Oneri di recesso anticipato sui contratti luce e gas: cosa sono, a quanto ammontano

di | 03-07-2023 | News Gas e Luce, Novità Energia

Con il decreto legislativo 210/21 e la delibera ARERA 250/2023/R/com vengono introdotti, nei contratti luce, gli oneri di recesso anticipato: cosa sono, come funzionano e a quanto ammontano

Oneri di recesso anticipato sui contratti luce e gas: cosa sono, a quanto ammontano
Confronta

Con il decreto legislativo 210/21, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva europea UE 2019/944, introducendo, tra l’altro, gli oneri di recesso anticipato per i clienti finali delle forniture di energia elettrica e gas.

Sommario

Cosa sono gli oneri di recesso anticipato

Fino ad oggi, il cliente che avesse voluto cambiare o cessare un contratto luce non avrebbe, mai e in nessun caso, dovuto pagare degli oneri (penali) per il mancato rispetto dei termini di decorrenza contrattuale. La nuova regolamentazione introdotta dall’ARERA sulla base della suddetta direttiva europea permette agli operatori di definire un “prezzo da pagare” in caso di uscita anticipata dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas nei seguenti casi:

  • contratti di energia di durata determinata e a prezzo fisso;
  • contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata;
  • contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile.

A quanto ammontano gli oneri di recesso anticipato

Secondo la nuova regolamentazione, gli oneri possono essere definiti dagli operatori e devono essere comunicati chiaramente in fase di proposta contrattuale. Inoltre: “L’onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale” (ARERA – 250/2023/R/COM).

La somma richiesta e indicata in contratto rappresenta l’importo massimo richiedibile dall’operatore e deve rappresentare l’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato. Almeno sulla carta, dunque, gli oneri effettivamente dovuti potranno essere anche inferiori a quelli indicati in contratto.

Quando decade il diritto agli oneri di recesso

Nel caso in cui l’operatore del mercato abbia apportato variazioni unilaterali alle condizioni contrattuali, il consumatore potrà rescindere prima o dopo l’entrata in vigore di tali condizioni, anche in via anticipata rispetto alla scadenza del contratto, senza dover corrispondere gli oneri di recesso.

Due domande per capire gli oneri in parole semplici

Come mi accorgo se un’offerta prevede oneri di recesso e a quanto ammontano?

  • Gli oneri devono essere chiaramente indicati in fase di proposta contrattuale.
  • Gli oneri devono essere approvati a parte dal cliente in fase contrattuale.

Quanto sono applicabili gli oneri di recesso anticipato?

  • Alle offerte che prevedono prezzo fisso per un periodo determinato o fine al termine del contratto laddove successivamente si prevede l’applicazione di una tariffa variabile.

Quando entrano in vigore gli oneri di recesso?

  • Le nuove regole tariffarie sono entrate in vigore a partire dalla pubblicazione della delibera 06 giugno 2023 250/2023/R/com.
  • Da qui a inizio 2024 i venditori dovranno adeguare la propria comunicazione precontrattuale e contrattuale al fine di accogliere questo nuovo aspetto tariffario.

Come vederci chiaro? Chiedete ai consulenti di ComparaSemplice.it

Nel confronto delle offerte luce, con gli oneri di recesso, si va ad aggiungere un elemento di complessità. Nel momento in cui compariranno i primi oneri di recesso, non basterà più paragonare i soli prezzi dell’energia e costi di commercializzazione: si aggiungerà questo dettaglio. Non ci dobbiamo spaventare, però: grazie al supporto dei consulenti di ComparaSemplice.it potrete scegliere con serenità la tariffa migliore per la vostra fornitura di energia elettrica, tutto sommato.

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