanti la diffida a eliminare gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture. Ma la partita potrebbe non essere ancora conclusa: gli operatori hanno il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° marzo per effettuare ricorso anche contro questo provvedimento.
Andiamo a vedere, nel dettaglio, i retroscena della vicenda e come funziona il “rimborso” dei giorni erosi con la bolletta a quattro settimane.
Sommario
TIM, Fastweb, Vodafone e Wind Tre vs. AgCom: storia di una fatturazione controversa
Il 27 giungo 2017 è una data cruciale per tutta la vicenda. È il momento in cui entra in vigore quanto definito dal procedimento n° 252/16/CONS (come modificato dalla delibera n° 121/17/CONS) dell’AgCom, che prevede esplicitamente la cadenza mensile della fatturazione per le utenze di telefonia fissa.
Il 21 dicembre, con le ordinanze d’ingiunzione, l’Authority diffida TIM, Fastweb, Vodafone e Wind Tre a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo che, a partire dal 23 giugno, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio. Il rimborso prospettato dall’AgCom è in forma economica.
Gli operatori si rivolgono al TAR, impugnando il provvedimento.
Il TAR avvia il procedimento e, in attesa della sentenza definitiva fissata per l’autunno 2018, emette un’ordinanza di sospensione del rimborso per non arrecare un danno ai bilanci delle società.
Il 1° marzo, l’AgCom torna sul tema e introduce una nuova misura ripristinatoria con due obiettivi:
- Tenere conto e rispettare i principi dell’ordinanza del TAR.
- Garantire ai consumatori una tutela immediata ed effettiva.
La soluzione è un rimborso non direttamente in forma economica, ma sotto forma di giorni di servizio gratuiti. La motivazione di tale provvedimento è quella di restituire ai consumatori quanto tolto indebitamente senza arrecare ulteriore danno nell’attesa della sentenza del TAR. Il periodo d’attesa, infatti, potrebbe vincolare l’utente al gestore, costringendolo a subire anche l’adeguamento tariffario previsto dagli operatori per il ritorno alla fatturazione mensile.
Come funziona il rimborso dei giorni erosi dai rinnovi ogni 4 settimane
La soluzione del rimborso sotto forma di giorni gratuiti è stata ben accolta dalle associazioni dei consumatori. Tra le associazioni, però, c’è che anche chi continua a chiedere un rimborso in forma economica.
Ma, come si calcolano i giorni che gli operatori dovranno restituire? Quando potremo goderne?
Il calcolo parte dal fatidico 27 giugno 2017: il regime di rinnovo a 4 settimane, ha portato alla mancata fruizione di giorni di servizio come nel seguente esempio, supponendo un contratto con decorrenza nel giorno esatto dell’inizio del provvedimento.
Decorrenza fattura 4 settimane | Rinnovo a 4 settimane | Rinnovo mensile | Giorni erosi |
23 giugno 2017 | 20 luglio 2017 | 22 luglio 2017 | 2 |
21 luglio 2017 | 17 agosto 2017 | 20 agosto 2017 | 3 |
18 agosto 2017 | 14 settembre 2017 | 17 settembre 2017 | 3 |
15 settembre 2017 | 12 ottobre 2017 | 14 ottobre 2017 | 2 |
13 ottobre 2017 | 9 novembre 2017 | 12 novembre 2017 | 3 |
10 novembre 2017 | 7 dicembre 2017 | 9 dicembre 2017 | 2 |
8 dicembre 2017 | 4 gennaio 2018 | 7 gennaio 2018 | 3 |
5 gennaio 2018 | 1 febbraio 2018 | 4 gennaio 2018 | 3 |
2 febbraio 2018 | 1 marzo 2018 | 1 marzo 2018 | 0 |
Il monte ore eroso risultante dal calcolo servirà per differire la decorrenza della prima fattura in regime di fatturazione mensile emessa dall’operatore nei confronti del cliente. Riportando lo stesso caso proposto dall’AgCom a titolo esemplificativo, nel caso di fattura con decorrenza 1° aprile – 30 aprile e nel caso di un’erosione complessiva di 15 giorni, la decorrenza della fattura dovrà essere posticipata al 16 aprile (con periodo di fatturazione 16 aprile – 15 maggio) senza interruzione del servizio.
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