RCA: come richiedere l’attestato di rischio online

di | 27-12-2019 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto

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RCA: come richiedere l’attestato di rischio online

L’attestato di rischio online è un documento che viene rilasciato dalla compagnia di assicurazione e che certifica la rischiosità di un assicurato. Si tratta di un certificato indispensabile per la sottoscrizione di una nuova assicurazione auto e, soprattutto, per il calcolo del premio assicurativo. Le informazioni contenute nell’attestato di rischio riguardano infatti il numero di incidenti stradali in cui l’assicurato si è trovato coinvolto negli ultimi 5 anni, sia di quelli subiti che di quelli causati; la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione; i dati anagrafici del proprietario del veicolo e quelli identificativi della vettura assicurata; i dati della compagnia di assicurazione e le caratteristiche della RC Auto stipulata. Dal momento che l’attestato di rischio rappresenta un documento così importante per il calcolo del prezzo della polizza auto, è bene che l’assicurato ne verifichi sempre la correttezza e l’esatto aggiornamento. Vediamo insieme, nella guida che segue, a cosa serve l’attestato di rischio, cosa dice la legge a proposito e come richiederlo in modo facile e veloce.

Sommario

A cosa serve l’attestato di rischio

Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, l’attestato di rischio è un documento rilasciato dalla compagnia di assicurazione con cui abbiamo stipulato la polizza auto. Il documento contiene una serie di informazioni che sono necessarie per il calcolo dell’importo del premio assicurativo. Queste informazioni riguardano principalmente il numero di sinistri stradali causati o subiti dal proprietario del veicolo negli ultimi 5 anni e la classe di merito di provenienza e di assegnazione. Prima del 2015, l’attestato di rischio era rappresentato da un documento cartaceo che la compagnia di assicurazione spediva all’assicurato un mese prima della scadenza della RC Auto. Questa procedura serviva per dare all’assicurato la possibilità di cambiare assicurazione auto e per permettere alle altre compagnie di assicurazione di calcolare in maniera corretta e precisa il prezzo della polizza auto. Dal 2015 però le cose sono cambiate e l’attestato di rischio è diventato un documento reperibile esclusivamente online. Vediamo di cosa si tratta.

L’attestato di rischio online: ecco cosa dice la legge

Un nuovo regolamento dell’IVASS – l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – ha stabilito che per le polizze auto in scadenza dal 1° luglio 2015 non è più previsto l’invio cartaceo dell’attestato di rischio. A partire da questa data, infatti, all’atto della stipulazione di un nuovo contratto RC Auto, le compagnie di assicurazione acquisiscono l’attestato di rischio direttamente online attraverso l’accesso ad una banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS stessa. A stabilire la nuova prassi è il Regolamento n. 9 IVASS del 19 maggio 2015. Per la precisione l’art. 7 comma 3 della normativa recita:

“L’obbligo di consegna […] si considera assolto con la  messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa […]. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente”.

Come si richiede l’attestato di rischio

Dunque, come risulta chiaro dal regolamento IVASS del 2015, oggi richiedere l’attestato di rischio è ancora più facile e veloce rispetto al passato. Basterà infatti collegarsi al sito web della compagnia di assicurazione con cui si è stipulato il contratto e, nella sezione dedicata al profilo personale dell’area clienti, sarà possibile consultare il proprio attestato di rischio direttamente online. Come comportarsi però nel caso in cui il documento non sia disponibile all’interno dell’area clienti? Cosa fare se l’assicurato non ha la possibilità di connettersi a Internet o non ne abbia le capacità? Come stabilito dal regolamento IVASS del 2015, la compagnia di assicurazione è obbligata a caricare sul proprio sito web il documento almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Se l’assicurato dovesse riscontrare problemi, dovrà contattare tempestivamente la compagnia di assicurazione sia per correggere eventuali inesattezze sia per sollecitarla a caricare l’attestato di rischio online. Nel caso in cui invece l’assicurato non fosse in grado di accedere al documento elettronico o non disponesse di una connessione alla rete, potrà sempre richiedere una copia cartacea dell’attestato di rischio inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno; tramite email o contattando il servizio clienti della compagnia.

Quali informazioni contiene l’attestato di rischio digitale?

L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni e una volta emesso deve contenere le seguenti informazioni: la ragione sociale della compagnia di assicurazione con cui abbiamo stipulato il contratto; i dati anagrafici dell’intestatario della polizza auto, ossia nome, cognome e codice fiscale; il numero della RC Auto; i dati identificativi della vettura assicurata, come il modello e la targa; l’importo del premio assicurativo pagato fino alla data di scadenza della polizza auto; la classe di merito di provenienza e quella assegnata per l’anno successivo; il numero dei sinistri stradali degli ultimi 5 anni, sia di quelli subiti che di quelli causati; la tipologia dei danni pagati se presenti.

Validità dell’attestato di rischio

Come abbiamo scritto, l’attestato di rischio ha una validità di 5 anni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l’assicurato potrà attenersi all’ultimo attestato di rischio conseguito per i cinque anni successivi alla sua emissione, sia nel caso in cui decida di stipulare una polizza auto con la stessa compagnia di assicurazione che con una diversa, mantenendo quindi la stessa classe di merito. Cosa succede però nel caso in cui questi 5 anni siano trascorsi senza che l’assicurato abbia stipulato altre polizze auto? In tal caso l’assicurato perderà la classe di merito acquisita e, alla stipula di un nuovo contratto RC Auto, dovrà ripartire dalla classe di merito più bassa pagando il premio assicurativo più alto. A stabilirlo è il Codice delle Assicurazioni stesso che, all’art. 134 comma 3 recita:

“La  classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario  del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici  mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di  osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”.

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