TIMOE ARERA (Testo Integrato Morosità Elettriche): cos'è?

Come abbiamo avuto già modo di approfondire le bollette non pagate possono avere conseguenze significative per i clienti morosi. Nel settore dell'energia è stato previsto un testo che ha lo scopo di regolamentare le eventuali morosità, il TIMOE.

Cos'è il TIMOE?

Il TIMOE (acronimo di Testo Integrato Morosità Elettriche) è un testo emanato da ARERA che ha lo scopo di regolamentare, controllare e gestire le "situazioni limite" nella fornitura dell'energia, una sorta di regolamento guida da applicare nei casi di morosità relative alle utenze energetiche. Di seguito analizzeremo l'ultimo testo valido dal 1 Aprile 2023 (qui il testo integrale) e in particolare gli aspetti che fanno riferimento a:

  • modalità e tempistiche relative alla messa in mora in caso di mancato pagamento dei servizi elettrici erogati
  • indennizzi a favore dell'utente finale in caso di mancato rispetto delle suddette morosità

Tempistiche e Modalità messa in mora

A chi non è mai successo di dimenticare di pagare una bolletta luce e gas o di pagarla oltre la data di scadenza? Come abbiamo già discusso in questi casi il fornitore luce e gas può attuare un processo di messa in mora attraverso l'invio di un avviso di sollecito di pagamento al cliente moroso. Tale provvedimento prevede un sovrapprezzo al totale dal pagare (la mora), giustificato dal ritardo del pagamento oltre la scadenza o nei casi più gravi alla totale mancanza del pagamento. Secondo il TIMOE di Arera, se il pagamento non viene effettuato entro la scadenza, la società fornitrice può decidere di applicare una penale per il ritardo oppure di sospendere il servizio (vedremo tra poco con quali modalità). È importante sottolineare però che non tutti fornitori applicano un processo di messa in mora nel caso in cui i pagamenti siano in ritardo.

Cosa succede se il cliente non salda il debito?

Se il debito non viene saldato il gestore ha la facoltà di inoltrare al distributore la richiesta di sospensione della fornitura per il contatore moroso. La richiesta può essere fatta solo dopo aver comunicato all'utente finale la decisione di avviare il processo di messa in mora tramite una comunicazione rintracciabile ovvero:

  • tramite raccomandata A/R
  • tramite PEC

La comunicazione indifferentemente dal mezzo scelto deve includere il termine ultimo entro il quale è possibile saldare il pagamento della fattura prima della effettiva sospensione dell'erogazione dell'energia.

La messa in mora viene interrotta se il cliente finale dimostra l’avvenuto saldo della fattura entro i termini stabiliti all’interno della comunicazione; in caso contrario l'iter procede con la sospensione.

E nel caso in cui il cliente avesse richiesto deciso di cambiare fornitore luce e gas? In caso di switch nella bolletta dell'attuale fornitore potrebbe comparire la dicitura "Corrispettivo CMOR", un addebito richiesto a titolo di indennizzo dal precedente fornitore, teso a saldare il mancato pagamento di una o più bollette, come stabilito dall'ARERA tramite il TISIND (Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente moroso).

Il vecchio fornitore, previa comunicazione, potrà richiedere l'indennizzo solo a partire da 6 mesi dalla data del passaggio al nuovo fornitore per consentire al cliente di saldare le vecchie bollette e solo nel caso in cui l'importo dell'indennizzo sia almeno di 10 €.

Da considerare infine l'ipotesi che il nuovo fornitore possa richiedere la revoca dello switch secondo quanto stabilito dal comma 6.3 del TIMOE.

Dopo quanto tempo avviene la sospensione?

Qualora il debito non venisse saldato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il fornitore procede con la richiesta di sospensione della fornitura direttamente al distributore locale. La richiesta di sospensione può essere fatta passati 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento. Nel caso di clienti finali in basse tensione l’intervento di sospensione della fornitura non sarà immediato, ma dovrà essere anticipato da un periodo di 15 giorni in cui la potenza disponibile sarà ridotta del 15%. Il termine per presentare la richiesta di sospensione, che comporterà la riduzione della potenza, non può essere, inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Per i clienti finali diversi non in bassa tensione il termine di richiesta sospensione non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Come interrompere la messa in mora e evitare la sospensione?

Per interrompere la messa in mora e evitare la sospensione è necessario dimostrare il pagamento delle fatture e la risoluzione della posizione debitoria entro il termine ultimo stabilito nelle comunicazioni ricevute dal fornitore. Per comunicare l'avvenuto pagamento ogni fornitore ha modalità e canali specifici e dedicati, pertanto è importante informarsi direttamente sul sito del fornitore.

All'interno del sito o anche sul contratto sottoscritto potrebbe essere presenti anche eventuali costi per la riattivazione dell'energia e di gestione della sospensione appena avvenuta.

Indennizzi a favore del cliente finale

Ma cosa succede se il fornitore non rispetta tempi e modalità di comunicazione imposte dal TIMOE? In tal caso il gestore sarà obbligato a riconoscere al cliente un indennizzo.

Gli indennizzi possono essere riconosciuti sulla prima fattura utile o versati direttamente al cliente ma, qualsiasi sia la modalità scelta, il gestore non potrà chiedere nessun pagamento per la sospensione e per la riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas.

Cosa significa cattivo pagatore per il TIMOE?

Se un utente non paga entro la scadenza e rientra nei casi di sospensione della fornitura risulta a tutti gli effetti un "cattivo pagatore": l'etichetta di cattivo pagatore comporta l'inserimento del cliente moroso in un registro del TIMOE visibile a tutte le società di vendita servizi energia. Per uscire dal registro TIMOE occorre saldare le morosità quanto prima: purtroppo però l'uscita non è immediata al saldo delle pendenze, ma occorrerà far passare un determinato lasso di tempo per essere per così dire depennati.

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